L’Associazione, in relazione all’esame presso l’Aula della Camera dei Deputati, in terza lettura, in sede referente, del disegno di legge recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” (DDL 3012-B/C) ha evidenziato la necessità di chiarire le disposizioni introdotte dal Senato e relative alla disciplina dell’aggiornamento catastale nell’ambito degli interventi edilizi soggetti ad attività edilizia libera.
In particolare, viene modificato il comma 5 dell’articolo 6 del Dpr 380/2001 prevedendo che spetti all’interessato presentare direttamente, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, gli atti di aggiornamento catastale. Al riguardo, l’Associazione ha evidenziato che la disposizione (comma 5 dell’articolo 6 Dpr 380/2001) è già stata abrogata dall’articolo 3, comma 1 lettera b) punto 4) del Dlgs 25 novembre 2016, n. 222 (cd. Scia 2).
Prima delle modifiche apportate dal D.lgs. 222/2016 spettava all’amministrazione comunale provvedere al “tempestivo” inoltro della Comunicazione di inizio lavori (CIL) o della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), integrata dalla comunicazione di fine lavori, inviate dal privato all’Agenzia delle entrate nel caso in cui a seguito delle opere vi fosse la necessità di provvedere all’aggiornamento catastale. Con il successivo D.lgs. 222/2016 è stata eliminata la CIL ampliando così la categoria degli interventi completamente liberi (ora previsti dall’articolo 6 del DPR 380/2001) che per alcune tipologie potrebbero determinare l’aggiornamento catastale, mentre è stato specificato all’articolo 6bis del Dpr 380/2001 che per gli interventi soggetti a CILA la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale.
Per tali ragione, l’Associazione ha rilevato l’opportunità di procedere ad una correzione della disposizione al fine di un opportuno coordinamento con quanto attualmente previsto all’articolo 6 e 6-bis del Dpr 380/2001 a seguito delle novità contenute dal D.lgs. 222/2016.
Un’ulteriore disposizione (comma 174), introdotta dal Senato, prevede l’aggiornamento dei dati catastali, per gli interventi edilizi “già attivati” alla data di entrata in vigore del provvedimento, disponendo che il mancato adempimento entro 6 mesi dalla medesima data comporti l’applicazione delle sanzioni previste per le violazioni in materia di accatastamento. In particolare la norma fa riferimento agli interventi edilizi richiamati all’articolo 6, comma 5, del Dpr 380/2001 nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del provvedimento, vale a dire quello che faceva riferimento all’aggiornamento catastale d’ufficio ove necessario. Dato che la norma non è più in vigore dall’11 dicembre 2016, l’Ance ha sottolineato la necessità di un opportuno chiarimento sulle ricadute applicative della disciplina.
Quanto evidenziato dall’Associazione ha trovato condivisione nel corso del dibattito parlamentare.