Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 15 settembre 2017, n. 44, ha, tra l’altro, approvato i seguenti provvedimenti:
– in esame preliminare, quattro decreti legislativi, che in attuazione della legge di delegazione europea 2015 (legge 12 agosto 2016, n. 170), introducono misure necessarie al recepimento di direttive dell’Unione europea o all’adeguamento della normativa nazionale a regolamenti comunitari, tra cui i seguenti:
· un decreto legislativo sull’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione.
Il decreto, uniformandosi a quanto stabilito dal regolamento europeo e dalla direttiva, introduce disposizioni riguardanti la cooperazione tra gli organismi nazionali di normazione, la Commissione e le organizzazioni europee di normazione riguardo alle norme relative a specifiche tecniche o qualitative per prodotti e servizi. L’obiettivo è quello, da un lato, di favorire la partecipazione dei soggetti interessati alla normazione europea, dall’altro di garantire una certa uniformità, soprattutto nel caso di specifiche tecniche in mercati di prodotti o di servizi in cui la compatibilità o l’interoperabilità con altri prodotti o sistemi sono essenziali, promuovendo in questo modo la competitività delle imprese e agevolando la libera circolazione dei beni e dei servizi, l’interoperabilità delle reti e dei mezzi di comunicazione, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione.
· un decreto legislativo sul recepimento della direttiva 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché di adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.
Il decreto recepisce la direttiva dell’Unione europea sui servizi di pagamento nel mercato interno (cosiddetta PSD 2 – Payment Services Directive) e adegua la normativa nazionale al regolamento Ue relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.
La direttiva definisce un insieme completo di norme relative ai prestatori di servizi di pagamento (PSP) e agli utenti, al fine di garantire una maggiore efficienza, possibilità di scelta e trasparenza nell’offerta di servizi di pagamento, rafforzando al tempo stesso la fiducia dei consumatori in un mercato dei pagamenti armonizzato a livello Ue.
Il regolamento mira ad accrescere il livello di trasparenza, concorrenza e d’integrazione del mercato europeo delle carte di pagamento, fissando un limite alle commissioni interbancarie applicate in relazione ai pagamenti basati su carte di pagamento: per i pagamenti tramite carta di debito e prepagata la commissione interbancaria per ogni operazione di pagamento non può essere superiore allo 0,2% del valore dell’operazione stessa; per le operazioni tramite carta di credito la commissione interbancaria per operazione non può essere superiore allo 0,3% del valore dell’operazione. Inoltre, detta requisiti tecnici e regole commerciali uniformi, allo scopo di rafforzare l’armonizzazione del settore e garantire una maggiore sicurezza, efficienza e competitività dei pagamenti elettronici, a vantaggio di esercenti e consumatori.
Nello specifico, il decreto amplia i diritti degli utenti dei servizi di pagamento, che beneficeranno ad esempio di un regime di responsabilità ridotta in caso di pagamenti non autorizzati, riducendo la franchigia massima a carico degli utenti da 150 a 50 euro e, per promuovere l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, conferma e generalizza il divieto di applicare un sovrapprezzo per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento (cd. divieto di surcharge).
Relativamente alle commissioni interbancarie per le sole “operazioni nazionali” tramite carte di pagamento, i prestatori di servizi di pagamento saranno inoltre tenuti ad applicare, per tutti i tipi di carte, commissioni di importo ridotto per i pagamenti fino a 5 euro rispetto a quelle applicate alle operazioni di importo pari o superiore, così da promuovere l’utilizzo delle carte anche per questi pagamenti. Inoltre, per quanto riguarda le sole “operazioni nazionali” tramite carta di debito, in via transitoria (fino al dicembre 2020), i prestatori di servizi potranno applicare una commissione interbancaria non superiore all’equivalente dello 0,2% calcolato tuttavia sul valore medio annuo di tutte le operazioni nazionali tramite carta di debito all’interno di ciascuno schema di carte di pagamento.
– in esame preliminare, un decreto legislativo che rivede e integra il Codice della nautica da diporto e attua la direttiva europea sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto.
Gli ambiti d’intervento riguardano: il regime amministrativo e la navigazione delle unità da diporto; le attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione da diporto; la revisione della disciplina sanzionatoria in relazione alla gravità e al pregiudizio delle condotte; le procedure per l’approvazione e l’installazione di sistemi di alimentazione con GPL, metano ed elettrici sulle unità da diporto di nuova costruzione o già immesse sul mercato.
Nello specifico, il testo prevede la destinazione per la nautica minore delle strutture demaniali, pontili, arenili e piazzali, che presentino caratteristiche particolarmente idonee per essere utilizzate quali ricovero a secco (dry storage) di piccole imbarcazioni, garantendo comunque la fruizione pubblica delle medesime aree.
– un decreto legislativo che introduce norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d’Aosta in materia di coordinamento e raccordo tra la finanza statale e regionale.
Le disposizioni approvate definiscono compiutamente l’autonomia finanziaria della Regione autonoma Valle d’Aosta, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119 della Costituzione, fornendo al contempo un quadro normativo più organico nell’ambito delle relazioni finanziarie con lo Stato, anche al fine di favorire una migliore programmazione delle risorse finanziarie disponibili.
In particolare viene prevista la possibilità, da parte della Regione, di istituire nuovi tributi locali nell’esercizio della propria competenza, nonché di modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni relativamente ai tributi erariali, nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento tributario statale.
Il Consiglio, ha inoltre, deliberato:
- la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di Livorno, con il relativo stanziamento di 15.570.000 euro per l’attuazione dei primi interventi;
- l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 22 giugno 2017 per le Province di Parma e Piacenza, al territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Forlì-Cesena, di Modena, di Ravenna, di Reggio Emilia e di Rimini in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico a uso idropotabile;
- la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 13 e 14 ottobre 2016 nel territorio della provincia di Genova.
Il Consiglio ha, altresì, esaminato alcune leggi regionali, nell’ambito delle quali ha, tra l’altro, deliberato di non impugnare le seguenti:
Legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 8 del 06/07/2017, recante “Modifiche di leggi provinciali in materia di cultura, procedimento amministrativo, ordinamento degli uffici e personale, istruzione, enti locali, agricoltura, tutela del paesaggio e dell’ambiente, foreste e caccia, sanità, politiche sociali, edilizia abitativa agevolata, apprendistato, trasporti, artigianato, turismo e industria alberghiera, rifugi alpini, commercio, appalti pubblici e altre disposizioni”;
Legge della Regione Emilia Romagna n. 16 del 18/07/2017, recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici”;
Legge della Regione Lazio n. 7 del 18/07/2017, recante “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio”;
Legge della Regione Puglia n. 30 del 24/07/2017, recante “Disciplina dell’attività di lobbying presso i decisori pubblici”;
Legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 27 del 21/07/2017, recante “Norme in materia di formazione e orientamento nell’ambito dell’apprendimento permanente”.