CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– DDL su “Disposizioni in materia di azione di classe” (DDL 791/C).
L’Aula ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge in oggetto con alcune modifiche al testo approvato dalla Commissione Giustizia.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 1
Nell’ambito della disciplina sulle spese del procedimento contenuta nel testo viene eliminata la previsione per cui l’importo che il convenuto è condannato a corrispondere direttamente al rappresentante comune degli aderenti a titolo di compenso sia ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione.
Emendamento 1.303 a firma di parlamentari
Viene introdotta una disciplina specifica sulla formazione dell’elenco delle organizzazioni e associazioni legittimate all’azione di classe prevedendo che lo stesso sia istituito presso il Ministero della Giustizia (e non più presso il Ministero dello Sviluppo economico).
Emendamento 1.211 (testo 2) a firma di parlamentari
Art. 5
Viene previsto che le disposizioni del provvedimento si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore. Alle condotte illecite poste in essere precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore.
Emendamenti 5.5 e 5.200 (testi 2) a firma di parlamentari
Il provvedimento è volto a riformare l’istituto dell’azione di classe, attualmente previsto dal Codice del consumo (Dlgs 206/2005), riconducendone la disciplina al codice di procedura civile nel nuovo Titolo VIII-bis (articoli da 840-bis a 840-sexiesdecies).
Viene, inoltre, previsto, l’ampliamento dell’ambito di applicazione soggettivo e oggettivo dell’azione di classe. In particolare, l’azione sarà esperibile da tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesione di “diritti individuali omogenei” (ma non ad “interessi collettivi”) ed è nella titolarità di ciascun componente della “classe”, nonché delle organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro che hanno come scopo la tutela dei suddetti diritti, e che siano iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della Giustizia. Viene, poi, ampliato l’ambito di applicazione oggettivo dell’azione, che è esperibile a tutela delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive, per l’accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. I destinatari dell’azione di classe sono le imprese e gli enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle attività. Sono sempre possibili, anche durante lo svolgimento della procedura, transazioni tra le parti e gli aderenti all’azione.
Il provvedimento passa, ora, alla seconda lettura del Senato.
PARERI RESI SU ATTI DEL GOVERNO
– Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo (Atto n.41).
La Commissione Finanze espresso al Governo un parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in oggetto.
Il provvedimento, adottato in attuazione della delega contenuta nella L. 163/2017 (Legge di delegazione europea 2016-2017) – reca attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 in materia di trattamento dei buoni-corrispettivo. Il testo prevede, in particolare, disposizioni di modifica del DPR n. 633 del 1972 al fine di introdurvi la disciplina dei buoni-corrispettivo, stabilendo che: per buono-corrispettivo si intende uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative.
Il provvedimento tronerà, ora, in Consiglio dei Ministri, per l’approvazione definitiva.