Il Gestore dei servizi energetici (GSE) ha comunicato che, dal 1° gennaio 2019, per accedere agli incentivi del Conto Termico (DM 16 febbraio 2016), le caldaie e le stufe a biomassa necessiteranno della certificazione ambientale, così come previsto dal DM n. 186 del 7 novembre 2017[1].
Tale certificazione attesta l’idoneità dell’impianto ad assicurare specifiche prestazioni emissive, con particolare riferimento alle emissioni di polveri e di ossidi di azoto, ed una specifica classe di qualità in relazione ai livelli prestazionali assicurati.
Le istanze del Conto Termico inerenti caldaie o stufe a biomasse, che perverranno dopo il 1 gennaio 2019, saranno quindi accettate solo se corredate dalla certificazione ambientale fornita dal produttore dell’impianto e rilasciata da un Organismo Notificato su richiesta del produttore stesso.
Nel libretto di installazione, uso e manutenzione del generatore di calore, che avrà ottenuto la certificazione, sarà indicata:
a) la classe di appartenenza;
b) le eventuali ulteriori informazioni necessarie affinché siano rispettate le prestazioni emissive di cui alla certificazione ambientale;
c) le corrette modalità di gestione del generatore;
d) il regime di funzionamento ottimale;
e) i sistemi di regolazione presenti e le configurazioni impiantistiche più idonee, ivi compresi i valori ottimali del tiraggio per il sistema di evacuazione dei prodotti della combustione cui deve essere collegato il generatore.
Il GSE ha specificato inoltre che la Certificazione ambientale sarà richiesta anche per il prossimo aggiornamento del Catalogo apparecchi.
Si ricorda che il catalogo apparecchi è un elenco contenente apparecchi, macchine e sistemi, identificati con marca e modello, per la produzione di energia termica, utilizzato per semplificare la procedura di accesso agli incentivi previsti dal nuovo Conto Termico.
[1] Il decreto n. 186 del 7 novembre 2017 ha dato attuazione a quanto disposto dal comma 4 art. 290 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152
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