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"Split payment" - Sul sito internet del DEF disponibili il Decreto attuativo 27 giugno 2017 e gli elenchi delle P.A. coinvolte

Archivio, Fiscalità e incentivi

Split payment – Pubblicato Decreto Attuativo ed elenchi delle P.A. coinvolte

28 Giugno 2017
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Disponibili sul sito internet del Dipartimento delle finanze il Decreto del Ministro dell’economia e finanze 27 giugno 2017, con relativa Relazione illustrativa, che fissa le modalità attuative del meccanismo della “scissione dei pagamenti” (cd. “split payment”), prorogato sino al 2020 dalla “Manovra correttiva 2017” (art.1, del D.L. 50/2017, convertito, con modificazioni, nella legge 96/2017).
 
Lo stesso sito del Def ha messo anche a disposizione gli elenchi delle Pubbliche amministrazioni e delle società da questa controllate[1], tenute all’applicazione del meccanismo, che, dal 1° luglio 2017, viene esteso a tutte le PP.AA., alle società partecipate e a quelle quotate incluse nell’indice FTSE MIB.
 
Mediante la consultazione degli elenchi, ripartiti in cinque sezioni, contenenti la denominazione ed il codice fiscale delle P.A. interessate allo “split payment”, le imprese che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi potranno verificare le informazioni relative ai loro committenti pubblici.
 
Resta fermo che le P.A., in caso di richiesta dei cedenti o prestatori, devono rilasciare un documento che attesta la loro assoggettabilità al meccanismo dello split, per una corretta fatturazione delle operazioni.
 
Come noto, la “Manovra correttiva 2017” ha confermato la proroga, sino al 2020, della scissione dei pagamenti, originariamente fissata, dalla stessa Unione europea, fino al 31 dicembre 2017, quale termine ultimo d’applicazione dello strumento[2].
 
Inoltre, per le fatture emesse dal 1° luglio 2017, relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, il meccanismo dello “split payment” viene, altresì, esteso anche nei confronti dei seguenti soggetti:
 
–       tutte le pubbliche amministrazioni[3];
 
–       tutte le società controllate, in via diretta, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (e le società da queste stesse controllate);
 
–       tutte le società controllate, in via diretta, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni ed unioni di comuni (e le società da queste stesse controllate);
 
–       le società quotate in borsa, limitatamente a quelle inserite nell’indice FTSE Mib di Borsa Italiana e le società da queste stesse controllate.
 
Si ricorda, altresì, che il meccanismo è stato reso obbligatorio anche per le prestazioni di servizi rese dai professionisti, i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito[4].
 
Sotto il profilo dei rimborsi IVA, resta confermato che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, per tutti i soggetti titolari di partita IVA i rimborsi in conto fiscale verranno effettuati in tempi più rapidi, attraverso una semplificazione delle procedure interne di emissione del pagamento.
 
Pertanto, per tutti i soggetti IVA, comprese le imprese che applicano lo split payment, i tempi per ottenere i rimborsi subiranno un’accelerazione, in modo da ridurre da 90 a 65 giorni i tempi per ottenere l’accredito.
 
Con Decreto del Ministro dell’economia e finanze, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione (ovvero entro il 24 settembre 2017), verranno stabilite le modalità attuative della nuova procedura di rimborso.
 
Osservazioni – In generale, la proroga e l’ampliamento dell’ambito applicativo dello “split payment” preoccupano fortemente le imprese del settore delle costruzioni. L’obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti con tutte le PP.AA. è già in vigore dal 2015 ed è considerato elemento già sufficiente per il contrasto all’evasione IVA.
 
Infatti, la stessa vigenza temporanea dello “split” era giustificata proprio dall’introduzione solo dal 2015 della fatturazione elettronica.
 
Per le imprese che operano nel comparto dei lavori pubblici, le conseguenze di queste ultime modifiche attengono sempre all’incremento esponenziale del credito IVA. Infatti, con l’entrata in vigore della norma, l’Iva non verrà più corrisposta alle imprese non solo nei rapporti con la pubblica amministrazione ma anche nei rapporti con tutte le società a partecipazione statale e locale.
 
Tale criticità, poi, si aggrava quando i lavori sono realizzati tramite strutture consortili. In questi casi, infatti, il credito IVA si forma in capo al Consorzio che, per sua natura, è destinato a sciogliersi ad opera ultimata, per cui il recupero del credito diventa veramente difficoltoso.
 
Su questo aspetto, si è ancora in attesa di una specifica autorizzazione della Commissione Europea che renda applicativa una norma, fortemente sollecitata dall’ANCE, contenuta nella legge di Stabilità dello scorso anno (art.1, co. 128, legge 208/2015), che farebbe sì che il credito IVA non si formi in capo al Consorzio ma, come avviene ordinariamente, in capo alle singole imprese consorziate.
 
La proroga sino al 2020 del meccanismo rende quindi ancora più evidente la necessità di accelerare l’operatività della disposizione. Ciò in quanto il settore edile opera già da tempo, e oramai quasi integralmente, applicando il meccanismo del “reverse charge” (anch’esso di derivazione europea) che, in pratica, è l’equivalente della “scissione dei pagamenti” solo che opera in presenza di committenti privati.
 
In ogni caso, resta da risolvere il problema del credito IVA, rendendo pressoché immediato il rimborso, che attualmente avviene in un periodo che supera in media i sei mesi.
 
Al riguardo, non è da ritenere sufficiente, la modifica introdotta alla Camera relativa all’operatività dei rimborsi mediante il conto fiscale anche per i soggetti coinvolti nello “split payment”, anche se la norma produrrebbe un’effettiva accelerazione nel recupero del credito IVA.
 
In merito, si ricorda che, nella risoluzione del Parlamento di approvazione del DEF2017 (Documento di Economia e Finanza), era stato richiesto l’impegno del Governo al rispetto dei tempi previsti dalla legislazione vigente per le procedure di rimborso dei crediti IVA derivanti proprio dall’applicazione dello “split payment”.
 
Allo stesso modo il Governo sta valutando, in vista della legge di bilancio 2018, la possibilità di rendere obbligatoria per tutti i soggetti IVA la fatturazione elettronica dietro autorizzazione dei competenti organi comunitari (le norme comunitarie ammettono, infatti, la fatturazione elettronica tra privati solo su opzione e non come meccanismo obbligatorio). In tal modo si recupererebbe il tax gap (differenziale tra l’IVA dovuta e quella effettivamente pagata) potendo poi procedere all’abolizione dello “split payment”.
 
Sempre in vista della legge di Bilancio 2018, l’ANCE non mancherà di evidenziare, tenuto conto del permanere dello split payment fino al 2020, la necessità di prevedere, in via generale,  l’applicazione del reverse charge, quale meccanismo di liquidazione dell’IVA dovuta ai fornitori, tutte le volte in cui si renda applicabile lo split payment verso i committenti pubblici.

 


[1]L’elenco è disponibile all’indirizzo web http://www.finanze.gov.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio-2017/Scissione-dei-Pagamenti-d.l.-n.-50_2017/
[2]Come noto, il meccanismo viene attualmente disciplinato all’art.17-ter del DPR 633/1972 (in base al quale le imprese non ricevono più l’IVA sulle fatture emesse nei confronti dello Stato e degli Enti pubblici territoriali, che viene versata direttamente dal committente).
Cfr. ANCE “Split payment – Via libera della UE alla proroga fino al 2020” – ID n.28515 del 9 maggio 2017 e “Manovra correttiva – Pubblicata la conversione in legge del DL 50/2017” – ID n.29123 del 27 giugno 2017.
[3] A tal riguardo, viene riscritto l’art.17-ter del DPR 633/1972 (in vigore dal 1° luglio 2017) che, nel confermare l’applicabilità dello “split payment” agli Enti pubblici, fa riferimento all’art.1, co.2, della legge 196/2009, rispetto alla formulazione attuale che fornisce un elenco delle singole Amministrazioni coinvolte.
[4] Tale modifica viene prevista mediante l’abrogazione del co.2 del citato art.17ter del DPR 633/1972.

29154-Relazione illustrativa.pdfApri

29154-Decreto del MEF 27 giugno 2017.pdfApri
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