All’attenzione delle Camere, per il parere del Governo, 4 DLgs. in materia di: amministrazione digitale, fondi di investimento UE a lungo termine, Autorità portuali e procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione.
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ATTI DEL GOVERNO ALL’ESAME DEL PARLAMENTO
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Atto e iter
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Contenuti
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Schema di Dlgs recante disposizioni integrative e correttive al Dlgs 179/2016, recante modifiche al Codice dell’amministrazione digitale di cui al Dlgs 82/2005
Assegnato alle Commissioni Affari Costituzionali di Camera e Senato, per il parere al Governo da rendersi entro il 12 novembre p.v.
Relatori:
On. da nominare
Sen. Palermo (Aut-PSI-MAIE)
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Il provvedimento, in attuazione dell’art. 1 della L 124/2015, è volto ad integrare e modificare alcune disposizioni del Dlgs 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale – CAD), come modificato da ultimo dal Dlgs 179/2016.
Viene, in particolare, previsto che:
-le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico consentano ai cittadini di effettuare pagamenti elettronici tramite una piattaforma elettronica anche per il pagamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali;
-i prestatori di servizi di pagamento abilitati eseguono i pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni attraverso l’utilizzo di una piattaforma tecnologica messa a disposizione da AgiD. E’ precisato che resta fermo l’utilizzo dello strumento dell’F24 fino all’adozione di un DPCM che fissi le modalità tecniche per l’effettuazione dei pagamenti tramite piattaforma anche in campo tributario e contributivo;
–l’istituzione di un pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, nel quale sono indicati i domicili eletti affidandone la realizzazione all’AgiD che vi provvede avvalendosi delle strutture informatiche delle Camere di Commercio;
–la vincolatività (oltre l’obbligatorietà già prevista) del parere dell’ AgiD sugli elementi essenziali delle procedure di gara bandite da Consip e dai soggetti aggregatori, concernenti l’acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati edefiniti di carattere strategico nel piano triennale, attivati dalle centrali di committenza;
-la realizzazione presso l’ AgiD di una piattaforma per la consultazione pubblica e il confronto tra i portatori di interesse pubblici e privati in relazione ai provvedimenti connessi all’attuazione dell’agenda digitale;
-viene definita la validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici;
-viene prevista la possibilità per le pubbliche amministrazioni di svolgere la conservazione dei documenti infornatici all’interno della propria struttura organizzativa, nonché affidarla, in modo totale o parziale ad altri soggetti pubblici o privati accreditati come conservatori presso l’Agenzia per l ‘Italia digitale;
-viene ampliata la platea dei soggetti aventi diritto a consultare il fascicolo informatico con cui viene gestito il procedimento amministrativo (non solo le pubbliche amministrazioni, ma anche gli interessati, nei limiti e alle condizioni previste dalla disciplina vigente);
–viene previsto che la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) sia gestita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in luogo della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
-viene stabilito che l’Agid, sentite le amministrazioni competenti, la Conferenza Unificata, nonché il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza e previa consultazione pubblica, da svolgersi entro il termine di trenta giorni, adotti le linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l ‘attuazione del Codice dell’amministrazione.
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Schema di Dlgs per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine
Assegnato alle Commissioni Finanze della Camera dei Deputati e del Senato, per il parere al Governo da rendersi entro il 24 ottobre p.v.
Relatori:
On. Barbanti(PD)
Sen. da nominare
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Il provvedimento, in attuazione delle delega legislativa contenuta nella L. 170/2016, apporta modifiche al Dlgs 58/1998 T.U. in materia di intermediazione finanziaria,
al fine di adeguare la normativa nazionale al Regolamento (UE) 2015/760 che disciplina in particolare i seguenti aspetti:
-la commercializzazione transfrontaliera dei fondi di investimento a lungo termine (ELTIF), sia presso gli investitori al dettaglio che presso gli investitori professionali in tutta l’Unione;
-la procedura armonizzata per l’autorizzazione dei fondi di investimento a lungo termine;
-la definizione delle politiche di investimento, con specifiche limitazioni alle attività collaterali che gli ELTIF possono intraprendere (es. divieto di vendite
allo scoperto o con patti di riacquisto, etc.);
– la prevenzione dei conflitti di interessi;
– gli obblighi di trasparenza e le condizioni di commercializzazione.
Il provvedimento in oggetto attribuisce, in particolare, le competenze e i poteri di vigilanza e di indagine previsti nel regolamento alla Banca d’Italia e alla CONSOB secondo le rispettive competenze stabilite dal
citato testo unico, attribuendo altresì alle medesime istituzioni il potere di applicare sanzioni amministrative pecuniarie proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi previsti dal regolamento, in coerenza con
quelle già stabilite dalla parte V, titolo Il, del testo unico.
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Schema di Dlgs recante disposizioni integrative e correttive al Dlgs 169/2016, concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84
(Atto 455)
Assegnato alle Commissioni Trasporti della Camera dei Deputati e Lavori Pubblici del Senato, per il parere al Governo da rendersi entro il 14 novembre p.v.
Relatori:
On. Tullo (PD)
Sen. Filippi (PD)
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Il provvedimento in attuazione all’articolo 8, commi 1, lettera f), 5 e 6, della L 124/2015, èvolto ad integrare e modificare alcune disposizioni della L 84/1994 concernente le Autorità portuali, come modificato da ultimo dal DLgs 169/2016.
Viene, in particolare, previsto:
-una nuova classificazione dei porti, attraverso una più netta separazione tra porti nazionali e porti regionali. A tal fine, viene disposto che i porti sono riclassificati in tre categorie: categoria I, porti finalizzati alla difesa e alla sicurezza dello Stato; categoria II, porti di rilevanza internazionale o nazionale costituenti nodi delle grandi reti di trasporto e di navigazione di rilevanza trans-europea e comunque quelli rientranti nelle AdSP; categoria III, porti di rilevanza regionale o interregionale nei quali le Regioni esercitano le funzioni relative al rilascio di concessioni demaniali marittime per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di energia e di realizzazione delle opere infrastrutturali;
-modifiche alle disposizioni riguardanti la disciplina del piano regolatore di sistema portuale e del piano regolatore portuale, riferiti rispettivamente ai porti di competenza statale e regionale;
-viene consentito, fino all’approvazione dei piani regolatori di sistema portuale, di apportare varianti localizzate ai piani regolatori portuali vigenti, con lo stesso procedimento previsto per le varianti-stralcio e purché la loro approvazione da parte del Comitato di gestione avvenga entro il 31 marzo 2018;
-viene stabilito che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il Presidente dell’AdSP deve emanare il decreto di organizzazione dello Sportello Unico Amministrativo.
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Schema di Dlgs sull’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 e della direttiva (UE) 2015/1535 sulla procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione
Assegnato alla Commissione Attività Produttive della Camera e alla Commissione Industria del Senato per l’espressione del parere al Governo da rendersi entro il 26 ottobre 2017.
Relatori:
On. da nominare
Sen. Fissore (PD)
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Il provvedimento è stato predisposto in attuazione della delega prevista dall’art. 8 della legge di delegazione europea 2015, il quale dà mandato al Governo di provvedere all’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione
Tra le norme previste:
-viene modificato l’articolo 4 della legge n. 317/1986 sugli Organismi nazionali di normazione italiani. In particolare, viene prevista la comunicazione – effettuata previo decreto interministeriale – alla Commissione europea, da parte del MiSE, dell’individuazione e delle modifiche degli organismi nazionali di normazione italiani. Il compito di esercitare la vigilanza sui citati organismi nazionali di normazione è individuato in capo al MiSE.
-viene previsto che continuino ad operare quali organismi nazionali di normazione, come individuati alla data di entrata in vigore del decreto, i seguenti enti:
· l’Ente nazionale italiano di unificazione (UNI);
· il Comitato elettrotecnico italiano (CEI);
· congiuntamente l’UNI ed il CEI, relativamente alle attività da svolgere in rapporto con l’ETSI e l’UIT sulla base di appositi accordi di collaborazione con l’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazioni (ISCOM);
-quanto all’adozione di regole tecniche nazionali, viene disposto che il MiSE, attraverso la propria Unità centrale di notifica, resti l’organo tecnico strumentale a garantire il corretto svolgimento della procedura come punto di contatto unico nazionale con la Commissione e gli altri Stati membri dell’Unione europea, mentre i Ministeri competenti per l’adozione o proponenti restano responsabili della scelta, attraverso la trasmissione del relativo testo, di comunicare uno schema normativo come progetto di regola tecnica, dei contenuti di tale comunicazione, dei contenuti delle reazioni nazionali ad eventuali osservazioni e pareri circostanziati della Commissione o di altri Stati, così come della presentazione e del contenuto di eventuali osservazioni e pareri circostanziati italiani rispetto ai progetti di regole tecniche di altri Stati;
-viene previsto che anche le regioni e le province autonome (oltre alle Autorità indicate in un elenco aggiornabile su motivata richiesta delle Amministrazioni con competenza prevalente nella materia e del Ministero dello sviluppo economico) possano effettuare, per il tramite dell’Unità centrale di notifica, la comunicazione dei propri progetti di regole tecniche;
-viene modificato l’art. 8 della legge n. 317/1986, relativo al contributo agli organismi nazionali di normazione italiani. In particolare, viene prevista la concessione agli organismi nazionali di normazione italiani, da parte del MiSE, di un contributo annuo determinato forfettariamente nei limiti delle disponibilità previste, così suddiviso:
· in misura pari al 67 per l’UNI;
· in misura pari al 33 per cento per il CEI
Tale concessione è finalizzata:
-a consentire l’adeguato svolgimento dell’attività di normazione tecnica, in particolare per la sicurezza
degli impianti, prodotti, processi e servizi;
-a consentire un’adeguata partecipazione alle attività di cooperazione europea ed internazionale in materia e di promozione della cultura della normativa tecnica;
–a contenere i costi di acquisto delle norme, in particolare a vantaggio delle piccole e medie imprese, artigiani, ordini e associazioni professionali;
-a consentire al MiSE di disporre l’eventuale pubblicazione gratuita di norme di particolare interesse pubblico.
Viene, inoltre, disposto il versamento all’entrata del bilancio dello Stato, per le finalità previste dalla
norma, di una somma pari al tre per cento del contributo dovuto annualmente dall’INAIL per l’attività di ricerca.
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