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Cambi di destinazione d’uso, opere interne, norme sismiche. Sono alcune delle disposizioni che la Corte costituzionale ha bocciato della legge dell’Umbria

Archivio, Edilizia e territorio

No ad opere interne senza CILA: stop della Corte

6 Aprile 2018
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La Corte Costituzionale con la sentenza del 5 aprile 2018 n. 68 interviene nuovamente a definire i confini tra legislazione regionale e statale con riferimento alla materia edilizia ed, in particolare, sull’estensione degli interventi soggetti ad attività edilizia libera a tipologie diverse da quelle previste a livello statale.
Come già avvenuto per la Regione Liguria e per le Marche (vedi news ID26871 del 23/12/2016), la Corte ha ribadito che «pur non essendo precluso al legislatore regionale di esemplificare gli interventi edilizi che rientrano nelle definizioni statali, tale esemplificazione, per essere costituzionalmente legittima, deve essere coerente con le definizioni contenute nel testo unico dell’edilizia».
A tal fine è stata dichiarata illegittima la norma regionale dell’Umbria ( art. 118, comma 1, lettera e) della LR 1/2015) nella parte in cui prevede per le cosiddette opere interne un regime di edilizia totalmente libera escludendo la CILA.
Tale disposizione è in contrasto con l’allora vigente articolo 6, comma 2 lettera a) e comma 4 del DPR 380/2001 che assoggettava a CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata) gli interventi di manutenzione straordinaria “ivi compresa l’apertura di opere interne o lo spostamento di pareti interne” (quest’ultima specificazione, come evidenziato dalla Corte, è stata eliminata dal Dlgs 222/2016 senza tuttavia incidere sull’attuale quadro normativo che oggi, ai sensi del nuovo articolo 6bis del Dpr 380/2001, assoggetta ancora tali tipologie di interventi a CILA).
Sotto la lente della Corte sono andate anche altre norme della Legge Umbra. Tra quelle dichiarate illegittime si segnalano le seguenti :
       Artt. 28, comma 10 e 56 comma 3: nella parte in cui assegnano ai Comuni – piuttosto che al competente ufficio tecnico regionale ? il compito di rendere il parere sugli strumenti urbanistici generali ed attuativi dei Comuni siti in zone sismiche in quanto in contrasto con il principio fondamentale posto dall’art. 89 del D.P.R. n. 380 del 2001;
       Art. 59, comma 3: nella parte in cui consente la realizzazione, in assenza del piano attuativo, quando quest’ultimo sia obbligatorio, di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia, senza limitazioni, prevedendo che tali interventi possano «comportare anche la modifica della destinazione d’uso in atto in un edificio esistente nell’ambito dell’insediamento, purché la nuova destinazione d’uso risulti compatibile con le previsioni dello strumento urbanistico generale», in quanto in contrasto con le previsioni dell’articolo 9, comma 2, del D.P.R. n. 380 del 2001;
       Artt. 147, 155 e 118, comma 2, lettera h): la normativa regionale sui cambi di destinazione d’uso non è in linea con quanto stabilito dalla normativa statale (art. 23ter del Dpr 380/2001) perché non solo non si rivela coerente con le definizioni contenute nel D.P.R. n. 380/2001, ma si pone in contrasto con le stesse e quindi con i principi fondamentali espressi da quest’ultimo. Mentre la normativa statale individua cinque categorie funzionali e stabilisce che il passaggio dall’una all’altra costituisce mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, la normativa regionale ne individua solo tre, che risultano dall’accorpamento di alcune di quelle individuate dal legislatore statale (sono accorpate nella medesima categoria funzionale dei “servizi” tutte le attività «a carattere socio-sanitario, direzionale, pubbliche o private atte a supportare i processi insediativi e produttivi, comprese le attività commerciali, di somministrazione di cibi e bevande, turistico-produttive, ricreative, sportive e culturali»). Ciò comporta l’esclusione della “rilevanza urbanistica” dei mutamenti di destinazione d’uso interni alle categorie funzionali accorpate e, quindi, della loro assoggettabilità a titoli abilitativi, in contrasto con la normativa statale di principio e con conseguente incisione dell’ambito di applicazione delle sanzioni previste dal legislatore statale;
       Art. 250, comma 1 lettere a)b) e c): nella parte in cui consente alla Giunta regionale, con proprio atto, di sottrarre tipologie di interventi edilizi all’applicazione della normativa sismica e quindi anche all’autorizzazione sismica di cui al D.P.R. n. 380 del 2001. Le citate disposizioni regionali introdurrebbero una categoria di interventi edilizi ignota alla legislazione statale e la escluderebbero dall’applicazione di norme improntate al principio fondamentale della vigilanza sulle costruzioni riguardo al rischio sismico, con l’effetto di sottrarre indebitamente determinati interventi edilizi ad ogni forma di vigilanza pubblica;
       Artt. 258 e 264, comma 13: in quanto introducono delle forme di condono straordinario non previsto dalla normativa statale;
       Art. 264, comma 14: in quantoprevede il rilascio del permesso in sanatoria relativo a interventi riguardanti l’area di pertinenza degli edifici dell’impresa agricola, già esistenti alla data del 30 giugno 2014, realizzati in assenza del titolo. Una simile previsione contrasta apertamente con l’art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001.
 
 
In allegato la sentenza della Corte Costituzionale del 5 aprile 2018 n. 68

32181-Sent. n. 68 – 5-04-2018.pdfApri
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