Il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha formulato istanza di interpello in merito “ai soggetti formatori per corsi per lavoratori in modalità e-learning”.
In particolare il CNR rappresenta che «l’art.37 del D.Lgs 81/08 e smi e il successivo accordo stato regioni del 21 dicembre 2011 indicano chiaramente che la formazione per i lavoratori costituisce un obbligo per il datore di lavoro che può essere esso stesso soggetto organizzatore dei corsi sia in modalità frontale sia in modalità E-learning secondo i criteri e le condizioni stabilite nell’Allegato I.
L’accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, relativo alla durata e ai contenuti minimi dei percorsi formativi per Rspp e Aspp, ai sensi dell’art. 32 del DLgs 81/08 e smi, amplia le possibilità di formazione in modalità E-learning al modulo A, all’aggiornamento per Rspp e Aspp e alla formazione specifica per lavoratori delle aziende inserite nel rischio basso, secondo i criteri previsti nell’allegato II dello stesso accordo.
Il citato Allegato II, nel punto A relativo ai “Requisiti e specifiche di carattere organizzativo”, recita: “Il soggetto formatore del corso dovrà essere soggetto previsto dal punto 2 (Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento) dell’allegato A…….”. Poiché l’allegato II del 7 luglio 2016 sostituisce l’allegato I del 21 dicembre 2011, la frase citata sembra dover comprendere anche la formazione per i lavoratori, contraddicendo il principio per cui quest’ultima può essere erogata direttamente dal datore di lavoro…».
L’interpellante, dunque, chiede di conoscere il parere della Commissione in ordine all’applicazione delle disposizioni dell’Allegato II dell’Accordo del 7 luglio del 2016 “esclusivamente ai soggetti formatori per Rspp e Aspp (ex art. 32 del D.Lgs 81/08), non estendendo tale obbligo anche ai datori di lavoro che organizzano corsi in modalità e – learning per i propri lavoratori, secondo le modalità e i criteri previsti dall’accordo…”.
Al riguardo, la Commissione fa presente che l’Accordo del 7 luglio 2016, nella parte titolata “durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione”, in punto di premessa, ravvisa esplicitamente “la necessità di procedere alla sostituzione dell’Allegato I all’Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, con l’allegato II al presente Accordo, relativo alla formazione in modalità e-learning, al fine di superare le incertezze applicative in tema di formazione emerse in sede di prima applicazione della pertinente disciplina”.
Alla luce di quanto detto, la Commissione ritiene che i soggetti formatori siano solo quelli individuati al punto 2 dell’allegato A dell’Accordo RSPP (individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento) e che, pertanto, soltanto i soggetti ivi previsti possano erogare la formazione in modalità e–learning, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’Allegato II.
Si ricorda che sono ricompresi, tra i summenzionati soggetti formatori, le associazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli organismi paritetici quali definiti all’articolo 2, comma 1, lettera ee), del D. Lgs. n. 81/2008.
Ci riserviamo di fornire al più presto ulteriori approfondimenti in merito alla formazione finora erogata direttamente dal datore di lavoro ai propri lavoratori in modalità e-learning..
33909-interpello-dlgs-81-08-n-7-2018.pdfApri