Le Commissioni di Camera e Senato hanno concluso l’esame dei Dlgs recanti: il Codice del Terzo settore, la revisione della disciplina in materia di impresa sociale ed il completamento della riforma del 5x1000 con l’espressione di pareri favorevoli con condizioni e osservazioni.
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ATTI DEL GOVERNO ALL’ESAME DEL PARLAMENTO
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Atto e iter
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Contenuti
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Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore
Relatori:
On. Lenzi (PD)
Sen. Parente (PD)
Il provvedimento tornerà ora in Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.
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Le Commissioni Affari sociali della Camera dei Deputati e Affari Costituzionali del Senato hanno espresso al Governo un parere favorevole con condizioni e osservazioni.
In particolare, nel parere reso alla Camera dei Deputati si evidenziano le seguenti osservazioni:
valuti il Governo l’opportunità di:
– “all’articolo 11, comma 2, introdurre la possibilità dell’iscrizione al registro delle imprese degli enti che svolgano attività commerciale secondaria se esercitano la propria attività in regime di partita IVA”;
– “all’articolo 11, comma 3, predisporre misure volte a garantire l’effettiva corrispondenza dell’impresa sociale ai requisiti del Terzo settore in merito alle loro finalità e operatività nonché a garantire che le imprese sociali non si sottraggano alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.
Nel parere reso al Senato si evidenziala seguente condizione:
-“all’articolo 4, comma 1, sostituire le parole: “ed ogni altro ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione” con le seguenti: “le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti” al fine di prevedere, oltre alle associazioni e alle fondazioni, altre istituzioni di diritto privato, così da poter eventualmente far rientrare nel Terzo settore soggetti come, ad esempio, i comitati, che non sono né associazioni né fondazioni, o soggetti ibridi come le fondazioni di partecipazione”;
e le seguenti osservazioni:
-“all’articolo 5, in merito all’elenco delle attività di interesse generale, si invita il Governo a ricomprendere: a) l’attività di advocacy; b) il microcredito, ai sensi dell’articolo 111 del decreto legislativo n. 385 del 1993; c) la formazione non professionale rivolta agli adulti; d) l’attività dei gruppi di acquisto solidali; e) i comitati dei genitori; f) promozione delle politiche di genere e promozione e tutela dei consumatori”;
-“escludere l’applicazione degli studi di settore (articolo 62-bis del decreto-legge n. 331 del 1993), dei parametri (articolo 3, comma 184, della legge 549 del 1995) e degli indici sistematici di affidabilità (articolo 7-bis del decreto-legge n. 193 del 2016) per gli enti che si avvarranno del regime opzionale di cui all’articolo 80”;
– “al comma 6, limitare l’esenzione IMU e TASI agli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all’articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. Occorre sopprimere, dunque, il riferimento alle attività di culto di cui alla legge n. 222 del 1985, perché non rientranti nell’articolo 5”.
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Schema di decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale
Relatori:
On. Beni (PD)
Sen. Collina (PD)
Il provvedimento tornerà ora in Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.
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Le Commissioni Affari sociali della Camera dei Deputati e Affari Costituzionali del Senato hanno espresso al Governo un parere favorevole con condizioni e osservazioni.
In particolare, nel parere reso alla Camera dei Deputati si evidenziano le seguente condizioni:
– “si provveda ad inserire anche le imprese individuali e le società unipersonali tra i soggetti che non possono acquisire la qualifica di impresa sociale”;
-“vengano ampliati gli ambiti di competenza prevedendo che si considerano attività di interesse generale le attività d’impresa aventi ad oggetto tra l’altro: organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata”;
-“venga ampliato il novero dei soggetti che non possono detenere il controllo di un’impresa sociale, aggiungendo le imprese individuali o società unipersonali e le società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
e le seguenti osservazioni:
-“all’articolo 1, si valuti l’opportunità di prevedere, anche per le associazioni di promozione sociale, la possibilità di acquisire la qualifica di impresa sociale limitatamente allo svolgimento di una delle attività di cui all’articolo 2, con le medesime modalità previste al comma 3 per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti”;
-“all’articolo 15, comma 3, si valuti l’eventualità di abbassare il numero di 2.000 imprese sociali aderenti necessario affinché un ente associativo riconosciuto possa essere accreditato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell’esercizio dell’attività ispettiva”;
-“ all’articolo 16, comma 1, andrebbe presa in considerazione l’eventualità di rendere obbligatorio e non facoltativo il contributo del tre per cento degli utili da destinarsi ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali, escludendo da tale obbligo le imprese sociali cooperative, in quanto già assoggettate all’obbligo di cui all’articolo 11, comma 4, della legge n. 59 del 1992”;
– “all’articolo 17, sarebbe opportuno prevedere, fra le norme di coordinamento, anche una modifica dell’articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con la possibilità di conteggiare nel 70 per cento della base sociale dei consorzi anche le imprese sociali diverse dalle cooperative sociali”;
-“ all’articolo 18, commi 3 e 4, si valuti l’opportunità di portare da 3 a 5 gli anni nei quali deve essere mantenuto l’investimento di capitale in un’impresa sociale al fine di usufruire delle previste agevolazioni fiscali”;
-“ si valuti l’utilità di sostituire, ovunque ricorrano nel testo, le parole: «cooperative sociali» con le seguenti: «cooperative sociali e loro consorzi»”.
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Schema di decreto legislativo recante disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Atto 419)
Relatori:
On. Preziosi (PD)
Sen. Lai (PD)
Il provvedimento tornerà ora in Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.
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Le Commissioni Bilancio della Camera dei Deputati e del Senato hanno espresso al Governo un parere favorevole, rispettivamente, con osservazione e condizione.
In particolare, nella osservazione alla Camera viene previsto che:
“si valuti l’opportunità di attribuire priorità, ai fini della determinazione delle modalità di riparto delle scelte non espresse dai contribuenti, di cui all’articolo 5, comma 1, agli enti che non hanno raggiunto l’importo minimo erogabile, con particolare riferimento – nell’ambito della categoria relativa al volontariato – a quelli iscritti nella sezione Organizzazioni di volontariato del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore”;
e nella condizione al Senato viene previsto che:
“il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall’articolo 4 sulle modalità di accreditamento sia sottoposto all’esame delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari”.
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