Reso noto dall’ANPAL il termine entro cui i lavoratori in Cigs devono completare le domande di erogazione dell’assegno di ricollocazione.
L’ANPAL ha reso noto sul proprio portale istituzionale il termine entro cui i lavoratori/lavoratrici in Cigs delle aziende che hanno sottoscritto accordi di ricollocazione, i quali abbiano già prenotato il relativo assegno e le cui istanze siano state accolte, devono completare le domande di erogazione dell’assegno stesso.
La relativa procedura telematica è disponibile dal 14 novembre u.s., data nella quale a tali lavoratori è stata inoltrato via e-mail l’esito della prenotazione. L’esito potrà essere controllato anche accedendo al sistema ADR CIGS, con le medesime credenziali usate in fase di prenotazione.
L’Agenzia sottolinea che, in caso di accoglimento della prenotazione, gli aventi diritto dovranno completare, tramite lo stesso sistema ADR CIGS, la domanda telematica e scegliere la sede operativa (centro per l’impiego o ente accreditato ai servizi per il lavoro) che li prenderà in carico.
Tale operazione dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla data della comunicazione sull’esito positivo delle verifiche effettuate sulla prenotazione, ovvero entro il 13 dicembre p.v..
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