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La sentenza della Corte di Giustizia Europea del 5 aprile 2017

Archivio, Opere pubbliche

Subappalto: irregolarità dei limiti anche per gli appalti sottosoglia a carattere transfrontaliero

31 Agosto 2017
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Si segnala la sentenza della Corte di Giustizia Europea in tema di subappalto (adottata nei confronti della legislazione lituana), la quale afferma i seguenti positivi principi :
 
a)     una disposizione nazionale costituisce un’illegittima restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi quando impedisce di subappaltare in tutto o in parte le opere (nel caso quelle principali, oggetto dell’appalto);
 
b)    a tale conclusione la Corte giunge applicando direttamente i principi del Trattato dell’Unione Europea, quindi a prescindere dalle direttive appalti (sia quelle vigenti che quelle pregresse);
 
c)     se può essere riconosciuto come legittimo l’obiettivo di assicurare una corretta esecuzione dell’appalto, altrettanto non può affermarsi rispetto all’attuazione dello stesso attraverso una disciplina limitativa del subappalto; ciò soprattutto tutte le volte in cui (come nella legislazione italiana) la stazione appaltante abbia la  possibilità di verificare la capacità (rectius la qualificazione) dei subappaltatori; in altri termini, ove tale possibilità sussista, il divieto di subappalto non sembra uno strumento idoneo  a garantire la corretta esecuzione dell’appalto, andando oltre quanto è necessario a tal fine;
 
d)    per quanto riguarda un’eventuale giustificazione a vietare il subappalto che si basi sull’incoraggiamento delle PMI a partecipare all’appalto come co-offerenti, seppure anch’esso sia di per sé  non vietato, la Corte non comprende come il divieto di subappalto delle opere (in questo quelle “principali”) lo possa garantire.
 
***
Ciò premesso, e ad un primo esame, la pronuncia della Corte presenta aspetti di rilievo sia sul tema del divieto di subappalto in sé, sia per quanto concerne la questione, collegata, del divieto di subappalto delle opere c.d. superspecialistiche; divieti che sembrerebbero non legittimi ogni qualvolta la stazione appaltante abbia la possibilità di verificare, come nella normativa italiana, la qualificazione dei subappaltatori.
 
Si allega il testo della sentenza e si fa riserva di ulteriore commento.

29606-Sentenza 1.-c-298.15.pdfApri
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