Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 6 settembre u.s. n. 17, ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti in via preliminare:
-un DDL per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione.
La prima parte del testo, in particolare, apporta modifiche alle norme che disciplinano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, ed è finalizzato a potenziare l’attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati contro la pubblica amministrazione.
In sintonia con alcune raccomandazioni provenienti dal Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) e dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), il disegno di legge prevede:
· l’innalzamento delle pene per i reati di corruzione per l’esercizio della funzione, con il minimo della pena che passa da uno a tre anni e il massimo da sei a otto anni di reclusione;l’introduzione del divieto, per i condannati per reati di corruzione di contrattare con la pubblica amministrazione (cosiddetto “Daspo per i corrotti”) da un minimo di 5 fino a una interdizione a vita, non revocabile per almeno 12 anni neppure in caso di riabilitazione;
· la possibilità di utilizzare anche per i reati di corruzione la figura dell’Agente sotto copertura;
· l’introduzione di sconti di pena e di una speciale clausola di non punibilità per chi denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili per assicurare la prova del reato e individuare eventuali responsabili;
· la confisca dei beni anche nel caso di amnistia o prescrizione intervenuta in gradi successivi al primo.
Il testo prevede, inoltre, l’assorbimento nella fattispecie del “traffico di influenze illecite” anche della ipotesi di “millantato credito”.
La seconda parte del provvedimento reca nuove norme in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici, volte a rendere in ogni caso palese al pubblico e sempre tracciabile la provenienza di tutti i finanziamenti ai partiti politici e altresì alle associazioni e fondazioni politiche nonché ad analoghi comitati e organismi pluripersonali privati di qualsiasi natura e qualificazione;
-due disegni di legge che recano, rispettivamente, la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea (Legge di delegazione europea 2018) e disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge europea 2018).
La Legge di delegazione europea 2018, in particolare, delega il governo all’attuazione di direttive riguardanti: le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti; l’attuazione dell’accordo relativo all’attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell’Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell’Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l’Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell’Unione europea (Europêche); l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti; la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale; i meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea; la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro; gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni; l’attuazione dell’accordo concluso dall’Associazione conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri; lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica; la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; la prestazione energetica nell’edilizia e l’efficienza energetica; le discariche di rifiuti; i rifiuti, gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
Il disegno di legge europea mira, in particolare, a:
· affrontare due procedure d’infrazione e tre casi “EU Pilot”;
· dare concreta esecuzione a un Accordo internazionale concluso nel quadro delle relazioni esterne dell’Unione europea;
· dare attuazione alle linee guida della Commissione europea relative alla direttiva 2005/36/CE sulle qualifiche professionali.
Il provvedimento sarà trasmesso alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in sessione europea, per l’espressione del prescritto parere;
-un Dlgs recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali.
Il decreto attua la direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali.
Il testo adegua la normativa nazionale in materia di enti pensionistici professionali aziendali e di sull’attività di vigilanza sugli stessi da parte della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), prevedendo, tra l’altro, un esplicito divieto per degli enti pensionistici aziendali di svolgere attività ulteriori rispetto a quelle cui sono istituzionalmente preposti.
Inoltre, si elencano i soggetti autorizzati a costituire fondi pensione aperti (banche, compagnie di assicurazione, società di intermediazione mobiliare e società di gestione del risparmio) e si disciplinano i differenti regimi loro applicabili alle forme pensionistiche complementari. In particolare viene richiesto che le forme pensionistiche complementari si dotino di un efficace sistema di governo societario, con una struttura organizzativa trasparente e una informativa completa agli aderenti e beneficiari, relativa ai diritti e obblighi delle parti coinvolte, alla individuazione della migliore forma pensionistica e ad una consapevole assunzione dei rischi di investimento, anche ai fini di facilitare l’attività transfrontaliera.
Ha, altresì, approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n.90, in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell’art.40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n.196.
Le principali integrazioni e gli obiettivi dell’intervento correttivo consistono, tra l’altro:
-nella facoltà concessa alle Amministrazioni di utilizzare le risorse assegnate in gestione unificata, immediatamente dopo l’approvazione della legge di bilancio e nelle more dell’assegnazione formale con apposito Decreto Ministeriale, sulla base di quello approvato nell’anno precedente per la medesima gestione unificata;
-nella modifica delle disposizioni inerenti al controllo sulle risorse delle amministrazioni statali gestite presso il sistema bancario e postale;
-nella disciplina uniforme dei c.d. “fondi scorta” ovvero quei fondi istituiti negli stati di previsione dei ministeri a cui sono attribuite funzioni in materia di difesa nazionale, ordine pubblico e sicurezza e soccorso civile, sulla base dei rispettivi regolamenti di organizzazione e contabilità, ed attualmente gestiti, con limitate eccezioni, su contabilità speciali che saranno oggetto di chiusura ai sensi dell’articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n.196.
Il Consiglio dei Ministri ha, inoltre, deliberato:
-la determinazione degli importi autorizzabili, con le modalità del finanziamento agevolato, in favore di soggetti privati e di attività economiche e produttive colpiti da eventi calamitosi verificatisi dal novembre 2015 al dicembre 2017, in attuazione delle disposizioni previste dalla legge di stabilità per il 2016 (cosiddetta “fase 2”);
-la determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Marche nei giorni dal 10 al 13 novembre 2013, dal 25 al 27 novembre 2013 ed il 2 dicembre 2013, nei giorni dal 2 al 4 maggio 2014 e nei giorni dal 4 al 6 marzo 2015 per l’effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati titolari delle attività economiche e produttive;
-la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i comuni della provincia di Campobasso a partire dal 16 agosto 2018;
la proroga, per ulteriori sei mesi, dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di Livorno.
Ha, infine, esaminato alcune leggi regionali nell’ambito delle quali ha deliberato di impugnare , tra l’altro, le seguenti:
Legge della Regione Toscana n. 32 del 29/06/2018, recante “Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 in materia di capacità assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti”, in quanto alcune norme riguardanti il trattamento giuridico ed economico del personale regionale invadono la materia dell’ordinamento civile riservata alla legislazione statale dall’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. contrastando altresì con i principi di coordinamento della finanza pubblica, in violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione;
Legge della Regione Sicilia n. 10 del 10/07/2018, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale. Stralcio I”, in quanto una norma in materia di certificazione dei crediti vantati dalle imprese che abbiano realizzato forniture ai Consorzi e alle Società d’Ambito posti in liquidazione, viola gli articoli 117, terzo comma, e 81, terzo comma, della Costituzione, incidendo in maniera illegittima sul quadro nazionale di riferimento in materia di certificazione crediti tramite PCC;
Legge della Provincia di Bolzano n. 11 del 16/07/2018, recante “Misure di prevenzione e di intervento concernenti i grandi carnivori. Attuazione dell’articolo 16 della direttiva 92/43/CEE”, in quanto la legge, prevedendo la possibilità di disciplinare il prelievo delle specie protette dell’orso e del lupo, eccede dalle competenze statutarie provinciali in violazione dell’ordinamento europeo e della competenza legislativa statale in materia di tutela dell’ambiente di cui all’art. 117, primo e secondo comma, lett. s), della Costituzione;
nonchè di non impugnare, tra l’altro, le seguenti:
Legge della Regione Toscana n. 33 del 03/07/2018, recante “Disposizioni procedurali in materia di viabilità regionale e accordi di programma per opere pubbliche di interesse strategico regionale. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 10 dicembre 1998, n. 88 e all’articolo 4 della l.r. 1 agosto 2011, n. 35”;
Legge della Regione Toscana n. 34 del 03/07/2018, recante “Esclusione delle acque interne presenti nelle aree protette dall’ambito di applicazione della legge regionale. Modifiche alla l.r. 7/2005”;
Legge della Provincia Bolzano n. 9 del 10/07/2018, recante “Territorio e paesaggio”;
Legge della Provincia Bolzano n. 10 dell’ 11/07/2018, recante “Modifiche di leggi provinciali in materia di ordinamento degli uffici e personale, istruzione, formazione professionale, sport, cultura, enti locali, servizi pubblici, tutela del paesaggio e dell’ambiente, energia, utilizzazione di acque pubbliche, caccia e pesca, protezione antincendi e civile, urbanistica, igiene e sanità, politiche sociali, famiglia, edilizia scolastica, trasporti, edilizia abitativa agevolata, lavoro, economia, cave e torbiere, entrate, commercio, turismo e industria alberghiera, rifugi alpini, artigianato, finanze e ricerca”;
Legge della Regione Sardegna n. 23 del 06/07/2018, recante “Disposizioni in materia di turismo. Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2017 e alla legge regionale n. 2 del 2018”, in quanto una norma riguardante la somministrazione di alimenti e bevande eccede dalle competenze statutarie della Regione Sardegna, in violazione dell’art. 32 della Costituzione posto a tutela della salute umana, invade la sfera di competenza del legislatore europeo, con conseguente violazione dell’obbligo imposto, ex art. 117, primo comma, della Costituzione, anche al legislatore regionale, di rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario;
Legge della Regione Sardegna n. 24 del 06/07/2018, recante “Interventi per la promozione e la valorizzazione dell’amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli”;
Legge della Provincia Trento n. 10 dell’11/07/2018, recante “Integrazione dell’articolo 2 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica), sull’obbligatorietà di certificazioni sanitarie in ambito scolastico”;
Legge della Provincia Trento n. 11 dell’11/07/2018, recante “Sostituzione dell’articolo 22 bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999”;
Legge della Regione Toscana BUR n. 37 del 14/08/2018, recante “Testo di deliberazione statutaria della Regione Toscana approvato a norma dell’articolo 123, secondo comma, della Costituzione Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione dei beni comuni. Modifiche all’articolo 4 dello Statuto”;
Legge della Regione Toscana n. 35 del 10/07/2018, recante “Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini regionali”;
Legge della Provincia Bolzano n. 12 del 16/07/2018, recante “Promozione dell’amministrazione di sostegno”.