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Approvati, tra l’altro, il Rendiconto Generale dello Stato 2016 e l’Assestamento di Bilancio 2017 nonché tre Decreti Legislativi, attuativi della L. 106/2016, su Codice del Terzo settore, impresa sociale e cinque per mille.

Archivio, Governo e Parlamento, In CDM

Consiglio dei Ministri n. 37 del 28 giugno 2017

3 Luglio 2017
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Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 28 giugno 2017, n. 37, ha, tra l’altro, approvato i seguenti provvedimenti:
 
– due disegni di legge relativi, rispettivamente, al Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per il 2016, parificato dalla Corte dei conti nella seduta del 27 giugno 2017, e all’assestamento del bilancio di previsione dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2017.
Il Rendiconto generale 2016 registra un miglioramento, rispetto all’esercizio precedente, del saldo netto da finanziare (pari a -11,1 miliardi, calcolato in base agli accertamenti e agli impegni di competenza e al lordo delle regolazioni contabili), ascrivibile alle maggiori entrate accertate (11,7 miliardi di euro) – per la maggior parte tributarie e in misura minore extra-tributarie – e, al tempo stesso, a una sensibile contrazione delle spese correnti (oltre 20 miliardi di euro).
Il saldo netto da finanziare e il ricorso al mercato sono risultati ampiamente entro il rispettivo limite massimo fissato dalla legge di stabilità 2016.
Il disegno di legge mostra un miglioramento di 4.490 milioni di euro del saldo netto da finanziare. In particolare, per le entrate finali è previsto un aumento di circa 2.841 milioni in termini sia di competenza che di cassa, mentre le spese finali diminuiscono, nel complesso, di circa 1.649 milioni di euro;
 
– tre decreti legislativi di attuazione della legge delega per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale (legge 6 giugno 2016, n. 106).
Di seguito le principali novità.
 
Codice del Terzo settore
Il nuovo Codice riordina tutta la normativa riguardante gli enti del Terzo settore al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione dei principi costituzionali.
Nell’opera di razionalizzazione vengono anzitutto definiti gli enti del Terzo settore, individuati nelle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non, fondazione ed altri enti di carattere provato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
Sono altresì puntualmente individuate le attività di interesse generale esercitate dagli enti del Terzo settore in via esclusiva o principale.
In base alla loro dimensione, gli enti del Terzo settore saranno chiamati a pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale, redatto secondo apposite linee guida, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte, nonché gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
Con riferimento alle misure di promozione e sostegno del Terzo settore, il Codice prevede, tra l’altro:
-la revisione della definizione di enti non commerciali ai fini fiscali e l’introduzione di un nuovo e articolato regime tributario di vantaggio, che tiene conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che prevede la facoltà di determinazione forfettaria del reddito d’impresa in favore degli enti del Terzo settore non commerciali;
-l’istituzione del social bonus, ossia un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del Terzo settore che abbiano presentato un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti per essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento con modalità non commerciali di attività di interesse generale;
-una serie di agevolazioni in materia di imposte indirette (successioni e donazioni, registro, ipotecaria e catastale) con particolare riferimento agli immobili utilizzati dagli enti, nonché in materia di tributi locali;
-la ridefinizione della disciplina delle detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti;
-specifiche disposizioni in ordine al regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale;
-la nuova disciplina in materia di finanza sociale concernente i “titoli di solidarietà”, finalizzata a favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore non commerciali iscritti nell’apposito registro;
-un regime fiscale agevolato per le attività di social lending svolta dai gestori dei portali on line;
-misure per favorire l’assegnazione in favore degli enti di immobili pubblici inutilizzati per fini istituzionali;
-la disciplina dello specifico Fondo istituito per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale promossi dagli enti del Terzo settore.
Il Codice prevede, infine, la disciplina delle attività di monitoraggio, di vigilanza e di controllo, anche di natura fiscale, nonché quella di carattere sanzionatorio.
 
Revisione della disciplina in materia di impresa sociale
 
Il decreto ha l’obiettivo di migliorare la disciplina dell’impresa sociale, colmando le attuali lacune, relative soprattutto al regime fiscale, e a rimuovere le principali barriere al suo sviluppo, rafforzandone il ruolo nel Terzo settore, anche in chiave di sistema.
Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti in forma societaria, che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.
L’impresa sociale rimane dunque una qualifica che enti costituiti in una qualsiasi forma giuridica (associazione, fondazione, società, cooperativa) possono assumere se rispettano le diverse norme di qualificazione dettate nel decreto, ferma restando la qualificazione di diritto come impresa sociale prevista dalla legge delega per le cooperative sociali e i loro consorzi.
Si ridefinisce, ampliandolo, l’ambito delle attività di interesse generale che devono essere esercitate affinché un ente possa assumere la qualifica di impresa sociale, armonizzando al contempo le tipologie di attività che possono essere svolte dalle cooperative sociali.
 
Disciplina dell’istituto del “cinque per mille” dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef)
 
Il decreto prevede il completamento della riforma strutturale dell’istituto del cinque per mille, già reso permanente dalla legge di stabilità 2015, attraverso l’individuazione delle modalità per la razionalizzazione e la revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l’accesso al beneficio, la semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l’erogazione dei contributi spettanti, nonché l’introduzione di obblighi di pubblicità delle risorse erogate, attraverso un sistema improntato alla massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto dei citati obblighi.
Rispetto alla disciplina precedente, le nuove norme allargano la platea dei destinatari del beneficio, estendendola a tutti gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale. Rimangono inalterati i restanti settori di destinazione del beneficio: il finanziamento della ricerca scientifica e dell’università; il finanziamento della ricerca sanitaria; il sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente; il sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale; la tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.
 
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, inoltre:
 
– un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che, a norma della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196), definisce gli obiettivi di spesa dei Ministeri, in coerenza con quanto previsto dal Documento di economia e finanza 2017, concorrendo alla definizione della manovra di finanza pubblica per gli anni 2018-2020 nella cifra di 1 miliardo di euro annuo a partire dal 2018.
Il decreto è un ulteriore passo nella implementazione della revisione della spesa delle amministrazioni centrali dello Stato, finalizzata a una più efficiente allocazione delle risorse pubbliche. Le nuove disposizioni consentono quindi il superamento del criterio della spesa ‘storica’ e la riconsiderazione degli stanziamenti di risorse rispetto alle nuove esigenze. Ciascun Ministero deve indicare le azioni che intende intraprendere per conseguire il taglio di spesa deciso. Gli interventi vanno realizzati attraverso tre possibili direttrici:
-revisione di procedure amministrative o organizzative per l’efficienza;
-de-finanziamento interventi previsti;
-revisione meccanismi o parametri che determinano la spesa (prestazioni, aliquote ecc.).
Considerate le priorità dell’azione di Governo, il Dpcm esclude dalle riduzioni di spesa quelle relative a investimenti fissi lordi, calamità naturali ed eventi sismici, immigrazione e contrasto alla povertà. Gli obiettivi di spesa saranno conseguiti attraverso interventi che ciascuna Amministrazione proporrà in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio 2018-2020. Entro il 20 luglio i singoli Ministeri devono trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze le proprie proposte di intervento la cui praticabilità sarà vagliata dalla Ragioneria generale dello Stato. Gli obiettivi di spesa saranno conseguiti attraverso disposizioni che saranno definite nel disegno di legge di bilancio 2018-2020.
Per rafforzare l’attenzione sul raggiungimento dei risultati previsti – dal punto di vista sia finanziario sia degli esiti dell’azione pubblica – gli interventi più rilevanti saranno oggetto di specifici accordi di monitoraggio triennale tra il Ministero dell’economia e delle finanze e ciascun Ministero di spesa;
 
– due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri relativi ad altrettante varianti dei piani per l’assetto idrogeologico:
1.“Variante al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico – Rischio di frana” relativamente ai comuni di Bagnoli Irpino (AV), Baia e Latina (CE), Bucciano (BN), Castel Morrone (CE), Castelfranci (AV), Durazzano (BN), Frasso Telesino (BN), Gioia Sannitica (CE), Mercogliano (AV), Piana di Monteverna (CE), Sant’Arcangelo Trimonte (BN) e Torrecuso (BN);
2.“Variante del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza – prima variante”.
 
Il Consiglio ha, altresì, esaminato alcune leggi regionali nell’ambito delle quali ha, tra l’altro, deliberato l’impugnativa della legge della Regione Abruzzo n. 30 del 27/04/2017, recante “Tutela del legittimo affidamento dei concessionari balneari”, in quanto una norma, dettando una disciplina regionale dell’assegnazione delle concessioni demaniali marittime, invade delle competenze in materia di ordinamento civile, rapporti con l’Unione Europea e tutela della concorrenza e riconosciute in via esclusiva allo Stato dall’articolo 117, secondo comma, lettere l) ed a) ed e), della Costituzione;
 
nonché la non impugnativa, tra l’altro, delle seguenti:
 
– legge della Regione Abruzzo n. 27 del 21/04/2017, recante “Disposizioni in materia di tutela dei livelli occupazionali nel territorio regionale e ulteriori disposizioni urgenti”;
 
– legge della Regione Basilicata n. 8 del 05/05/2016, recante “Bilancio di previsione anno 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 dell’Agenzia regionale per il lavoro e la transizione nella vita attiva (L.A.B.) – Lavoro e Apprendistato Basilicata”;
 
– legge della Regione Sardegna n. 9 del 04/05/2017, recante “Disposizioni urgenti finalizzate all’adeguamento della legislazione regionale al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata). Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1998”;
 
– legge della Regione Calabria n. 13 del 09/05/2017, recante “Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei consorzi di bonifica)”;
 
– legge della Regione Calabria n. 14 del 09/05/2017, recante “Disposizioni in materia di revisore dei conti dei consorzi di bonifica. Modifiche alla legge regionale 11/2003”;
 
– legge della Regione Calabria n. 17 del 09/05/2017, recante “Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 (attività estrattiva nel territorio della regione Calabria), nonché disposizioni in materia di estrazione di materiali litoidi per fini di manutenzione fluviale e di funzioni della soppressa autorità di bacino regionale”.
 
 
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