Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22 dicembre u.s. n. 64, ha aggiornato il Governo sullo stato di attuazione del Programma comunicando l’adozione di 16 ulteriori provvedimenti attuativi di cui 10 riferiti al Governo in carica e 6 riferiti agli Esecutivi precedenti.
Il Consiglio ha, tra l’atro, approvato i seguenti provvedimenti:
– un decreto legislativo sulle norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, in materia di pianificazione urbanistica.
Il provvedimento attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano la disciplina relativa alla definizione degli standard urbanistici per i rispettivi territori, nell’ambito delle prerogative ad esse riconosciute dallo Statuto speciale in materia di urbanistica e nei limiti dallo stesso stabiliti.
– un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in esame definitivo, che aggiorna, a metodologia invariata, i fabbisogni standard dei Comuni per il 2018 e determina i coefficienti di riparto dei fabbisogni standard per ciascun Comune per il 2018 relativi alle seguenti funzioni fondamentali: istruzione pubblica; gestione del territorio e dell’ambiente-smaltimento rifiuti; amministrazione e controllo; polizia locale, di viabilità e territorio; trasporto pubblico locale; servizi di asili nido e altri servizi sociali.
Il Consiglio dei Ministri, inoltre, ha deliberato:
- la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che si sono verificate nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 nel territorio della Regione Veneto;
- la proroga, per ulteriori 180 giorni, dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico a uso idropotabile nel territorio delle province di Parma, di Piacenza, di Bologna, di Ferrara, di Forlì-Cesena, di Modena, di Ravenna, di Reggio
Approvato, infine, il Programma statistico nazionale 2017-2019, predisposto dall’Istat e deliberato, su proposta del Presidente dell’Istituto, dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica.
Il Consiglio ha, infine, esaminato alcune leggi regionali nell’ambito delle quali ha, tra l’altro, deliberato la non impugnativa delle seguenti:
Legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 35 del 06/11/2017, recante “Disposizioni per l’ampliamento del Reddito di Inclusione e il suo coordinamento con la Misura attiva di sostegno al reddito”;
Legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 37 del 10/11/2017, recante “Disposizioni urgenti in materia di programmazione contabilità”.
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Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 28 dicembre u.s. n. 65, prendendo atto della decisione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella di sciogliere le Camere, ha approvato, tre decreti del Presidente della Repubblica per le elezioni politiche del 2018.
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di proporre al Capo dello Stato la data di domenica 4 marzo 2018 per la convocazione dei comizi elettorali per la Camera e il Senato, nonché quella di venerdì 23 marzo 2018 per la prima riunione delle nuove Camere, come da intesa con i Presidenti dei due rami del Parlamento.
Gli ulteriori due decreti presidenziali determinano, in conformità con quanto previsto dal decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189, recante la “Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, in attuazione dell’articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165”, l’assegnazione del numero dei seggi per l’elezione della Camera dei deputati (circoscrizioni elettorali e collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione; circoscrizione Estero) e del Senato della Repubblica (regioni e collegi plurinominali di ciascuna regione; circoscrizione Estero).
Il Consiglio ha, inoltre, deliberato in ordine alla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, nonché in ordine alla relazione analitica delle missioni internazionali svolte nel 2017, anche ai fini della loro prosecuzione, ai sensi dell’articolo 3 della medesima legge.
La deliberazione è stata adottata previa comunicazione al Presidente della Repubblica, considerata la necessità di adempiere alle obbligazioni e agli impegni internazionali assunti dall’Italia, e sarà successivamente trasmessa alle Camere per la discussione e l’autorizzazione con appositi atti di indirizzo e deliberazioni, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, eventualmente definendo impegni per il Governo.
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– un decreto legislativo, in esame definitivo, di attuazione della legge di riforma del sistema nazionale della protezione civile (legge 16 marzo 2017, n. 30).
L’obiettivo del provvedimento è il rafforzamento complessivo dell’azione del servizio nazionale di protezione civile in tutte le sue funzioni, con particolare rilievo per le attività operative in emergenza.
Il testo definisce le finalità, le attività e la composizione del Servizio nazionale della Protezione civile, quale sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall’insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o dall’attività dell’uomo. Sono comprese tra tali attività quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla pianificazione e gestione delle emergenze e al loro superamento.
Si delinea poi il quadro generale per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale, articolato in diverse fasi:
· la dichiarazione dello stato di mobilitazione del servizio nazionale della protezione civile, che consente un intervento del sistema nazionale anche in fase preventiva, ove possibile;
· la dichiarazione dello stato di emergenza, con la definizione di un primo stanziamento da destinare all’avvio delle attività di soccorso e di assistenza alla popolazione. Tale fase si attiva al verificarsi degli eventi di livello nazionale, a seguito di una valutazione speditiva eseguita dal dipartimento della protezione civile, sulla base delle informazioni ricevute in raccordo con i territori, nelle more della ricognizione puntuale del danno (oggi il primo stanziamento avviene dopo la ricognizione del danno con allungamento dei tempi di delibera e di intervento);
· l’individuazione delle ulteriori risorse necessarie per il prosieguo delle attività, a seguito della valutazione dell’effettivo impatto dell’evento;
Tra le principali novità riguardanti lo stato di emergenza, si prevede, in particolare, che la dichiarazione non possa superare in termini temporali i 12 mesi più 12, in luogo dei 6 mesi più 6 previsti oggi. Inoltre, le ordinanze di protezione civile sono emanate acquisita l’intesa delle Regioni interessate e possono intervenire, oltre che riguardo all’organizzazione e all’effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alla gestione dei rifiuti, delle macerie e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa, anche riguardo all’attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale dei cittadini e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall’evento per fronteggiare le necessità più urgenti.
Per quanto riguarda, infine, le misure e gli strumenti organizzativi e finanziari per la realizzazione delle attività di protezione civile, il testo prevede una ripartizione delle risorse in tre fondi:
- fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione (risorse per lo svolgimento delle attività di previsione e prevenzione dei rischi assicurate dal dipartimento della protezione civile già iscritte al bilancio);
- fondo per le emergenze nazionali (per gli eventi emergenziali nazionali);
- fondo regionale di protezione civile (fondo che contribuisce al potenziamento del sistema di protezione civile regionale e concorre agli interventi di carattere regionale).
Il provvedimento è stato integrato in esito all’intesa sancita in sede di Conferenza unificata e recepisce alcune osservazioni formulate dal Consiglio di Stato, nonché le condizioni espresse dalle Commissioni parlamentari competenti.
Il Consiglio, inoltre, ha deliberato:
- la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rapido aggravamento del vasto movimento franoso nel territorio del Comune di Stigliano, in provincia di Matera;
- la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati il giorno 10 agosto 2017 nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia;
- la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dall’8 al 12 dicembre 2017 nel territorio delle province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Forlì-Cesena;
- la proroga al 31 dicembre 2018 dello stato di emergenza dichiarato nel settore del traffico e della mobilità nell’asse autostradale Corridoio V dell’autostrada A4, nella tratta Quarto d’Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia.
Il Consiglio dei Ministri, inoltre, ha esaminato la legge della Regione Marche n. 31 del 08/11/2017, recante “Rendiconto generale della Regione per l’anno 2016” e ha quindi deliberato di non impugnarla e ha deliberato la rinuncia all’impugnativa della legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 31 del 4 agosto 2017, recante “Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26”.