L’INL torna a dare indicazioni operative al proprio personale ispettivo circa le irregolarità contributive constatate a seguito di una visita ispettiva
Facendo seguito alla comunicazione Ance del 3 agosto 2017 in merito alla circolare 3 dell’INL del luglio scorso, con la quale si erano evidenziate alcune importante ricadute in materia di fruizione dei benefici normativi e contributivi a fronte di eventuali irregolarità contributive riscontrate anche a seguito dell’invito rivolto all’interessato alla regolarizzazione (cfr. art. 4 del decreto sul Durc), l’Ispettorato nazionale del Lavoro è tornato nei giorni scorsi sull’argomento con la lettera circolare prot. n. 255 del 18 ottobre scorso.
Ha precisato, a tal proposito, che il meccanismo dell’invito alla regolarizzazione prescinde dalle modalità di accertamento delle omissioni contributive e opera anche nelle ipotesi in cui le omissioni siano accertate in sede ispettiva in relazione a uno o più lavoratori.
Per tale ragione, il personale ispettivo dovrà comunicare agli Istituti gli esiti degli accertamenti effettuati, descrivendo gli effetti sopra detti nel verbale.
Le violazioni rilevate in sede ispettiva, precisa l’Ispettorato, rappresentano il mancato rispetto agli altri obblighi di legge (art. 1, co. 1175, L. n. 296/2006). Pertanto, comporteranno il recupero dei benefici contributivi limitatamente al lavoratore cui le stesse violazioni si riferiscono e per tutto il periodo in cui si sono protratte, pur a fronte di successive regolarizzazioni.
Tali violazioni non rileveranno qualora la regolarizzazione avvenga prima dell’avvio di qualsiasi accertamento ispettivo.
Resta chiaro che, in caso di violazioni di cui all’allegato A del decreto sul Durc, il procedimento di regolarizzazione non troverà applicazione e gli ispettori sono invitati dall’Ispettorato a comunicare l’adozione di ordinanze ingiunzioni o sentenze definitive riferibili agli illeciti indicati nell’allegato A, affinché possa procedersi alla sospensione del Durc.
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