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La Corte Costituzionale salva il decreto per accelerare la realizzazione di opere necessarie allo sviluppo del Paese

Archivio, Edilizia e territorio

Ok della Consulta al Decreto per la semplificazione delle procedure

1 Marzo 2018
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Con la sentenza del 23 febbraio 2018, n. 36 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile e infondato il ricorso promosso dalla Regione Veneto nei confronti del Dpr 12 settembre 2016, n. 194 recante “Norme per la semplificazione e accelerazione di procedimenti amministrativi”.
 
Si ricorda che il decreto esaminato dalla Corte rientra tra i provvedimenti di attuazione della Legge 124/2015 (cd. Riforma Madia) ed in particolare dell’articolo 4 che aveva demandato ad un successivo regolamento la previsione di norme di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi(localizzazione, progettazione e realizzazione) riguardanti rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto sul territorio o l’avvio di attività imprenditoriali (suscettibili di avere effetti sull’economia o sull’occupazione) compresi anche quelli relativi a infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese.
 
Il Dpr 194/2016 ha previsto che ciascun ente territoriale può, entro il 31 gennaio di ogni anno, individuare specifici progetti riguardanti le suddette opere già inseriti nel programma triennale di cui all’articolo 21 del Dlgs 50/2016 o in altri atti di programmazione previsti dalla legge (da approvare entro il successivo 31 marzo con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) e chiedere alla Presidenza del Consiglio l’applicazione di alcune norme di semplificazione:
  • riduzione di termini di conclusione dei procedimenti necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione delle opere o degli insediamenti produttivi e l’avvio delle attività in misura non superiore al 50% rispetto ai termini previsti;
  • applicazione di poteri sostitutivi in merito all’adozione degli atti in caso di inutile decorso dei termini per la conclusione dei procedimenti.
Ulteriori interventi possono essere individuati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri anche su segnalazione del soggetto proponente in merito a progetti non inseriti nell’elenco o in altro atto di programmazione.
 
Proprio con riferimento alle modalità di esercizio del potere sostitutivo la Regione Veneto ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato ed in particolare con riguardo all’articolo 5, commi 1 e 2 del Dpr 194/2016.
 
L’articolo 5 disciplina l’esercizio dei poteri sostitutivi nel caso in cui siano coinvolte “competenze delle regioni e degli enti locali”. La norma statuisce al comma 1 che: “Nei casi in cui l’intervento coinvolga esclusivamente, o in misura prevalente, il territorio di una regione o di un comune o città metropolitana, e non sussista un preminente interesse nazionale alla realizzazione dell’opera, il Presidente del Consiglio delega di regola all’esercizio del potere sostitutivo il presidente della regione o il sindaco”. Al comma 2, la disposizione specifica che: “Fuori dei casi di cui al comma 1, quando l’intervento coinvolga le competenze delle regioni e degli enti locali, le modalità di esercizio del potere sostitutivo sono determinate previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.
 
Secondo la Regione Veneto con le disposizioni citati si assisterebbe ad un “sistema scoordinato di esercizio del potere sostitutivo” lesivo delle competenze regionali in quanto nel caso in cui:
  • non sussiste un interesse nazionale alla realizzazione dell’opera e questa coinvolga esclusivamente o in misura prevalente il territorio di una Regione o di un ente locale (art. 5, comma 1) il potere sostitutivo, pur in presenza di un prevalente interesse “locale”, viene attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale con valutazione “ampiamente discrezionale” avrà la facoltà di delegarlo al Presidente della Regione o al sindaco interessato;
  • sussiste un preminente interesse nazionale o nel caso in cui non sia coinvolto esclusivamente o in misura prevalente il territorio di una Regione o di un Comune , le modalità di esercizio del potere sostitutivo sono attribuite alla Conferenza Unificata (Stato-Regioni ed enti locali)  piuttosto che alla Conferenza permanente (Stato e Regioni).
Di diverso avviso la Corte Costituzionale la quale ha ritenuto inammissibile il ricorso nei confronti dello Stato in quanto le censure delle Regione dovevano nel caso essere rivolte alla norma contenuta nella legge delega (Legga 124/2015) ovvero all’articolo 4 lettera d) che ha attributo al Presidente del Consiglio un potere sostitutivo lasciando al decreto il compito di prevedere, nel caso in cui nei procedimenti siano coinvolte amministrazioni delle Regioni e degli enti locali, “idonee forme di raccordo”.
 
Inoltre è stata ritenuta non fondata anche la scelta di coinvolgere la Conferenza unificata piuttosto che la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome in quanto la normativa contenuta nel DPR 194/2016 ha ad oggetto una pluralità di interventi per i quali non è consentito, in via preventiva, individuare le amministrazioni coinvolte.
 
In allegato la sentenza della Corte Costituzionale del 23 febbraio 2018, n. 36

31728-Sentenza Corte costituzionale 36_2018.pdfApri
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