La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, con interpello n. 2 del 5 aprile 2018, ha fornito, alla Regione Lazio, un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2008, il quale dispone che: “Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente”.
In particolare la Regione, per il tramite della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, chiede di conoscere “se tale disposizione è da intendersi rivolta a tutte le strutture del Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie locali o solo a quelle che svolgono attività ispettiva e se sia applicabile a tutto il personale con qualifica ispettiva afferente all’azienda sanitaria”.
La Commissione ritiene che, in considerazione della natura polifunzionale del Dipartimento di prevenzione, il disposto dell’articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2008, debba ritenersi applicabile a tutte le strutture che compongono il citato Dipartimento ed a tutto il personale ad esso assegnato, indipendentemente dalla qualifica rivestita. Pertanto, il personale assegnato al Dipartimento di Prevenzione non può prestare attività di medico competente nelle aziende.
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