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L’Agenzia delle Entrate fa il punto sull’applicazione delle disposizioni concernenti i piani di risparmio a lungo termine con la Circolare n.3/E del 26 febbraio 2018

Archivio, Fiscalità e incentivi

Piani di risparmio individuali: L’AdE fornisce chiarimenti – Circolare n.3/E del 26 febbraio 2018

27 Febbraio 2018
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Se il rimborso degli investimenti nei PIR avviene prima dei 5 anni, l’esclusione dalla tassazione delle plusvalenze è mantenuta quando il valore riscosso è reinvestito, nei successivi 90 giorni e nel rispetto dei vincoli previsti.
 
Con la Circolare n.3/E del 26 febbraio 2018 l’Agenzia delle Entrate ha fatto il punto sulla disciplina agevolativa prevista per i Piani individuali di risparmio, sui quali, di recente, è intervenuta anche le legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018).
 
Come noto il PIR – Piano individuale di risparmio – è stato introdotto dalla legge n.232/2016 ( legge di Bilancio 2017)[1] al fine di indirizzare il risparmio delle famiglie verso strumenti finanziari di imprese industriali e commerciali italiane ed europee radicate sul territorio e, contestualmente, favorire la capitalizzazione delle imprese.
 
La disciplina agevolativa prevede un’esclusione da tassazione IRPEF dei rendimenti relativi ad investimenti nel capitale sociale delle aziende, sino a 30.000 euro annui, entro un limite complessivo di 150.000 euro, con obbligo di mantenere la partecipazione quantomeno per 5 anni.
 
Si ricorda che su tale disciplina è intervenuta, di recente, anche la legge di Bilancio 2018 che ha esteso, anche al capitale delle società immobiliari, la possibilità di investimento attraverso i PIR[2].
 
Con la Circolare n.3/E/2018 l’Amministrazione Finanziaria ha, dunque, chiarito vari aspetti inerenti l’ambito applicativo della disciplina.
Per quanto riguarda, in particolare, l’entità delle somme destinate ai PIR, viene precisato, tra l’altro, che il limite dell’importo investito, non superiore ai 150.000 euro, non è legato a un arco temporale prefissato e che è, comunque, consentito destinare al piano, importi inferiori al limite annuo di 30.000 euro.
 
In tale caso, l’importo che non sia stato investito in un anno può essere investito negli anni successivi, sempre nel rispetto del limite annuale di 30.000 euro. Di conseguenza, il limite complessivo di 150.000 euro può essere raggiunto in un periodo di tempo superiore ai cinque anni.
 
Per quanto riguarda, invece, gli investimenti oggetto del PIR, la Circolare ricorda inoltre, che a seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2018 a decorrere dal 1° gennaio 2018, gli strumenti finanziari emessi da società immobiliari possono rientrare anche tra gli investimenti qualificatie contribuire alla determinazione della soglia minima di investimento del 70%del PIR[3].
 
Per contro, riguardo agli investimenti detenuti nel 2017 per cui è vigente l’esclusione dai PIR dell’investimento in titoli emessi dalle imprese immobiliari, la Circolare torna sulla definizione di “società immobiliare”. A tal riguardo viene precisato che si considera “immobiliare” la società il cui patrimonio è costituito prevalentemente da beni immobili diversi dai beni merce e da quelli strumentali per destinazione.
 
In merito, viene ricordato che possono rientrare nella quota del 70%, anche per gli investimenti detenuti nel 2017, i titoli emessi da società immobiliari di costruzione, la cui attività esclusiva o prevalente è costituita dalla costruzione e/o ristrutturazione di immobili per la vendita e da società immobiliari di compravendita, la cui attività, esclusiva o prevalente, è costituita dall’acquisto e rivendita di immobili.
 
Con riguardo, invece, al vincolo dei 5 anni per l’investimento previsto, la Circolare precisa che l’acquisto si considera effettuato nel momento in cui le somme sono effettivamente versate, che il mancato rispetto del vincolo di detenzione comporta la perdita del beneficio fiscale con la ripresa a tassazione ordinaria.
 
A tal riguardo viene, però, precisato che qualora gli strumenti finanziari inclusi nel piano, prevedano il rimborso, e quest’ultimo venga effettuato prima dei 5 anni, è possibile continuare a fruire dell’agevolazione se entro 90 giorni dalla data del rimborso, l’importo riscosso (comprensivo di eventuale plusvalenza e minusvalenza) viene reinvestito in altri strumenti finanziari[4] fermi restando i vincoli previsti per legge. In tal caso il periodo di possesso dello strumento rimborsato si somma a quello dello strumento acquistato.

 


[1] Cfr. art. Art.1, co.100-114 e ANCE – “Legge di Bilancio 2017 – Le misure fiscali per le imprese edili” – ID N. 26713 del 12 dicembre 2016.
[2] Cfr. ANCE “Legge di Bilancio 2018 – Focus fiscale” – ID N. 31242 del 26 gennaio 2018.
  
[3] Si ricorda, che la disciplina dei PIR prevede all’art. 102 della legge 232/2016 (Bilancio 2017) come modificato dalla legge n.205/2017 (Bilancio 2018), che le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine debbano essere investiti per almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari – anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione – emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo e che, tale quota del 70%, debba essere investita, per almeno il 30% del valore complessivo, in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.
[4] Previsti ai sensi degli artt. 102 e 104 della legge 232/2016.

 

31709-Circolare n.3-E del 26 febbraio 2018 .pdfApri
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