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L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ribadisce che solo i Ccnl aventi il requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi possono integrare la normativa di numerosi istituti vigenti.

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

INL – istruzioni agli organi di vigilanza sull’applicazione dei Ccnl

30 Gennaio 2018
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Con l’allegata circolare n. 3 del 25 gennaio scorso l’Ispettorato del Lavoro torna, al fine di orientare l’attività ispettiva, sull’annosa questione del proliferare di contratti collettivi non dotati di maggiore rappresentatività in termini comparativi e sulle conseguenze di tale fenomeno.

Si legge, infatti, nella circolare che l’ordinamento riserva l’applicazione di determinate discipline normative e contrattuali alla sottoscrizione o alla applicazione dei contratti collettivi dotati del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi.

Basti pensare al regime derogatorio, ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 138/2011 in materia di contratti di prossimità o al godimento dei benefici normativi e contributivi di cui all’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 o a tutti i casi in cui la legge rimanda, per previsioni specifiche, alla contrattazione collettiva.

L’Ispettorato ha pertanto sottolineato che solo la contrattazione promanante dalle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale può integrare la disciplina normativa di numerosi istituti.

Pertanto, quando l’art. 51 del recente D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce che “Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”, deve intendersi che tutti gli interventi operati da contratti collettivi privi del requisito della maggiore rappresentatività non hanno alcuna efficacia (basti pensare a tutti i rimandi effettuati dal decreto alla contrattazione collettiva in merito al contratto a tempo determinato, all’apprendistato, al contratto di lavoro intermittente).

Di conseguenza, oltre a vanificarsi l’applicazione di determinati istituti, potrebbe aversi quale conseguenza anche la trasformazione del rapporto di lavoro in quella che viene considerata la forma comune del rapporto di lavoro (contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato).

L’Ispettorato chiude invitando egli Uffici di Vigilanza ad effettuare specifiche azioni di controllo su tale aspetto.

 

31301-INL-circolare 3 del 25 gennaio 2018.pdfApri
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