• cerca twitter sharing button Stampa Contatti Area Riservata
logoancelogoancelogoancelogoance
  • Chi siamo
        • CHI SIAMO

        • Identità e Valori
        • Storia
        • Statuto
        • Codice Etico
        • Carta dei Servizi
        • GOVERNANCE

        • Consiglio di presidenza
        • Organi ANCE
        • Struttura
  • Sistema Ance
        • SISTEMA ANCE

        • ANCE Territoriali
        • ANCE Regionali
        • ANCE Giovani
        • Settori specialistici
        • La rete
        • Il sistema Ance si articola su tutto il territorio nazionale ed è composto da 88 Associazioni Territoriali e 20 Organismi Regionali. Centri di eccellenza di una rete associativa diffusa in modo capillare e in grado di rispondere alle reali esigenze delle imprese del settore.
  • Attività
  • Temi
          • Agevolazione “prima casa”, svolta per gli immobili F/2: riconosciuto il beneficio fiscale
            9 Giugno 2026
          • Atti di indirizzo e controllo
            9 Giugno 2026
        • Studi e analisi
        • Opere pubbliche
        • Edilizia e territorio
        • Finanza d'impresa
        • Fiscalità e incentivi
        • Lavoro, welfare e sicurezza
        • Transizione ecologica e sostenibilità
        • Tecnologia e digitalizzazione
        • In Europa e all'estero
        • Governo e Parlamento
        • Comunicazione e media
        • Formazione e cultura
  • Appuntamenti
  • Cerca
  • HTML personalizzato
  • HTML personalizzato

Imposta fissa di registro in caso di permuta immobiliare tra Stato e Comune – Il parere dell’AdE nella R.M. 12/E/2018

Archivio, Fiscalità e incentivi

Permuta di immobili tra Stato e Comune: l’AdE definisce il trattamento tributario

2 Febbraio 2018
Categories
  • Archivio
  • Fiscalità e incentivi
Tags
facebook sharing buttontwitter sharing buttonlinkedin sharing buttonemail sharing button whatsapp sharing button
image_paperclip Allegati
image_pdfStampa
La permuta di immobili pubblici tra un Comune e lo Stato è assoggettata a imposta di registro in misura fissa (200 euro). Il pagamento deve essere corrisposto dal Comune. Le imposte ipotecarie e catastali non sono dovute se il trasferimento è in favore dello Stato, mentre se il l trasferimento è in favore del Comune, l’imposta ipotecaria va corrisposta in misura fissa (200 euro) e l’imposta catastale è dovuta nella misura dell’1%.
Questo l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate espresso con la Risoluzione n. 12/E del 31 gennaio 2018.
L’oggetto dell’istanza riguarda l’ipotesi di permuta in cui è previsto che lo Stato ceda in proprietà al Comune una caserma, un magazzino idraulico e un podere sperimentale a fronte del trasferimento, da parte del Comune, a favore dello Stato, di una stazione dei Carabinieri, di un’area e di un ex magazzino stradale.
Le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate si basano sulle modifiche normative apportate all’art. 10, co. 4, del D.Lgs n. 23/2011[1], dall’art. 20, co.4-ter del D.L. n. 133/2014[2], convertito dalla legge 164/2014, con le quali è stato escluso che la soppressione di tutte le agevolazioni previste dal D.P.R. n. 131/1986 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro “TUR”) in materia di imposta di registro riguardasse anche le agevolazioni e le esenzioni tributarie riferite a immobili pubblici interessati da operazioni di permuta.
Pertanto deve ritenersi che, limitatamente agli atti di permuta che intervengono tra un ente pubblico territoriale e lo Stato, torni applicabile la disciplina recata dal punto 7 dell’art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al TUR, nella formulazione vigente fino al 31 dicembre 2013, che prevede l’applicazione dell’imposta di registro nella misura fissa di euro 200 per i trasferimenti di immobili posti in essere, tra l’altro, in favore dello Stato e degli enti pubblici territoriali.
Per quanto riguarda le imposte ipotecarie e catastali, trovano applicazione le previsioni recate dagli art.1, co. 2, e art. 10, co.3, del Dlgs n. 347/1990 (Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale “TUIC”), secondo cui non sono soggette all’imposta ipotecaria e catastale le formalità e le volture eseguite nei confronti dello Stato e, pertanto, per i trasferimenti a favore dello Stato non sono dovute le imposte ipotecaria e catastale.
Con riferimento all’atto posto in essere in favore del Comune è invece dovuta, ai sensi dell’art.2 della Tariffa allegata al TUIC, l’imposta ipotecaria nella misura fissa di 200 euro, mentre l’imposta catastale è dovuta nella misura dell’1%, come previsto dall’articolo 10 del TUIC.

Da ultimo, si fa presente che l’atto di permuta è esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 16 della Tabella allegata al DPR n. 642/72, in quanto rientrante tra gli “Atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni”.


[1] In particolare l’art. 10 co. 4 del Dlgs n.23/11 (recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”) interveniva per sopprimere  tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie (pur se previste da leggi speciali) agli atti costitutivi o traslativi di diritti reali immobiliari a titolo oneroso.
[2] Cfr. l’art. 20, co. 4-ter del DL 133/2014 c.d. “Decreto “Sblocca Italia” che, tra l’altro, escludeva la soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie riferite agli atti aventi ad oggetto immobili pubblici interessati da operazioni di permuta.

31354-Risoluzione n. 12-E.pdfApri
Share
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Privacy
Arianna Net
Società di servizi
Lavora con noi
Cookie Policy
Arianna CE
Gestisci cookie
Social Media Policy
Aiuti di Stato
Segnalazioni Whistleblowing
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Questo sito utilizza cookie
Utilizziamo cookie tecnici necessari al funzionamento del sito e, previo consenso, cookie di statistica, funzionali e di marketing per analizzare il traffico e mostrarti contenuti in linea con le tue preferenze.

Impostazioni cookie

Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.

Necessari
Necessari per il corretto funzionamento del sito e l’erogazione dei servizi richiesti (es. autenticazione area riservata, sicurezza).
Sempre attivi
Statistici
Ci aiutano a capire come viene utilizzato il sito e a migliorarne i contenuti (es. Google Analytics 4 tramite Site Kit).
Marketing
Utilizzati per mostrarti contenuti e annunci personalizzati e per integrazioni con social e video (es. YouTube, Facebook, Instagram).
Funzionali
Permettono funzionalità avanzate e alcune integrazioni esterne (es. mappe, reCAPTCHA, contenuti embedded non strettamente necessari).
ANCELogo Header Menu
  • Chi siamo
    • Identità e Valori
    • Storia
    • Statuto
    • Codice Etico
    • Carta dei Servizi
    • Consiglio di presidenza
    • Organi ANCE
    • Struttura
  • Sistema Ance
    • ANCE Territoriali
    • ANCE Regionali
    • ANCE Giovani
    • Settori specialistici
    • La rete
  • Attività
  • Temi
    • Studi e analisi
    • Opere pubbliche
    • Edilizia e territorio
    • Finanza d’impresa
    • Fiscalità e incentivi
    • Lavoro, welfare e sicurezza
    • Transizione ecologica e sostenibilità
    • Tecnologia e digitalizzazione
    • In Europa e all’estero
    • Governo e Parlamento
    • Comunicazione e media
    • Formazione e cultura
  • Appuntamenti
  • twitter sharing button

    Stampa Contatti



    Area Riservata
    Le posizioni Ance
    Caro materiali
    Codice appalti
    PNRR
    Rigenerazione urbana
    Sicurezza sul lavoro
    Le posizioni Ance
    Caro materiali
    Codice appalti
    PNRR
    Rigenerazione urbana
    Sicurezza sul lavoro