Lo scorso 28 dicembre il Presidente della Repubblica ha sciolto le Camere, atto che segna la fine della XVII legislatura. Conseguentemente tutti i disegni di legge in discussione in Parlamento – ad eccezione di quelli relativi alla conversione dei decreti legge e degli atti urgenti o obbligatori in base alla Costituzione – sono decaduti, compreso quello sul contenimento del consumo del suolo (Atto S/2383), approvato il 12 maggio 2016 dalla Camera dei Deputati e all’esame del Senato in seconda lettura.
Ciò nonostante, il tema della riduzione del consumo del suolo continua ad essere di strettissima attualità sia perché diverse forze politiche lo hanno indicato fra le priorità nei propri programmi elettorali, sia perché le Regioni – ultima in ordine di tempo l’Emilia Romagna con la LR 24/2017 – stanno continuando ad approvare leggi sul governo del territorio basate su questo principio ovvero normative specifiche.
Peraltro, di recente il Consiglio di Stato (sentenza non definitiva, sez. IV, 4/12/2017, n. 5711) ha rimesso alla Corte Costituzionale il vaglio di legittimità della normativa transitoria della LR Lombardia 31/2014 (nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla LR 16/2017), ritenuta idonea a determinare una compressione costituzionalmente illegittima dei poteri urbanistici dei Comuni in quanto – seppure per un limitato periodo di tempo – non possono modificare lo strumento urbanistico vigente e le relative previsioni edificatorie né in aumento né in riduzione.
Il Consiglio di Stato in particolare ritiene che l’art. 5 della LR 31/2014 possa contrastare con gli articoli 5, 117, comma 2, lettera p) e 118 della Costituzione, vale a dire con il principio di riserva legislativa esclusiva dello Stato in materia di funzioni fondamentali dei comuni e con quello di sussidiarietà verticale, in base al quale le funzioni amministrative devono essere attribuite agli enti più prossimi ai cittadini.
La questione, in attesa della decisione della Corte Costituzionale, assume una notevole rilevanza perché, come evidenziato sopra, sono numerosissime oramai le Regioni che hanno legiferato in materia di riduzione del consumo del suolo, prevedendo un periodo transitorio durante il quale – in attesa dell’attuazione delle nuove normative da parte dei comuni chiamati a modificare i propri strumenti urbanistici generali – vengono in misura più o meno ampia salvaguardati i diritti acquisiti dei privati e compressi i poteri urbanistici degli enti locali (
vedi News Ance n. ID29986 del 4/10/2017 Consumo del suolo e rigenerazione urbana: aggiornato il quadro regionale).
In allegato la sentenza del Consiglio di Stato n. 5711/2017
31129-Sent. Consiglio di Stato_5711_2017.pdfApri