La Commissione Industria del Senato ha concluso l’esame della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica COM (2016) 761 (si veda notizia su “In Evidenza” del 16 gennaio 2017), esprimendo una risoluzione di indirizzo al Governo favorevole, con osservazioni, tra cui alcune, in particolare, riprendono le proposte illustrate dall’ ANCE nell’apposita nota di posizione inviata sia alla Camera sia al Senato nel corso dell’esame dell’atto europeo(si vedano, al riguardo le notizie su “Interventi ANCE” del 16 febbraio e dell’11 aprile 2017). Si tratta, in particolare, delle seguenti:
-“con riferimento alla previsione che gli Stati membri dovranno pubblicare annualmente i risparmi energetici realizzati da ciascuna parte obbligata dovrebbero essere introdotte chiare disposizioni che consentano agli Stati membri di mettere in atto anche specifiche – chiaramente prestabilite – deroghe all’obbligo, nei casi in cui il costo dello stesso per l’impresa non sia adeguatamente commisurato ai benefici che possono derivarne, ad esempio in caso di consumi energetici estremamente bassi, in caso di assenza di siti produttivi, ovvero con riferimento alle imprese di costruzione per le quali dovrebbe essere definita la non applicazione della disposizione a siti produttivi, quali i cantieri, in quanto siti temporanei”;
con riferimento al tema dell’efficienza energetica degli edifici:
-“appare opportuno estendere la quota del 3 per cento quale superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffreddati da ristrutturare ogni anno a tutti gli immobili della Pubblica Amministrazione, così da ampliare considerevolmente gli impatti in termini di efficientamento energetico”;
-“in relazione al tema dei punti di ricarica delle auto elettriche appare opportuno considerare i profili di decorrenza temporale dell’obbligo previsto, seppur dal 2025, in considerazione della non ancora piena diffusione delle auto elettriche, valutando una formulazione della previsione, anziché in termini di obbligo, quale indicazione per ogni Paese, che sia condizionata alla diffusione su base territoriale del parco auto elettriche”.
Sempre al Senato la Commissione Industria ha, altresì, concluso l’esame della “Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno” COM (2016) 821, pronunciandosi in senso contrario all’Atto.
Sulla proposta l’ANCE è intervenuta in corso d’esame, rilevando alcune criticità in una nota inviata alla Commissione, relative, in particolare, all’obbligo di notifica preventiva degli atti di pianificazione territoriale, nonché di atti legislativi alla stessa attinenti (si veda notizia su “Interventi ANCE” del 7 aprile scorso).
La proposta, in particolare, prevede l’obbligo a carico degli Stati membri di comunicare in fase di progetto le disposizioni nazionali che introducono o modificano requisiti o regimi di autorizzazione in materia di servizi (art. 3, par 1 e art. 4), almeno tre mesi prima della loro adozione e di astenersi dall’adozione della misura notificata per un periodo di tre mesi.
Il mancato rispetto della procedura di notifica comporta gravi conseguenze: “vizio procedurale sostanziale di grave natura per quanto riguarda i sui effetti nei confronti dei singoli”.
Alla Commissione europea è attribuito il potere di adottare decisioni con le quali richiedere allo Stato interessato di astenersi dall’adottare le misure notificate o, se già adottate, di abrogarle.
Devono essere oggetto di notifica, tra l’altro: i regimi di autorizzazione ai quali gli Stati membri possono subordinare l’accesso per determinate attività di servizio o per il loro esercizio (articolo 9, direttiva 2006/123/CE); i requisiti non discriminatori ai quali gli Stati membri possono subordinare l’accesso ad un’attività di servizi o al suo esercizio (articolo 15, direttiva 2006/123/CE); i requisiti che incidono sulla libera prestazione di servizi (articolo 16, direttiva 2006/123/CE); i requisiti sull’obbligo di sottoscrivere un’assicurazione di responsabilità professionale, fornire una garanzia o prevedere altre disposizioni analoghe (articolo 23, direttiva 2006/123); il requisito di non assoggettare i prestatori a requisiti che li obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attività specifica o che limitino l’esercizio, congiunto o in associazione, di attività diverse (articolo 25, direttiva 2006/123).
Al riguardo, nelle premesse della risoluzione della Commissione Industria viene considerato, tra l’altro, che:
-“la proposta in esame conferisce alla Commissione europea un potere di controllo preventivo sulla compatibilità con il diritto dell’Unione europea delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali non previsto dai Trattati”;
-“tale controllo, unito alla previsione di un divieto per gli Stati membri di adottare il progetto di misura notificato per un periodo di tre mesi dopo la segnalazione della Commissione, determina un rallentamento del processo decisionale e rappresenta un indiscutibile appesantimento procedurale”;
-“la proposta appare eccedere quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dichiarati dalla Commissione europea di incremento della competitività e dell’integrazione dei mercati dei servizi nell’Unione europea”;
“la procedura di notifica delle regolamentazioni tecniche, disciplinata dalla direttiva (UE) 2015/1535, non appare suscettibile di estensione indiscriminata al settore dei servizi”.
Vengono, quindi, espressi alcuni rilievi, tra cui:
-precisare in senso restrittivo la definizione di “progetto di misura” di cui all’articolo 1, lettera a), della proposta;
-sopprimere il divieto di adozione del progetto di misura per un periodo di tre mesi dalla notifica alla Commissione;
-prevedere che la decisione della Commissione europea sulla compatibilità con la direttiva 2006/123/CE del progetto di misura sia assunta entro il termine di tre mesi dalla notifica.
A conclusione dei rilievi svolti viene espressa una pronuncia in senso contrario.