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Pubblicato, a poco meno di tre anni dalla legge di delega, il Decreto del Presidente della Repubblica che modifica, ancora una volta, le regole per gestire le terre e rocce da scavo provenienti dall’attività delle costruzioni. Mutate anche le regole per l’utilizzo nel sito di produzione e per altre fattispecie particolari nonchè per il deposito tem

Archivio, Economia circolare, Edilizia e territorio, Sostenibilità

Terre e rocce da scavo: in vigore dal 22 agosto il nuovo regolamento

28 Agosto 2017
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Con la pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2017 si chiude il percorso di revisione della normativa sulle terre e rocce da scavo avviato dal Governo con l’art. 8 del Decreto Legge n. 133/14 convertito nella Legge n. 164/14.
 
Il DPR 120/17, oggetto di un iter quanto mai complesso e per certi versi innovativo, è stato emanato in notevole ritardo rispetto al termine previsto dall’art. 8 scaduto il 10 febbraio 2015.
 
Un iter innovativo in quanto, lo schema di DPR 120/17 è stato oggetto, oltre ai pareri del Consiglio di Stato, delle Commissione parlamentari, della Conferenza Unificata, anche di una consultazione pubblica conclusasi il 19 dicembre 2015 attivamente partecipata dall’ANCE sia attraverso la risposta al questionario proposto dal Governo, sia con una specifica nota tecnica.
 
Il DPR 120/17, ed è opportuno evidenziarlo, non attua tutte le indicazioni dell’art. 8 del Decreto Legge n.  133/14, ma solo una parte di esse con il risultato che non contribuisce a risolvere tutte le problematiche applicative emerse a seguito delle esperienze pluriennali sulla materia sia a seguito della realizzazione delle cosiddette grandi opere sia di interventi “normali”, nonché per il sovrapporsi di disposizioni normative di vario ordine (Decreto ministeriale, leggi ecc.).
 
Se, da un lato, con il DPR 120/17 si registrano alcuni positivi chiarimenti soprattutto di natura tecnica, dall’altro, vi sono degli irrigidimenti procedurali nella gestione delle terre e rocce provenienti dai cantieri relativi ad opere/attività non soggette a VIA/AIA e da quelli relativi ad opere/attività soggette VIA/AIA con volumi di scavo sino a 6.000 mc, nonché un evidente aggravio amministrativo, temporale ed economico per l’utilizzo delle terre e rocce provenienti dai siti soggetti a bonifica e da quelli con valori di fondo naturale superiori ai limiti di legge.
 
Altro aspetto fortemente critico del DPR 120/17 e la cui trattazione non sembrava essere stata inserita nella delega dell’art. 8 del Decreto Legge n. 133/14, è quello relativo all’utilizzo delle terre e rocce all’interno del sito di produzione che ora viene sempre esplicitamente assoggettato, per qualsiasi quantitativo, alla effettuazione della caratterizzazione ambientale secondo le indicazioni dell’Allegato 4 del DPR 120/17, mentre in precedenza era rimesso genericamente alle indicazioni dell’art. 185 del D. Lgs 152/06.
 
Infine si ricorda che il DPR 120/17 lascia inattuata l’indicazione dell’art. 8 DL 133/14 relativa alla razionalizzazione e semplificazione del riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce provenienti da cantieri di piccole dimensioni finalizzati alla costruzione o manutenzione di reti e infrastrutture. D’altro canto visto l’indirizzo generale assunto per l’utilizzo in sito delle terre e rocce, immaginare un percorso di semplificazione per questi cantieri, pur piccoli, sarebbe stato difficile e probabilmente, qualsiasi disposizione di contenuto diverso rispetto alla norma generale, avrebbe potuto divenire motivo di rinvio alla Corte Costituzionale. 
 
Il DPR 120/17, che è entrato in vigore il 22 agosto 2017 come espressamente riportato dalla Gazzetta Ufficiale, è composto da 31 articoli e 10 allegati alcuni dei quali con contenuto tecnico ed altri di tipo amministrativo, poiché riproducono la modulistica necessaria per svolgere gli adempimenti previsti dal DPR medesimo.
 
Per grandi linee il DPR 120/17 si compone di una:
–   parte dedicata alla gestione delle terre e rocce come sottoprodotti;
–   parte contenente varie disposizioni sia in materia di sottoprodotti sia di rifiuti.
 
E’ altresì opportuno sottolineare, in modo positivo, la volontà del Governo, espressa nel DPR 120/17, di seguire il progresso della tecnologia attraverso la possibilità, riconosciuta dall’art. 27 comma 6, di futuri aggiornamenti degli allegati mediante un decreto del MATM, di concerto con il MIT e previo parere di ISPRA e ISS, sentita la Conferenza Unificata.
 
Si tratta di un iter complesso ma che potrà essere attivato nel tempo ogni qual volta ve ne sarà la necessità.
 
Infine, per quanto attiene ai cantieri in attività alla data di entrata in vigore del DPR 120/17 e cioè il 22 agosto 2017, si evidenzia che la gestione delle terre come sottoprodotto effettuata secondo le regole previgenti non subirà modifiche, anche se per alcuni adempimenti (es. trasporto, dichiarazione, utilizzo) potrebbe essere utile adottare sin da ora le indicazioni comportamentali individuate dal DPR 120/17.
 
Per un primo commento al DPR 120/17 si rinvia alla nota allegata redatta a cura dell’ANCE – Direzione Legislazione Mercato Privato.

29579-DPR 120 Allegato 10.pdfApri

29579-DPR 120 Allegato 8.pdfApri

29579-DPR 120 Allegato 7.pdfApri

29579-DPR 120 Allegato 6.pdfApri

29579-DPR 13-06-2017 n_120.pdfApri

29579-DPR terre e rocce – nota ANCE.pdfApri
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