L’Aula del Senato ha licenziato, in seconda lettura, il disegno di legge su “DDL su “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate” (DDL 2134/S, Relatore il Sen. del Gruppo parlamentare), con modifiche al testo trasmesso dalla Camera dei Deputati.
Nel corso dell’iter sono state approvate numerose modifiche, alcune delle quali chieste ed auspicate dall’ANCE (si veda, al riguardo, la notizia di “Interventi ANCE” del 20 settembre 2016) e volte a superare le misure che potevano alterare il corretto funzionamento del mercato, ledendo la concorrenza a svantaggio delle “imprese sane”.
Si tratta, in particolare, delle seguenti:
– nell’ambito della delega al Governo per la tutela del lavoro nell’ambito delle imprese sequestrate e confiscate, viene:
· eliminata la previsione di incentivi nelle forme della premialità fiscale e contributiva.
· soppresso il criterio direttivo sull’applicazione alle aziende sottoposte a sequestro o confisca delle disposizioni sul rating di legalità di cui all’articolo 5-ter del DL 12/2001, convertito dalla L. 27/2012, prescindendo dai limiti di fatturato ivi previsti e prevedendo una semplificazione della procedura di accesso;
· soppressa la previsione di una riduzione dell’aliquota contributiva e assistenziale per i datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca, il cui contratto di lavoro è stato risolto non per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;
· soppressa la possibilità, per chiunque usufruisca di lavori, servizi o forniture erogati dalle aziende sottoposte a sequestro o confisca fino alla loro destinazione o alla loro vendita, di avvalersi di una riduzione dell’imposta sul valore aggiunto rispetto all’aliquota prevista compatibilmente con la normativa dell’Unione europea;
· soppressa l’adozione da parte dell’amministratore giudiziario, una volta verificati i contratti di lavoro in essere, delle iniziative necessarie per regolarizzare gli obblighi relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi maturati dopo l’avvio dell’amministrazione giudiziaria;
· soppresso il riconoscimento, nell’ambito del percorso di emersione alla legalità delle aziende sequestrate, di uno sgravio contributivo e l’incentivazione dell’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori precedentemente impiegati in modo irregolare con un credito di imposta e con benefìci da determinare in relazione alla misura dello stipendio del lavoratore;
·
– vengono modificate le norme sull’estensione delle misure di prevenzione, personali e patrimoniali, ai reati contro la pubblica amministrazione. Viene, in particolare, delimitato l’ambito di applicazione della fattispecie agli indiziati di truffa aggravata ai danni dello Stato o di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro la pubblica amministrazione (viene, altresì, escluso il peculato d’uso);
– viene inserito, nell’ambito delle norme sull’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche, il riferimento agli accertamenti compiuti dall’ANAC ai sensi dell’articolo 213 del D.Lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
– viene previsto che l’amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, nell’attività di gestione degli immobili e dei beni aziendali conferisce la manutenzione ordinaria o straordinaria di preferenza alle imprese fornitrici di lavoro, beni e servizi già sequestrate ovvero confiscate;
– viene prevista, per la destinazione dei beni immobili confiscati già facenti parte del patrimonio aziendale di società le cui partecipazioni sociali siano state confiscate in via totalitaria o comunque tali da assicurare il controllo della società, l’applicazione della disciplina sulla destinazione dei beni e delle somme dettata dall’art. 48, comma 3, del D.Lgs 159/2011, Codice antimafia (dove viene previsto, tra l’altro, il mantenimento al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile o il trasferimento per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l’immobile è sito), disponendo, altresì, che l’Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo può dichiarare, tuttavia, la natura aziendale dei predetti immobili, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione di tutte le trascrizioni pregiudizievoli al fine di assicurare l’intestazione del bene in capo alla medesima società;
– vengono modificati i casi, di cui all’art. 83, comma 3, lett. e) del DLgs 159/2011 “Codice Antimafia”, in cui la certificazione antimafia non è richiesta, confermando l’esclusione per provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro, eliminando le “erogazioni”;
– viene aumentata la pena per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’art. 640-bis del Codice penale, da 1- 6 anni a 2-7 anni;
– viene soppressa la norma che prevedeva l’introduzione nel Codice penale dell’art. 603-quater sulla confisca obbligatoria nell’ambito del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis C.p). Identica norma è, infatti, già contenuta nella legge sul caporalato (legge 199/2016). Analogamente viene soppressa la norma che inseriva nell’art.25-quinquies del D.Lgs 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, nell’ambito delle sanzioni pecuniarie per delitti contro la personalità individuale, il riferimento al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (norma prevista nella L. 199/2016 sul caporalato).
Il provvedimento torna ora all’esame della Camera dei Deputati.