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Nel parere della Camera evidenziata, tra l’altro, sui poteri sanzionatori delle Autorità per la concorrenza, l'utilità di elaborare best practices. Sul prodotto pensionistico paneuropeo, rilevata dalla Commissione Lavoro del Senato l’opportunità di coordinamento tra i diversi trattamenti fiscali in vigore negli Stati membri.

Archivio, Governo e Parlamento

Poteri Authorities concorrenza e prodotto pensionistico europeo: pareri del Parlamento sugli Atti UE

17 Ottobre 2017
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Le Commissioni riunite Giustizia e Attività Produttive della Camera dei Deputati hanno concluso l’esame della proposta di direttiva che conferisce alle Autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e assicura il corretto funzionamento del mercato interno (COM (2017) 142 def.) con l’approvazione di un documento finale con numerose osservazioni.
Tra queste, in particolare, si evidenziano  le seguenti:
 
-“il rafforzamento dei poteri delle ANC, di cui al capo IV della proposta di direttiva (articoli da 6 a 11), sollecita un approfondimento della portata delle «garanzie adeguate» di cui all’articolo 3 alla luce del dettato del connesso considerando 12. In questo contesto, assumono particolare rilievo lo svolgimento, da parte dell’autorità, di attività ispettive di carattere paragiurisdizionale (con impatti anche sulla sfera delle libertà personali e dei diritti costituzionalmente tutelati) e l’incidenza di tali attività in eventuali e successivi procedimenti giudiziari”;
 
-“in particolare, il bilanciamento e le garanzie dovrebbero comportare, nel nostro ordinamento, la previsione di forme di tutela dell’attività di consulenza e assistenza stragiudiziale resa da soggetti diversi dagli avvocati ma in vincolo di subordinazione con l’impresa, nonché una disciplina in materia di esercizio da parte delle autorità nazionali tanto di funzioni istruttorie quanto di funzioni decisorie, alla luce dell’articolo 7 del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3, in materia di effetti di decisioni antitrust definitive in sede di azione per il risarcimento del danno e di correlato controllo giurisdizionale”;
 
-“sempre per quanto concerne la necessità di trovare adeguate compensazioni tra le finalità istruttorie e ispettive delle ANC e le garanzie dei diritti fondamentali e dell’intangibilità della sfera giuridica dei soggetti interessati, con riferimento all’articolo 6, paragrafo 1, concernente il potere di effettuare accertamenti nei locali dell’impresa, si segnalano le indicazioni fornite dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sent. n. 10/1971 e sent. n. 56/1973) ed in particolare, nell’ambito della sent. n. 10/1971, la precisazione secondo la quale «non esiste una libertà dell’ispettore di esercitare promiscuamente funzioni di vigilanza amministrativa e di polizia giudiziaria», nonché, per i controlli e le copie documentali di cui alle lettere b) e c) del paragrafo, le disposizioni dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972, richiamato dalla disciplina delle procedure istruttorie dell’AGCM”;
 
-“con riferimento all’articolo 6, paragrafo 2, concernente l’assistenza necessaria per l’esecuzione dell’accertamento disposto da un’ANC attraverso il ricorso alla forza pubblica o a un’autorità equivalente incaricata dell’applicazione della legge, si valuti l’opportunità di precisare che, ove prevista dalla legislazione nazionale, sia necessaria la previa autorizzazione di un’autorità giudiziaria, così come già disposto dall’articolo 20, paragrafi 7 e 8, del Regolamento (CE) 1/2003”;
 
-“inoltre, sempre in tema di garanzie, l’attuale formulazione dell’articolo 7, che disciplina il potere di effettuare accertamenti in altri locali ove sussistano «motivi ragionevoli» e con preliminare autorizzazione dell’autorità giudiziaria nazionale, andrebbe riconsiderata alla luce delle più puntuali motivazioni previste – per l’esercizio del medesimo potere ispettivo da parte della Commissione europea e per il rilascio dell’autorizzazione giudiziaria – dall’articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) 1/2003; sempre all’articolo 7, paragrafo 3, si ravvisa l’opportunità di sostituire il riferimento ai «giudici nazionali» con la locuzione «autorità giudiziaria» per confermare, in fase discendente, l’affidamento al procuratore della Repubblica del potere di autorizzare”;
 
-“con riferimento, poi, all’articolo 9, in materia di constatazione e cessazione delle infrazioni, il riconoscimento alle ANC della possibilità di «imporre l’adozione di tutti i rimedi comportamentali o strutturali proporzionati all’infrazione commessa e necessari a far cessare effettivamente l’infrazione stessa» andrebbe integrato alla stregua di quanto stabilito all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003, per cui i rimedi strutturali possono essere imposti solo quando non esiste un rimedio comportamentale parimenti efficace o quando un rimedio comportamentale parimenti efficace risulterebbe più oneroso, per l’impresa interessata, del rimedio strutturale”;
 
-“con riferimento al capo V della proposta di direttiva (articoli 12-15), in materia di ammende e penalità di mora, fermo restando l’obiettivo di introdurre una parziale convergenza delle politiche sanzionatorie, si segnala l’utilità di ricorrere a soluzioni di soft law, quali l’elaborazione di best practices”;
 
-“sempre in riferimento al capo V, si segnala l’esigenza di un’attenta riconsiderazione delle ammende stabilite a carico delle associazioni d’impresa sulla base non già dell’entità dei contributi associativi ma, come affermato al considerando 33, in ragione della «somma delle vendite di beni e servizi alle quali l’infrazione si riferisce direttamente o indirettamente, effettuate dalle imprese che sono membri dell’associazione» e con possibilità di «richiedere il pagamento dell’ammenda ai membri dell’associazione nei casi in cui quest’ultima non sia solvibile», secondo le previsioni degli articoli 12, 13 e 14 della proposta. Vanno, infatti, rammentate, al riguardo, la differenza strutturale tra fatturati d’impresa e bilanci degli enti associativi fondati sulla contribuzione delle imprese aderenti, nonché l’indeterminatezza della nozione di associazione di imprese”;
 
“in riferimento al capo VI della proposta, particolare delicatezza assumono le disposizioni di cui all’articolo 22, laddove si consente la previsione di una speciale causa di non punibilità per i dipendenti e gli amministratori delle imprese responsabili degli illeciti anticoncorrenziali che denuncino i fatti. Sarebbe preferibile al riguardo, per garantire maggiore coerenza con il nostro ordinamento, lasciare la possibilità di prevedere, in alternativa, una mera circostanza attenuante”.
 
Documento finale approvato dalle Commissioni Giustizia e Attività produttive della Camera
 
…….
 
Al Senato la Commissione Lavoro ha concluso l’esame della proposta di regolamento UE sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (COM (2017) 343 def.), volto ad accrescere la diffusione delle pensioni individuali nell’Unione, con la creazione di un quadro paneuropeo per le pensioni, approvando una risoluzione favorevole con osservazioni. Tra queste, in particolare, si evidenziano le seguenti:
 
“a livello generale, si fa osservare che l’attuale formulazione della proposta in esame potrebbe interferire in maniera significativa con l’assetto di vigilanza proprio dell’ordinamento italiano”;
 
“con riferimento al trattamento fiscale per le forme previdenziali, si rileva che la differenza di benefici fiscali – nelle varie fasi del percorso di previdenza individuale – fra la normativa italiana, che sottopone a imposizione fiscale i rendimenti maturati in tutte le forme pensionistiche, e quella di altri Paesi europei, considerata più favorevole per il fruitore, potrebbe creare uno svantaggio competitivo agli operatori italiani. Sarebbe pertanto necessario un coordinamento tra i diversi trattamenti fiscali su tali prodotti attualmente in vigore negli Stati membri”;
 
“in merito alle competenze di vigilanza, alla luce delle diverse funzioni svolte dall’organo di vigilanza europea (EIOPA) e quello della vigilanza in Italia (COVIP), si suggerisce di prevedere che il tipo di rapporto fra i due organi di vigilanza sia più cogente, con una partecipazione attiva delle autorità nazionali nelle diverse fasi della vita dei PEPP. Si propone altresì di demandare a ciascuno Stato membro la facoltà di procedere alla nomina di una specifica autorità responsabile della vigilanza sul prodotto”;
 
“con riferimento al periodo di permanenza minimo previsto per PEPP e fondi pensione, sarebbe opportuno allineare le diverse previsioni, di 5 e 2 anni, prima di poter trasferire la propria posizione individuale, riducendo così l’incidenza dei costi applicati all’atto del trasferimento”;
 
“in merito alle regole di investimento e sulla fase di accumulo, si sottolinea che sia i PEPP sia  i prodotti italiani partono dal principio della “persona prudente”, aspetto che comunque non è rispettato nell’articolo 33 (Regole di investimento) della proposta di regolamento. Anche su questo aspetto sarebbe opportuno un tentativo di omogeneizzazione in termini di principi, obiettivi e regole di comportamento anche sulla gestione finanziaria;
 
“con riferimento alla locuzione contenuta nella proposta di “Autorità di vigilanza nazionale” (competent Authority), si suggerisce di utilizzare l’espressione “competent Authorities” e di chiarire la ripartizione di competenze tra autorità del paese di origine del PEPP (home) e quella del paese di raccolta delle adesioni (host)”.
 
Risoluzione approvata dalla Commissione Lavoro
 
Per i contenuti degli Atti europei si veda precedente del 29 settembre 2017.
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