Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sulla materia, per segnalare che l’ANPAL, con la delibera n. 14/2018, che annulla e sostituisce la delibera n. 3/2018, ha previsto l’entrata a regime dell’assegno di ricollocazione, introdotto dall’art. 23 del d.lgs. n. 150/2015, con decorrenza dal mese di maggio, anziché dal mese di aprile come stabilito in precedenza, senza però indicare una data precisa per il via definitivo.
La richiesta dell’AdR, misura applicata nel corso del 2017 in via sperimentale, potrà essere presentata, per via telematica, sia direttamente attraverso il Sistema informativo unitario, sia per il tramite dei patronati, coinvolti mediante la stipula di apposite convenzioni con l’ANPAL, oltreché, in alternativa alla procedura telematica, rivolgendosi al competente Centro per l’Impiego.
In considerazione del necessario adeguamento delle relative procedure informatiche, con la previsione di una congrua fase di test e della formazione degli operatori interessati, è stato approvato il documento “Modalità operative e ammontare dell’assegno di ricollocazione “, allegato alla delibera di cui trattasi, che dispone un nuovo cronoprogramma.
Si rammenta che i potenziali destinatari dell’assegno di ricollocazione, finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro, sono:
L’importo dell’assegno, che varia da un minimo di 250 euro ad un massimo di 5.000 euro, è stabilito sulla base del profilo di occupabilità del lavoratore e della tipologia contrattuale del nuovo rapporto di lavoro instaurato e viene erogato al soggetto che fornisce il servizio personalizzato di assistenza alla ricerca di lavoro, in caso di inserimento occupazionale con almeno un contratto a tempo determinato di sei mesi, ridotti a tre per le zone meno sviluppate del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).
In caso di mancato raggiungimento del risultato occupazionale, è prevista comunque l’erogazione di una quota fissa, denominata “fee4services”, pari a 106,50 euro, corrispondente ad una stima di tempo pari a 3 ore di attività svolta dall’intermediario, indipendentemente dall’indice di profilazione. Il numero massimo di ore riconoscibili a titolo di “fee4services” è pari a sei volte il numero dei successi occupazionali ottenuti dalla sede operativa.
Con riferimento al sistema delle Scuole Edili, si rimanda a quanto diramato dal Formedil con la circolare n. 1/18 (v. comunicazione Ance del 27 marzo 2018) in ordine all’accreditamento ai servizi per il lavoro e allo specifico percorso formativo on – line per gli operatori, predisposto dall’Anpal e accessibile fino al 21 maggio p.v. .
Per quanto non riportato, si rinvia alla delibera di cui trattasi, nonché alla sezione dedicata del sito dell’Anpal.
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