Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 16 giugno 2017, n. 34, ha, tra l’altro, approvato i seguenti provvedimenti:
– un decreto legge che proroga il termine di scadenza delle obbligazioni subordinate emesse da una banca che abbia chiesto di accedere a una ricapitalizzazione precauzionale. La proroga si applica esclusivamente ai titoli in scadenza nei sei mesi successivi alla richiesta di intervento dello Stato e fino al termine dello stesso periodo di sei mesi e si rende necessaria per assicurare la parità di trattamento tra creditori subordinati per la condivisione degli oneri nel caso di intervento pubblico secondo quanto previsto dal decreto legge 237/2016 (cosiddetto decreto “salva-risparmio”);
– in esame preliminare, un regolamento, da attuarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, che introduce nuove norme e adegua quelle già in vigore al fine di rendere esecutivo il regolamento (UE) n. 1303/2013, che disciplina la programmazione e l’uso dei Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020.
Il regolamento definisce un quadro certo e organico di regole comuni applicabili a tutti e quattro i Fondi SIE (Fondo europeo di sviluppo regionale – FESR, Fondo sociale europeo – FSE, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale – FEASR e Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca – FEAMP),recependo le specifiche disposizioni in materia di ammissibilità della spesa per il periodo di programmazione 2014-2020,e consente l’avvio e la corretta attuazione dei Programmi operativi nazionali e regionali, assicurando la continuità della normativa sull’ammissibilità delle spese rispetto al passato periodo 2007-2013.
In particolare, il testo disciplina le condizioni di ammissibilità al cofinanziamento europeo di alcune tipologie di spesa sostenute per la realizzazione di operazioni che risultano finanziate a valere sui programmi operativi, approvate dall’Autorità di gestione (o sotto la sua responsabilità) ed eventualmente oggetto di rendicontazione alla Commissione europea. Inoltre, conferma il divieto già in vigore di doppio finanziamento, dichiarando non ammissibile la spesa per la quale il beneficiario abbia già fruito di una misura di sostegno finanziario nazionale o europeo.
E’ prevista poi una specifica normativa sulle condizioni in base alle quali sono ammissibili le spese connesse al credito d’imposta e all’esonero contributivo. In particolare, il credito di imposta deve essere concesso nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, disciplinato da norme nazionali e concesso per sostenere misure finalizzate al raggiungimento delle priorità e degli obiettivi del programma operativo. Si prevede poi l’attivazione di adeguate verifiche per assicurare la tracciabilità e la corretta rendicontazione all’Unione europea degli importi relativi al credito d’imposta riconosciuto ai beneficiari.
Infine, il testo rinvia alle diverse disposizioni previste dai regolamenti europei in relazione al periodo temporale di ammissibilità delle spese;
– in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione di norme europee, introduce nell’ordinamento nazionale l’ordine di indagine europeo.
L’ordine di indagine europeo sostituisce il vecchio sistema delle rogatorie ed è funzionale all’acquisizione della prova sul territorio dell’Unione, mediante la direttae immediata corrispondenza tra le autorità competenti dei diversi Stati in materia di sequestro, intercettazioni, ascolto di persone, acquisizione di informazioni presso banche e istituti finanziari;
– un disegno di legge di ratifica della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro (Portogallo) il 27 ottobre 2005.
Il Consiglio dei Ministri, inoltre, ha deliberato le seguenti dichiarazioni dello stato di emergenza:
– nel territorio della Regione Puglia, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 5 all’11 gennaio 2017;
– nel territorio della Regione Basilicata, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 5 al 18 gennaio 2017;
– nel territorio della Regione Molise, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel mese di gennaio 2017;
nonché, le seguenti proroghe dello stato di emergenza:
– nel territorio delle province di Imperia e di Savona, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 24 e 25 novembre 2016;
– nel territorio delle province di Cuneo e di Torino, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 23 e 24 novembre 2016, e nel territorio dei comuni afferenti le aste fluviali dei fiumi Tanaro e Bormida delle province di Alessandria ed Asti, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 21 al 25 novembre 2016.
Il Consiglio ha, altresì, esaminato alcune leggi regionali nell’ambito delle quali ha, tra l’altro, deliberato la non impugnativa della Legge Regione Lombardia n. 13 del 19/04/2017, recante “Ratifica dell’intesa tra la Regione Lombardia e la Regione Piemonte per le procedure di approvazione e modifica dello Statuto per la vigilanza e per l’esercizio dei poteri sostitutivi regionali sull’Associazione Irrigazione Est Sesia, Consorzio di irrigazione e bonifica con sede a Novara”;
nonché, la rinuncia all’impugnativa della legge Regione Trentino-Alto Adige n. 25 del 23/11/2015, recante “Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione” e successive modificazioni (legge regionale di contabilità) e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale alle norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”.