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Diramate le istruzioni operative sull’accordo di ricollocazione relativo ai lavoratori rientranti in ambiti aziendali e profili professionali a rischio di esubero.

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Accordo di ricollocazione – Istruzioni Anpal-Ministero del lavoro

14 Giugno 2018
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La legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), innovando il d.lgs. n. 148/2015 con l’introduzione dell’art. 24-bis, ha riconosciuto l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione a quei lavoratori che, rientranti in ambiti aziendali o profili professionali a rischio di esubero, ne facciano espressa richiesta all’Anpal.

Il citato art. 24-bis prevede che la procedura di consultazione sindacale di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 148/15, finalizzata all’intervento straordinario di integrazione salariale nei casi di riorganizzazione o di crisi aziendale in cui non sia previsto espressamente il completo recupero occupazionale, possa concludersi con un accordo recante un piano di ricollocazione dei lavoratori.

A tal proposito, sul sito istituzionale dell’Anpal è stata pubblicata la circolare congiunta Anpal e Ministero del lavoro n. 2/2018, con la quale vengono fornite le relative istruzioni operative e riassunti i benefici spettanti al lavoratore e al datore di lavoro a seguito dell’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro.

L’accordo di ricollocazione andrà redatto in coerenza con il format allegato alla circolare e riportato nel verbale di consultazione.

La circolare precisa che, in fase di prima applicazione, può ritenersi che fino al 30 settembre 2018 l’accordo di ricollocazione risulti distinto dal verbale di consultazione.

In ogni caso, entro sette giorni dalla stipula, l’accordo è trasmesso all’Anpal, a cura del datore di lavoro, con le modalità previste dall’Agenzia stessa.

Il Ministero del lavoro condivide con l’Anpal l’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario trasmesso con la domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale.

I lavoratori interessati possono presentare all’Anpal la domanda di attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione, nei limiti e alle condizioni previsti dai programmi di CIGS, entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo di ricollocazione. Le domande sono accettate in base all’ordine cronologico di presentazione.

Il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione ha una durata corrispondente a quella della Cigs e comunque non inferiore a sei mesi. Al termine di tale periodo, nel caso non sia stato utilizzato, entro il termine del trattamento straordinario di integrazione salariale, l’intero ammontare dell’assegno, il servizio è prorogabile fino ad ulteriori dodici mesi, previo accordo tra il lavoratore interessato e l’ente erogatore del servizio.

Il programma di assistenza intensiva deve, essere compatibile con la residua attività lavorativa e con l’accordo di ricollocazione; pertanto, le convocazioni e le iniziative di politica attiva proposte devono essere svolte al di fuori dell’orario di lavoro. Al fine di mantenere o sviluppare le competenze del lavoratore, il programma di ricerca intensiva può essere stipulato sentito il datore di lavoro.

Si evidenzia che ai lavoratori ammessi anticipatamente all’assegno di ricollocazione a seguito di accordo di ricollocazione non si applica l’obbligo di accettazione di un’offerta di lavoro congrua, la quale potrà quindi essere rifiutata senza conseguenze in ordine all’integrazione salariale percepita.

Il lavoratore che accetti l’offerta di un contratto di lavoro con altro datore di lavoro, la cui impresa non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa del datore in essere, ha diritto:

  • all’esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di nove mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
  • all’erogazione, da parte dell’Inps, di un contributo mensile pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto.

Al datore di lavoro, la cui impresa non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa del datore in essere e che assume il lavoratore nel periodo in cui usufruisce dell’assegno di ricollocazione, spetta l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali complessivamente dovuti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di 4.030 euro su base annua (importo rivalutato in base all’indice Istat dei prezzi al consumo), per un periodo non superiore a:

  • 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
  • 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato, cui possono aggiungersi ulteriori sei mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato.

Ai fini della fruizione del beneficio, i dati relativi ai datori di lavoro che abbiano assunto lavoratori nel periodo di fruizione dell’assegno di ricollocazione sono comunicati dall’Anpal all’Inps.

 

32973-Circolare-n-2-del-08-06-2018.pdfApri

32973-Format-Accordo-di-ricollocazione-14052018.pdfApri
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