Decontribuzione per i contratti di solidarietà: con una nota integrativa il Ministero del Lavoro ha fornito un chiarimento in ordine alle modalità di presentazione delle istanze.
Per opportuna informativa, si fornisce in allegato la circolare del Ministero del Lavoro n. 19/17, integrativa della precedente nota ministeriale n. 18/17 e già oggetto della comunicazione Ance del 27 novembre scorso, relativa alle riduzioni contributive previste per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi della L. n. 863/84 nonché dell’art. 21 del D.Lgs. n. 148/15.
In particolare, la nota in oggetto, che si è resa necessaria a fronte delle numerose istanze pervenute dal territorio, ha fornito un chiarimento in relazione a quanto indicato nel paragrafo 2 della suddetta circolare n. 18/17 in merito al dubbio interpretativo circa le modalità di presentazione dell’istanza.
A tal riguardo, il dicastero ha chiarito che: “lo sgravio contributivo può essere richiesto con un’unica domanda, in relazione al singolo accordo di solidarietà, per l’intero periodo di riduzione oraria in esso previsto.
In ipotesi di più accordi di solidarietà, benché consecutivi, con o senza soluzione di continuità, il beneficio va richiesto con domande distinte, ciascuna riferita al periodo di riduzione oraria previsto nel singolo accordo”.
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