Scaduto, il 15 maggio scorso, il secondo quinquennio di aggiornamento degli RSPP esonerati dalla frequenza ai corsi, come previsto dal testo unico sicurezza.
Si ricorda che il 15 maggio scorso è scaduto il secondo quinquennio di aggiornamento degli RSPP esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione, come previsto dall’articolo 32, comma 5, del D. Lgs. n. 81/08 (Testo unico sicurezza) e dall’Accordo Stato Regioni del 2016.
L’esonero citato è legato al possesso di talune lauree, il cui elenco è declinato nel summenzionato accordo del 2016.
Un RSPP che non ha completato l’aggiornamento, non può esercitare le proprie funzioni e, pertanto, il datore di lavoro, secondo le indicazioni informale dell’INL, è sanzionato ai sensi dell’articolo 55, comma 1, lettera b), del Testo unico sicurezza.
Il datore di lavoro dovrà pertanto verificare l’effettuazione dell’aggiornamento, da parte del RSPP, nei tempi previsti dalla norma.
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