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Fornite dall’Inps le istruzioni sul regime contributivo per le assunzioni in apprendistato professionalizzante, senza limiti età, dei percettori di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Apprendistato professionalizzante – Messaggio Inps n. 2243/2017

19 Giugno 2017
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L’Inps, con l’allegato messaggio n. 2243/2017, ha fornito istruzioni in ordine al regime contributivo per le assunzioni in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, dei lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, ai sensi dell’art. 47, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015.

Nel rammentare il quadro normativo sulla materia, anche alla luce dell’intervenuta abrogazione, ex lege n. 92/2012, a decorrere dal 1° gennaio scorso, delle norme in materia di iscrizione alle liste di mobilità e di fruizione dei relativi incentivi, l’Istituto evidenzia che il regime contributivo applicabile alle predette fattispecie è il medesimo previsto per le assunzioni in apprendistato professionalizzante sulla base del regime ordinario, fatte salve le specifiche deroghe di legge, e che per le tipologie di assunzioni in esame è stato introdotto un nuovo sistema di codifica.

BENEFICIARI DI INDENNITA’ DI MOBILITA’:

Il regime contributivo applicabile prevede, in sintesi, quanto segue:

  • applicazione dell’aliquota contributiva, a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti, per i primi 18 mesi dall’assunzione. L’aliquota è pari al 10% della retribuzione imponibile (v. artt. 25, co. 9, legge n. 223/91 e 1, co. 773, legge n. 296/2006). Tale aliquota contributiva ridotta non trova applicazione per i datori di lavoro con un numero di addetti pari o inferiore a nove (la previsione del citato art. 25, co. 9, è circoscritta al primo periodo del predetto art. 1, co. 773);
  • non applicabilità della contribuzione di finanziamento della NASpI (v. art. 2, co. 37, legge n. 92/2012);
  • non applicabilità delle agevolazioni di cui all’art. 22, co. 1, della legge n. 183/2011, volte a promuovere l’occupazione giovanile presso i datori di lavoro con un numero di addetti non superiore a nove unità, non coerenti con l’assetto delle assunzioni in esame;
  • applicazione dell’aliquota contributiva a carico dell’apprendista nella misura pari alla contribuzione per l’IVS con una riduzione di tre punti (5,84%) per tutta la durata del periodo di formazione, che non può eccedere il limite di tre anni, elevabile a cinque per il settore artigiano edile e non (v. art. 21, legge n. 41/1986);
  • esclusione della conservazione dei benefici contributivi in capo al datore di lavoro per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, tipici dei rapporti di apprendistato (v. art. 47, co. 7, d.lgs. n. 81/2015);
  • riconoscimento dell’incentivo economico, a favore del datore di lavoro, in misura pari al 50% della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per il residuo periodo di fruizione, poiché trattasi di assunzione a tempo indeterminato (v. art. 8, co. 4, legge n. 223/1991).

Nel periodo di durata del regime agevolato (primi 18 mesi), l’aliquota complessiva da versare, per i datori di lavoro che assumano in apprendistato professionalizzante percettori di indennità di mobilità, è quindi pari al 15,84% (10% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell’apprendista).

Al termine del periodo agevolato, cioè dal 19° mese, la contribuzione datoriale è dovuta in misura piena, in relazione al settore di classificazione ed alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro, mentre quella a carico dell’apprendista preserva la misura del 5,84% solo per il periodo di residua durata del contratto di apprendistato.

Al termine del periodo di apprendistato, a seguito della prosecuzione del rapporto di lavoro, anche l’aliquota contributiva a carico del lavoratore è dovuta in misura piena in relazione al settore di classificazione ed alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro.

In caso di assunzione presso datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione delle integrazioni salariali, inoltre, la misura della contribuzione è incrementata ai sensi dell’art. 2, d.lgs. n. 148/2015, in conseguenza dell’aumento contributivo a titolo di Cigo/Cigs (v. messaggio n. 24/2016). Analogamente, in caso di assunzione presso datori di lavoro soggetti alla disciplina dei Fondi di solidarietà (Titolo II, d.lgs. n. 148/2015), la contribuzione dovuta è incrementata dalla relativa contribuzione di finanziamento.

Sebbene sia intervenuta la citata abrogazione operata dalla legge n. 92/2012, decorrente dal 1° gennaio 2017 – sottolinea l’Istituto – il particolare regime stabilito dall’art. 47, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015, per l’apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, rimane in vigore, poiché il rinvio alle norme abrogate ivi richiamate è effettuato al solo fine di individuare il regime applicabile in deroga alla disciplina generale.

I previsti benefici contributivi ed economici quindi attengono non solo le assunzioni operate entro il 31 dicembre 2016, i cui effetti si protraggono dopo detto termine, ma anche le assunzioni intervenute successivamente a tale data. Le predette assunzioni possono essere effettuate fin quando saranno erogate le indennità di mobilità.

 
BENEFICIARI DI TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE:

Stante che il citato articolo 47 prevede l’applicazione del contratto di apprendistato professionalizzante anche nei confronti dei lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione, viene precisato che i lavoratori interessati sono tassativamente quelli beneficiari di: Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), Assicurazione Sociale per l’Impiego (Aspi e MiniASpi), indennità speciale di disoccupazione edile, indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL).

L‘Inps ribadisce, inoltre, che l’assunzione agevolata attiene anche i soggetti che, avendo inoltrato l’istanza per un trattamento di disoccupazione, abbiano titolo alla prestazione sebbene non ancora percepita.

Il relativo regime contributivo applicabile prevede:

  • applicazione dell’aliquota contributiva, a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per tutta la durata del periodo di formazione, che non può eccedere il limite di tre anni, elevabile a cinque per il settore artigiano edile e non. L’aliquota contributiva è pari al 10% della retribuzione imponibile (v. art. 1, co. 773, legge n. 296/2006); per i datori di lavoro che occupano fino a nove dipendenti, detta aliquota è pari all’1,5% nel primo anno di contratto, al 3% nel secondo anno di contratto, per tornare alla misura del 10% negli anni successivi al secondo;
  • parimenti ai beneficiari di indennità di mobilità, non sono applicabili le predette agevolazioni di cui all’art. 22, co. 1, della legge n. 183/2011, volte a promuovere l’occupazione giovanile presso i datori di lavoro con un numero di addetti non superiore a nove unità;
  • applicazione della contribuzione di finanziamento della NASpI, la cui misura ordinaria è pari all’1,31%, e di quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all’art. 25 della legge n. 845/1978;
  • applicazione dell’aliquota contributiva a carico dell’apprendista nella misura pari alla contribuzione per l’IVS con una riduzione di tre punti (allo stato 5,84%), per tutta la durata del periodo di formazione, che non può eccedere il limite di tre anni, aumentato a cinque per l’artigianato edile e non (art. 21, legge n. 41/1986);
  • esclusione della conservazione dei benefici contributivi in capo al datore di lavoro e al lavoratore per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, tipici dei rapporti di apprendistato (v. art. 47, co. 7, d.lgs. n. 81/2015).

 Nel periodo di durata del regime agevolato (massimo 36 mesi, elevabili a 60 nel settore dell’artigianato edile e non), l’aliquota complessiva da versare, per i datori di lavoro con più di nove dipendenti, è pari al 17,45% (11,61% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell’apprendista). Per i datori di lavoro con un numero di dipendenti non superiore a nove, l’aliquota complessiva è pari a 8,95% (3,11% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell’apprendista) per i primi 12 mesi, 10,45% (4,61% a carico del datore di lavoro e 5,84% a carico dell’apprendista) per i mesi dal 13° al 24, e 17,45% (11,61% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell’apprendista) dal 25° al 36° mese (60° per artigianato edile e non).

Al termine del periodo di apprendistato, a seguito della prosecuzione del rapporto di lavoro, l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è dovuta in misura piena in relazione al settore di classificazione ed alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro e così anche quella a carico del lavoratore.

Per le ipotesi di assunzione presso datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione delle integrazioni salariali, vale quanto sopra riportato con riguardo ai beneficiari di indennità di mobilità.

Diversamente da quanto stabilito per i percettori di indennità di mobilità, invece, non sono previsti incentivi economici per i datori di lavoro che assumano in apprendistato professionalizzante i percettori di indennità di disoccupazione.

                                                                                                     ***

L’Istituto sottolinea, infine, che è in fase di progettazione un‘apposta procedura telematica per le assunzioni in oggetto, in attesa della quale, al fine della fruizione delle previste agevolazioni, le relative comunicazioni dovranno essere effettuate tramite gli specifici moduli riportati nel messaggio in esame.

 

29031-Inps_Messaggio 2243_31_05_17.pdfApri
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