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Tra le novità auspicate da ANCE: nel DL Dignità approvata una norma sulla conferma dell’iper ammortamento per i macchinari usati dalle imprese temporaneamente anche all’estero; nel DL Libia accolto un Odg sui crediti storici vantati dalle imprese italiane nei confronti di Enti ed Amministrazioni libiche

Archivio, Governo e Parlamento

Ultimi decreti legge approvati da un ramo del Parlamento: le novità introdotte

3 Agosto 2018
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Tra i decreti legge di maggiore interesse all’attenzione del Parlamento, oltre al DL 55/2018 “Terremoto” (sul quale si vedano le notizie di “In Evidenza” del 5 e del 22 giugno 2018), si segnalano, in particolare, i seguenti:
 
DECRETI LEGGE ALL’ESAME DEL PARLAMENTO
 
DL e iter
Contenuti
 
DL 87/2018 recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”
(DDL 924/C)
 
Approvato, in prima lettura, dall’Aula della Camera dei Deputati
 
Relatori:
On. Giulio Centemero (Lega)
On. Davide Tripiedi (M5S)
 
Il DL che scade il 10 settembre 2018 passa alla seconda e definitiva lettura del Senato.
Tra le principali novità apportate dalla Camera si segnalano, in particolare, le seguenti, alcune delle quali auspicate dall’ANCE (si veda, da ultimo, la notizia di “Interventi” del 3 agosto c.m.):
-viene precisato che le disposizioni del testo relative al recupero del beneficio dell’iper ammortamento per i macchinari di cui all’art. 1, comma 9 della L. 232/2016, in caso di cessione o delocalizzazione dei beni, non si applicano nei casi in cui i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all’utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato.
L’emendamento approvato (7.300, a prima firma dell’On. Sestino Giacomoni Vice Presidente Commissione Finanze del Gruppo FI) nel corso dell’iter è stata valutata positivamente dal Relatore e dal Governo rappresentato dal Ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro e delle politiche sociali, Luigi Di Maio, il quale ha evidenziato che il Governo è concorde “sul fatto che nel caso in cui, per quanto riguarda la norma sulle delocalizzazioni, lo Stato contribuisca all’utilizzo o all’acquisto di beni che per loro stessa natura sono destinati all’utilizzo in più sedi produttive dell’azienda, quindi mezzi che servono in varie sedi produttive dell’azienda, allora è giustificato un temporaneo trasferimento del bene anche sul territorio non nazionale, con tutti i casi di temporaneo utilizzo e beni agevolati per loro stessa destinazione all’utilizzo in più sedi produttive”.
 
-viene previsto che in caso di stipula di un contratto a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni specificate dal testo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi;
 
-viene previsto che le modifiche introdotte dal provvedimento alla disciplina del contratto a tempo determinato si applicano ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018;
 
-al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, viene riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ai datori di lavoro privati che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori under 35, un esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti dall’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Con decreto del Ministro del Lavoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, sono stabilite le modalità di fruizione del suddetto esonero;
 
-viene modificato l’art. 6, c.1, del Dlgs 23/2015 aumentando gli importi dell’offerta di conciliazione che il datore può fare in caso di licenziamento illegittimo del lavoratore, al fine di evitare il giudizio. Si tratta di un importo pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 3 (anziché due) e non superiore a 27 mensilità (anziché 18);
 
-con riferimento alle disposizioni sui limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti, viene disposto che le somme disponibili derivanti dalle sanzioni applicate dalle amministrazioni centrali dello Stato, sono versate in un apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all’art. 43 Dl 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, e sono finalizzate al finanziamento di contratti di sviluppo ai fini della riconversione del sito produttivo in disuso a causa della delocalizzazione dell’attività economica, eventualmente anche sostenendo l’acquisizione da parte degli ex dipendenti;
 
-viene riformulato l’articolo che prevede per le imprese beneficiarie di aiuti di stato la decadenza dagli stessi in caso di riduzione dei livelli occupazionali, con una diversa rimodulazione delle percentuali di riduzione;
 
-viene disposto che le disposizioni di cui all’art. 12, c. 7-bis, del DL 145/2013 convertito dalla L. 9/2014 – che demandano ad un decreto interministeriale la definizione delle modalità per la compensazione, nell’anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione – si applichino, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell’Economia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l’anno 2018, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017;
 
Viene, infine, disposta la trasfusione nel provvedimento dei contenuti del DL 79/2018 (DDL 953/C) recante proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti nel provvedimento in oggetto. Conseguentemente, nell’art. 1 della Legge di conversione, viene previsto che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e che sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 79/2018.
 
DL 86/2018 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei Beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”
(DDL 648/S)
 
Approvato, in prima lettura, dall’Aula del Senato
 
Relatore: Sen. Gianmarco Corbetta (M5S)
 
Il DL che scade il 10 settembre 2018 passa alla seconda e definitiva lettura della Camera dei Deputati.
Tra le principali novità apportate dal Senato si segnalano, in particolare, le seguenti:
 
-vengono introdotti commi aggiuntivi alle norme sull’esercizio delle funzioni relative alla realizzazione del progetto «Casa Italia» e agli interventi di edilizia scolastica (art.4), prevedendo, in particolare:
·        l’abrogazione dell’articolo 3 comma 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,  sulla destinazione di risorse da parte dell’INAIL per la costruzione di poli per l’infanzia a gestione pubblica;
·        l’abrogazione delle norme sulle misure per favorire la costruzione di  scuole  innovative, di cui ai commi 155, 156 e 157 dell’art.1 della L.107/2015, con la precisazione che le disposizioni di cui ai predetti commi continuano ad applicarsi alle procedure il cui specifico concorso sia stato già bandito alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge;
·        la ripartizione, a decorrere dall’anno 2018, delle risorse di cui all’articolo 32-bis del DL 269/2003, convertito, dalla L.236/2003, già confluite nel Fondo unico per l’edilizia scolastica, secondo i criteri della programmazione triennale nazionale di riferimento;
 
-vengono soppresse le norme (art.4, comma 2) sulla riassegnazione delle risorse gestite dal Dipartimento Casa Italia per le verifiche di vulnerabilità sismica delle scuole, al Fondo unico per l’edilizia scolastica (di cui all’art.11, comma 4-sexies, del DL 179/2012, convertito dalla L.221/2012);
 
-viene stabilito il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, per l’emanazione del DPCM per la definizione delle risorse da allocare presso la Presidenza del Consiglio, per lo svolgimento delle funzioni trasferite dalla Presidenza del Consiglio al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare in materia di coordinamento e monitoraggio degli interventi di emergenza ambientale.
-vengono introdotte norme sul riordino delle  competenze dell’Agenzia per la coesione territoriale di cui all’art. 10 del DL 101/2013, convertito dalla L.125/2013, in cui si prevede, tra l’altro, che l’Agenzia  assicura la sorveglianza, il monitoraggio e il controllo di tutti i programmi operativi e di tutti gli interventi della politica di coesione, anche attraverso specifiche attività di valutazione e verifica, in raccordo con le amministrazioni competenti, ferme restando le funzioni attribuite alla Ragioneria generale dello Stato;
-in relazione al riordino dell’organizzazione dei Ministeri, viene disposto, tra l’altro, che i regolamenti  di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con DPCM, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica Amministrazione e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri.
 
DL 84/2018 recante “Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell’interno libici” (DDL 624/S)
 
Approvato, in prima lettura, dall’Aula del Senato
 
Relatore: Vito Rosario Petrocelli (M5S)
 
Il DL che scade l’8 settembre 2018 passa alla seconda e definitiva lettura della Camera dei Deputati.
 
Il provvedimento è volto, nell’ambito del Trattato di Amicizia Italia – Libia, ratificato con la Legge 7/2009, ad incrementare la capacità operativa della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell’interno libici nelle attività di controllo e di sicurezza per il contrasto dell’immigrazione illegale.
 
Con riferimento alla tematica dei “crediti storici” vantati dalle imprese italiane nei confronti di Enti ed Amministrazioni libiche, di cui al Trattato di Amicizia Italia – Libia, nel corso dell’esame, in prima lettura al Senato, è stato accolto un ordine del giorno (n. G/624/3/3 testo 2, primi firmatari Sen. Enrico Aimi e Sen. Lucio Malan del Gruppo FI) che nel senso auspicato dall’ANCE (si veda al riguardo la notizia di “Interventi” del 25 luglio u.s.) – impegna al Governo:
“compatibilmente con gli impegni assunti nel trattato bilaterale Italia-Libia, a valutare la possibilità di utilizzare a vantaggio delle imprese italiane creditrici, fino all’ammontare concordato con le Autorità libiche, le somme finora accantonate annualmente dall’Italia in applicazione della legge di ratifica del medesimo Trattato Bilaterale Italia-Libia, in anticipazione di ciò che le Autorità libiche si sono impegnate a corrispondere a tali soggetti”.
 
 
Si veda precedente del 18 luglio u.s.
 
 
 
 
 
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