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Il Presidente dell’ANAC con un comunicato ha rimandato di oltre un anno il termine finale per l’adozione della proposta al MIT sui possibili sistemi sperimentali e alternativi per la qualificazione degli operatori economici, prevista dal codice dei contratti pubblici

Archivio, Opere pubbliche

Codice Appalti: rimandato l’avvio di sistemi sperimentali di qualificazione

18 Maggio 2018
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L’ANAC, con un comunicato 9 maggio 2018 del suo Presidente, ha chiarito che la proposta finalizzata all’adozione del decreto ministeriale avente ad oggetto “modalità di qualificazione alternative o sperimentali” (art. 84, co. 12, del codice dei contratti pubblici) sarà formulata dall’Autorità decorso un anno dall’adozione del decreto sulla qualificazione SOA e del contraente generale (artt. 83, co. 2, e 196 e 197 del codice dei contratti pubblici).
 
Tale precisazione dell’ANAC nasce dalla stretta correlazione esistente tra il sistema alternativo di qualificazione, il sistema base di qualificazione SOA – che, nella nuova formulazione elaborata dal MIT entrerà in vigore soltanto con l’adozione del decreto – e il sistema di rating di impresa di cui è stata in ultimo messa in consultazione la bozza di linee guida (art. 83, co. 10, del codice dei contratti pubblici). 
 
Per cui, secondo ANAC, si rende necessario formulare una proposta che sia basata sulle risultanze della relativa applicazione.
 
A tale proposito, l’ANAC ricorda le differenti posizioni assunte dalle stazioni appalti e dalle imprese nel tavolo tecnico aperto sul tema.
 
In particolare, le stazioni appalti hanno ipotizzato un sistema di qualificazione proprio riservato a quelle più qualificate. In alternativa, a quelle che hanno aggiudicato un certo numero di gare o di importi minimi, è stata suggerita una qualificazione simile a quella dei settori speciali (art. 128 del Codice), basato sulla previsione di requisiti speciali, integrativi e personalizzati per categoria merceologica.
 
In quest’ambito sono stati ritenuti centrali il rating di impresa, rilasciato anche sulla base di una specifica e puntuale implementazione del Certificato Esecuzione Lavori (CEL) rilasciato dal committente, e un sistema di verifiche e controlli in loco per riscontrare l’effettivo possesso dei requisiti tecnici da parte degli operatori economici.
 
Infine, è stato suggerito di prevedere, a valle dell’esecuzione dei contratti, la messa a punto di un sistema di «vendor rating» che valuti la bontà dell’esecuzione dei lavori da parte dell’operatore qualificato in termini di qualità, rispetto della tempistica e livelli di conflittualità (livello delle riserve).
 
La proposta unitaria formulata dalle associazioni degli operatori economici è stata sottoscritta oltre che da ANCE, che ha coordinato i lavori, anche da Anaepa-Confartigianato, Aniem, Claai, Casartigiani, Cna, Confapi, Cooperative di Produzione e Lavoro, e Oice (vedi documento allegato).
 
In sintesi, le imprese hanno proposto che:
 
  • il sistema ex art 84 co. 12 non può prescindere dall’istituzione della qualificazione delle stazioni appaltanti;
  • c’è la necessità di mantenere una certificazione/attestazione unica per partecipare alle gare tra 150 mila e fino a 20 mln di euro;
  • la sperimentazione di un ulteriore sistema di qualificazione ex art. 84, co. 12 dovrà invece riguardare appalti d’importo rilevante;
  • esclusione di sistemi alternativi per i lavori nei beni culturali.
 
Oltre a ciò, sono state poste anche ulteriori questioni (vedi documento allegato, pag 6)
 
Anche in considerazione di ciò, l’ANAC ha quindi rimandato il tutto almeno di un anno.

32682-Documento sistema ex art 84 comma 12.pdfApri

32682-Anac_comunicato_qualificazione_sperimentale.pdfApri
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