Contratto di solidarietà: emanato il decreto del Ministero del Lavoro che fissa i termini per la presentazione delle istanze per l'accesso alla riduzione contributiva prevista per i contratti di solidarietà.
In attesa della pubblicazione della relativa circolare esplicativa, il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emanato l’allegato Decreto n. 2 del 27 settembre 2017 che stabilisce, anche per l’anno 2017, rideterminandone i requisiti, i criteri di concessione della riduzione contributiva prevista in favore dei datori di lavoro che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà difensivi ai sensi della L. n. 863/84 o dell’art. 21, co. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 148/15 .
L’istanza per l’accesso alla riduzione contributiva, pari al 35% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per i lavoratori le cui riduzioni di orario superino il 20%, relativamente al 2017, potrà essere presentata dal 30 novembre e fino al 10 dicembre 2017 dalle imprese che, alla data del 30 novembre p.v., abbiano stipulato un contratto di solidarietà o lo abbiano avuto nel corso del 2016.
Dal 2018, l’istanza dovrà essere presentata dal 30 novembre al 10 dicembre di ciascun anno per le imprese che al 30 novembre abbiano stipulato un contratto di solidarietà o lo abbiano avuto in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.
In un’apposita sezione presente sul portale informatico del Ministero del Lavoro, sarà possibile reperire la modulistica per l’inoltro delle istanze che dovrà avvenire esclusivamente per posta elettronica certificata.
Si segnala, in particolare, che le domande di ammissione verranno istruite sulla base dell’ordine cronologico di presentazione e saranno giudicate ammissibili nel limite di spesa annuo pari a 30 milioni di euro. A tal fine, le imprese sono tenute a riportare la stima della riduzione contributiva richiesta.
Il provvedimento di ammissione sarà trasmesso all’azienda interessata ed all’Inps per la quantificazione dell’onere effettivo derivante dalla riduzione contributiva, calcolata sulla base delle retribuzioni percepite nell’anno precedente dai lavoratori interessati dalle riduzioni di orario, rivalutate all’anno di fruizione del beneficio, e in base alle riduzioni orarie previste nel contratto di solidarietà.
Per l’anno in corso, le istanze non accolte per incapienza delle risorse economiche disponibili, sia correnti che residue, perdono definitivamente validità e potranno essere ripresentate a valere sulle risorse dell’esercizio finanziario dell’anno 2018, a condizione che il contratto di solidarietà sia stato in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.
Relativamente agli esercizi finanziari 2014 e 2015, le istanze che non abbiano ottenuto un positivo riscontro per incapienza delle risorse perdono definitivamente validità una volta esaurite le eventuali risorse residue stanziate per i relativi anni.
Diversamente, le istanze che non abbiano ottenuto un positivo riscontro per incapienza delle risorse stanziate per l’esercizio finanziario 2016 possono essere ripresentate nei termini previsti per l’esercizio finanziario 2017, ossia dal 30 novembre al 10 dicembre p.v. .
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