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Definiti con il decreto ministeriale n. 4/2018 le linee di indirizzo triennali in materia di politiche attive del lavoro e i relativi obiettivi per il 2018.

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Politiche attive del lavoro – Decreto ministeriale n. 4/2018

6 Aprile 2018
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Il Ministero del Lavoro, con l’allegato decreto n. 4/2018, in attuazione dell’articolo 2 del D.lgs. n. 150/2015, ha definito le linee di intervento in materia di politiche attive del lavoro per il prossimo triennio e gli obiettivi specifici per il 2018.

 

Per il triennio 2018-2020, le politiche attive in materia di lavoro sono volte, in particolare, a garantire:

 

  • l’implementazione del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, inclusa la scheda anagrafica e professionale del lavoratore e le comunicazioni obbligatorie, e del sistema informativo della formazione professionale;
  •  il potenziamento dei servizi per l’impiego, degli sportelli informativi e dei servizi alle imprese;
  • il coordinamento dei programmi nazionali con quelli regionali;
  • lo scambio di informazioni in cooperazione applicativa tra gli organi del Ministero del Lavoro, gli enti locali e gli enti previdenziali ed assistenziali;
  • lo sviluppo della cooperazione applicativa tra i sistemi informativi sull’accreditamento per i servizi al lavoro;
  • il rafforzamento dei sistemi di alternanza scuola-lavoro;
  • il rafforzamento delle misure di sostegno per l’inclusione attiva (SIA) e del reddito di inclusione (REI);
  • il coinvolgimento degli enti locali e del ministero del lavoro per la messa a regime del sistema informativo della formazione professionale (art. 15, d.lgs. n. 150/2015).

Tra gli obiettivi in materia di politiche attive del lavoro previsti dal decreto per l’anno 2018:

  • l’erogazione dell’assegno di ricollocazione con chiusura della fase di sperimentazione;
  • la definizione delle modalità di applicazione del principio di sussidiarietà;
  • la definizione di unità di costo standard (UCS) e degli standard di servizio condivisi su tutto il territorio nazionale;
  • lo sviluppo di nuove metodologie di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e di rilevazione dei fabbisogni di     competenze per l’inserimento e reinserimento al lavoro dei soggetti disoccupati;
  • l’avvio di una strategia di contrasto alla disoccupazione di lunga durata;
  • la promozione di iniziative volte a stabilire una continua interazione con i datori di lavoro, in particolare le Pmi, ai fini dell’incremento dei posti di lavoro;
  • la definizione dei criteri di accreditamento dei servizi per il lavoro;
  • lo sviluppo dei sistemi di monitoraggio e scambio di informazioni con l’INPS.

 
In allegato al decreto sono riportati gli indicatori per la verifica del raggiungimento degli obiettivi annuali e i livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale.

 

Il provvedimento stabilisce, inoltre, che il Centro per l’impiego, decorsi inutilmente i trenta giorni dalla dichiarazione di disponibilità al lavoro o i quindici giorni dalla data di presentazione della Naspi, è tenuto a convocare il disoccupato entro il novantesimo giorno di disoccupazione.

 

Il disoccupato, percettore di Naspi, deve rendersi reperibile per ricevere le comunicazioni relative alle iniziative di politica attiva del lavoro a cui partecipare.

 

Il datore di lavoro, entro centoventi giorni dall’inizio della procedura per il ricorso all’integrazione salariale, comunica al Centro per l’Impiego i nominativi dei lavoratori beneficiari per cui è prevista una riduzione di orario superiore al 50% dell’orario di lavoro, calcolato su un periodo di 12 mesi.

Il Centro per l’Impiego competente provvede a convocare i lavoratori entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

 

 

32178-Ministero Lavoro decreto 4_2018_All_B.pdfApri

32178-Ministero Lavoro decreto 4_2018_All_A.pdfApri

32178-Ministero Lavoro decreto 4_2018.pdfApri
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