Per opportuna informativa, si fornisce in allegato la Guida “ Certificazione di malattia e visite mediche di controllo per i lavoratori privati e pubblici”, predisposta e pubblicata dall’Inps sul proprio portale informatico il 26 luglio 2018.
Il documento, di cui si allega copia, ricorda che il certificato telematico di malattia, trasmesso dal medico curante all’Inps, esonera il lavoratore dall’obbligo del relativo invio al proprio datore di lavoro, che avrà la possibilità di visualizzarlo mediante i servizi presenti sul portale informatico dell’Inps. Il lavoratore, ad ogni modo, non è esonerato dall’obbligo di dover rispettare le modalità previste dal contratto di lavoro in relazione all’onere di informare e giustificare l’assenza al proprio datore di lavoro.
Nell’ipotesi in cui non sia tecnicamente possibile la trasmissione telematica, è ritenuto valido il certificato cartaceo, che dovrà essere consegnato o inviato con R.R., entro due giorni, sia all’Inps che al proprio datore di lavoro, ai fini del diritto alla relativa indennità di malattia riconosciuta dall’Istituto.
L’Inps riconosce la prestazione di malattia dal giorno di rilascio del certificato; a tal fine, non possono essere giustificati giorni di assenza precedenti alla visita medica, fatto salvo il caso in cui il certificato sia redatto a seguito di visita domiciliare. In tale ultima circostanza, infatti, l’Inps riconosce anche il giorno precedente la visita (sole se giorno feriale) e ferma restando l’esplicita indicazione del medico. In assenza di una tempestiva comunicazione del lavoratore, le giornate non riconosciuti dall’Inps potrebbero essere considerate dal datore di lavoro assenze ingiustificate.
Le visite mediche di controllo, che possono essere disposte d’ufficio dall’Inps o su richiesta del datore di lavoro per i propri dipendenti, devono rispettare le fasce orarie di reperibilità (settore privato ore 10 – 12 e ore 17 – 19).
L’eventuale assenza del lavoratore alla visita medica di controllo dovrà essere comunque giustificata al fine di non incorrere nelle sanzioni amministrative di legge e disciplinari da parte datoriale.
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