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All’attenzione delle Camere, per il parere al Governo, tra gli altri, un Dlgs sulla tutela del lavoro nelle imprese sequestrate e confiscate, di cui alla L. 161/2017 (Modifiche al codice delle leggi antimafia) ed un Dlgs che recepisce la Direttiva2014/50/UE sulla salvaguardia dei diritti pensionistici complementari.

Archivio, Governo e Parlamento

Decreti legislativi all’attenzione del Parlamento: iter e contenuti

4 Aprile 2018
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Tra i primi atti del Governo pervenuti all’esame delle nuove Camere si evidenziano, in particolare, i seguenti:
ATTI DEL GOVERNO ALL’ESAME DEL PARLAMENTO
 
Atto e iter
Contenuti
 
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la tutela del lavoro nell’ambito delle imprese sequestrate e confiscate (Atto n. 14)
 
 
Relatori:  da nominare
 
Termine parere: 18 maggio p.v.
 
Il provvedimento dà attuazione all’art. 34 della L. 161/2017 (Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate).
 
Il provvedimento, in particolare, prevede:
-la concessione, su richiesta dell’amministratore giudiziario, ai lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto – dipendenti da aziendesequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria e  per le quali è stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività – uno specifico trattamento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro (pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, per la durata massimacomplessiva di 12 mesi nel triennio).Viene precisato che il trattamento può essere concesso anche ai lavoratori irregolari cioè quei lavoratori per i quali il datore di lavoro, colpito dal sequestro, non ha adempiuto in tutto o in parte agli obblighi in materia di lavoro e legislazione sociale. In tali casi, il rapporto di lavoro deve essere riconosciuto con il decreto di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività di cui all’art. 41 del Dlgs. 159 del 2001 o con altri provvedimenti anche precedenti del tribunale o del giudice delegato.
Sono espressamente elencati i casi in cui il predetto trattamento non può essere richiesto, ed in particolare, per i lavoratori indagati, imputati o condannati peri i reato di associazione mafiosa, i lavoratori che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell’azienda prima del sequestro e fino all’esecuzione di esso;
-la concessione di ammortizzatori sociali in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Si prevede in tale caso che ai lavoratori irregolari, il cui rapporto di lavoro è risolto dall’amministratore giudiziario secondo le previsioni delprogramma diprosecuzione, è concessa, previa valutazione dei requisiti, per la durata di quattro mesi un’indennità mensile;
–la disciplina del DURC. A tale riguardo, viene previsto che a decorrere dalla data di approvazione del programma di prosecuzione o ripresa dell’attività, la verifica della regolarità contributiva avviene esclusivamente con riguardo agli obblighi contributivi riferiti a periodi successivi alla data di approvazione del programma medesimo;
–la non opponibilità dei provvedimenti sanzionatori. Al riguardo, viene disposto che a decorrere dall’emanazione del provvedimento per la prosecuzione dell’attività di impresa, i provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa relativi a contestazioni di illeciti amministrativi in materia di lavoro e di legislazione sociale, commessi prima dell’adozione del provvedimento di sequestro dell’azienda, non sono opponibili nei confronti della amministrazione  giudiziaria  e dell’Agenzia.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/50/UE relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l’acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari  
(Atto 15)
 
Relatori:  da nominare
 
Termine parere: 30 aprile p.v.
 
 
Il provvedimento, in attuazione dell’art. 1 della L. 114/2015 (Legge di Delegazione europea 2014), recepisce la direttiva 2014/50/UE per  adeguare l’ordinamento nazionale a quello comunitario nel settore della previdenza complementare.
A tal fine, a modifica del Dlgs 252/2005 sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari viene, in particolare, previsto che:
-gli statuti delle suddette forme prevedano, ove vengano meno i requisiti di partecipazione,  il mantenimento della posizione individuale in gestione presso la forma pensionistica complementare anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell’iscritto ovvero trasferimento ad altra forma pensionistica complementare o richiesta di riscatto;
– la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) è chiamata a garantire che gli iscritti attivi possano ottenere informazioni in merito alle conseguenze della cessazione del rapporto di lavoro sui loro diritti pensionistici complementari e che gli stessi iscritti, nonché i loro eredi, possano ottenere informazioni relative al valore dei loro diritti pensionistici in sospeso, o una valutazione dei diritti pensionistici in sospeso effettuata al massimo nei dodici mesi precedenti la data della richiesta, o informazioni sulle condizioni che disciplinano il trattamento dei diritti pensionistici in sospeso.
Schema di decreto legislativo recante riforma dell’ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario (Atto n.16)
 
 
Relatori:  da nominare
 
Termine parere: non ancora indicato
Lo Schema di decreto legislativo da attuazione ad una parte della delega contenuta nella L.103/2017 recante “modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario” (parte relativa alle modifiche all’ordinamento penitenziario, art.1, commi 82, 83 e 85).
 
Nel testo vengono previste, tra l’altro, modifiche alla L.354/75 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), volte a garantire il miglioramento della vita carceraria. In particolare, con riguardo agli edifici carcerari viene disposto che gli stessi debbano essere “dotati di locali per le esigenze di vita individuale e di locali per lo svolgimento di attività lavorative, formative, artigianali, sportive, di culto e di socializzazione” e che i locali nei quali si svolge la vita dei detenuti debbano essere “di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; aerati, riscaldati per il tempo in cui le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale”, nonchè essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia. Le aree residenziali devono essere, altresì, dotate di spazi comuni. Gli istituti devono, inoltre , essere forniti di una biblioteca con libri anche su supporto multimediale, nonché di locali idonei allo svolgimento delle pratiche di culto.
 
Per le finalità previste dalle norme suddette viene autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
 
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