Oggi, 12 ottobre, scade il termine temporale di applicazione delle attuali norme relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici (art. 53, comma 6, D.lgs. n.81/08 modificato dalla Legge n.19 del 27 febbraio “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative”). Da oggi pertanto l’Istituto riceverà telematicamente i dati contenuti nei registri di esposizione ex artt. 243, 260 e 280 del D. Lgs. n.81/2008.
Al fine di chiarire le nuove modalità di trasmissione delle informazioni, l’Inail ha pubblicato la circolare n. 43/2017.
Il servizio online realizzato per la trasmissione del “Registro di esposizione” è utilizzabile, in una prima fase, da parte dei datori di lavoro titolari di Posizione assicurativa territoriale (Pat). Si accede all’area dei servizi online del portale www.inail.it tramite l’inserimento delle credenziali già in possesso. Il Registro online sarà accessibile immediatamente ai funzionari dei Servizi di prevenzione delle ASL.
I datori di lavoro procederanno ad un unico invio contestuale all’Inail, all’indirizzo dmil@pastacert.inail.it e all’indirizzo mail della Asl competente sulla base dell’unità produttiva.
Il Medico competente, qualora abilitato dal datore di lavoro all’utilizzo del nuovo servizio online può inserire, modificare e visualizzare i dati, ma non effettuare la trasmissione del Registro, obbligo che rimane in capo al datore di lavoro.
Tramite il contact center o tramite il servizio “Inail risponde”, l’Istituto fornirà informazioni di carattere generale.
Nella sezione “Supporto-Prevenzione” è disponibile il manuale operativo, che si allega per la consultazione.
30071-Manuale_Utente_Registri_di_esposizione_V1_0.pdfApri
30071-circolare n 43 del 12 ottobre 2017.pdfApri