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Approvato il provvedimento che riforma la materia fallimentare con una nuova impostazione volta a consentire la prosecuzione dell’attività imprenditoriale e l’introduzione della procedura di allerta e composizione assistita della crisi. Accolti ordini del giorno sulla codificazione del c.d. “fallimento onesto”.

Archivio, Governo e Parlamento

DDL delega per la riforma delle discipline della crisi d’impresa: via libera definitivo dal Senato

12 Ottobre 2017
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L’Aula del Senato ha licenziato definitivamente, in seconda lettura, il disegno di legge recante “Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza” (DDL 2681/S – Relatore Sen. Giorgio Pagliari del Gruppo parlamentare PD), nel testo approvato dalla Commissione Giustizia identico a quello trasmesso dalla Camera.
 
Il provvedimento delega il Governo ad emanare – entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge – uno o più decreti legislativi per riformare: le procedure concorsuali (R.D. 267/1942, c.d. Legge fallimentare); la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento (L 3/2012) nonché il sistema dei privilegi e delle garanzie, dettando al riguardo numerosi principi e criteri direttivi.
I decreti legislativi di attuazione dovranno essere adottati su proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia e con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali. Sui decreti è previsto il parere delle Commissioni parlamentari da rendersi entro il termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale i decreti possono essere comunque emanati.
 
Tra le norme previste:
 
-l’individuazione dei principi generali sui quali si fonda la riforma, tra cui la sostituzione del termine “fallimento”, e dei suoi derivati, con l’espressione “liquidazione giudiziale”; l’eliminazione dell’ipotesi della dichiarazione di fallimento d’ufficio di cui all’art. 3, comma 1, del Dlgs 270/1999; introduzione di una definizione dello stato di crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza;
-la disciplina della procedura di liquidazione giudiziale volta, tra l’altro, a rendere più efficace la funzione del curatore;
–l’introduzione di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzate a incentivare l’emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori;
-l’incentivazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e dei piani di risanamento;
–riordino della procedura di concordato preventivo;
-il riordino e la revisione dei privilegi, con l’obiettivo di ridurre le ipotesi di privilegio generale e speciale, con particolare riguardo ai privilegi retentivi, eliminando quelle non più attuali rispetto al tempo in cui sono state introdotte e adeguando in conformità l’ordine delle cause legittime di prelazione.
 
Nel corso dell’iter alla Camera sono state approvate numerose disposizioni alcune delle quali nel senso auspicato dall’ANCE (si vedano le notizie di “Interventi” del 21 settembre 2017; del 31 gennaio 2017 e del 22 dicembre 2016) che al riguardo ha svolto anche un’apposita audizione (si veda notizia di “Interventi” del 6 luglio 2016).
In particolare, con riferimento alle disposizioni sulle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, finalizzate a incentivare l’emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitori e creditori, viene modificato il criterio direttivo concernente le misure premiali prevedendo, tra l’altro, una congrua riduzione degli interessi e delle sanzioni correlati ai debiti fiscali dell’impresa, fino alla conclusione della medesima procedura.
 
Nell’ambito della procedura di concordato preventivo, viene prevista la possibilità di ammettere la riduzione dell’importo del debito IVA nell’ambito del concordato preventivo, ivi compresa l’ipotesi di concordato preventivo in presenza di transazione fiscale.
 
Nel corso dell’esame al Senato sono stati, altresì, accolti dal Governo numerosi ordini alcuni dei quali nel senso auspicato dall’ANCE. Si tratta in particolare dei seguenti:
 
-G/2.100 (a firma del Sen. Caliendo – Gruppo FI) che impegna il Governo nell’esercizio della delega a valutare l’opportunità di:
-“individuare strumenti che consentano di eliminare o, quantomeno, di attenuare la responsabilità degli amministratori, che nella prolungata fase della crisi hanno agito con diligenza per la salvaguardia della continuità d’impresa;
-“individuare misure volte a codificare la livello normativo la differenza fra insolvenza dovuta alla crisi, con l’ausilio di criteri oggettivi, e quella prodottasi a seguito di negligenza nell’attività da parte degli amministratori”;
-G/2681/4/2 ( a firma del Sen. Albertini – Gruppo AP) che impegna il Governo a: “valutare in sede di attuazione del provvedimento la necessità che la riforma sia integrata con l’introduzione della definizione del cosiddetto fallimento onesto in coerenza con le indicazioni della Commissione europea, ferme restando le necessarie garanzie a tutela dei creditori”;
 
-G/2681/7/2 e G/2681/8/2 (a firma del Sen. Caliendo – Gruppo FI) che impegnano il Governo nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1 del disegno di legge in esame “a valutare l’opportunità di tener conto del contenuto dell’emendamento 2.11 e 2.12” (relativi alla codificazione del fallimento onesto);
 
 -G/2681/9/2 (a firma del Sen. Caliendo – Gruppo FI) che impegna il Governo nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1 del disegno di legge in esame “a valutare l’opportunità di tener conto del contenuto dell’emendamento 10.1” (relativo alla revisione dei privilegi relativi a crediti erariali con soglia predeterminata).
 
Il Relatore con propri ordini del giorno (G/2681/29/2 e G/2681/2/2) – anche essi accolti – ha impegnato il Governo a valutare: “nell’ambito dell’attività legislativa delegata, l’opportunità di introdurre una definizione dello stato di crisi e una gamma di strumenti di diagnosi utili a garantire, sul piano effettivo e concreto, la chiarezza concettuale e la centralità dello stato di crisi nella nuova disciplina”.
 
E’ stata, inoltre, confermata la norma – introdotta nel corso dell’iter – che delega il Governo ad adottare disposizioni in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire.
La norma, al fine di garantire il controllo da parte del notaio dell’effettivo rilascio sia della fideiussione che della polizza assicurativa previste dal D.Lgs. 122/2005 (Artt. 2, 3 e 4) prevede l’obbligo di stipula per atto pubblico o scrittura privata autenticata dell’atto o del contratto di trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire nonché di qualunque atto avente le medesime finalità. Viene, altresì, disposto che dall’inadempimento dell’obbligo assicurativo di cui al predetto art. 4 del Dlgs 122/2005 consegua la nullità relativa del contratto. Sulla tematica l’ANCE è tempestivamente intervenuta, rappresentando le notevoli criticità applicative della disposizione (si veda al riguardo la notizia di “Interventi” del 21 settembre u.s..), emerse anche nel complesso del dibattito parlamentare.
 
Per le modifiche approvate alla Camera si veda la notizia di “In Evidenza” del 2 febbraio 2017
 
In allegato gli ordini del giorno accolti

30068-Ordini del giorno accolti.pdfApri
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