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Disegno di legge di Bilancio 2019: approvato un emendamento che innalza al 40% la quota di Imu sugli immobili strumentali deducibile ai fini Ires e Irpef

Archivio, Fiscalità e incentivi

Legge di Bilancio 2019: raddoppia al 40% la deducibilità dell’Imu sugli immobili strumentali

5 Dicembre 2018
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Elevata dal 20% al 40% la quota di Imu pagata sugli immobili strumentali deducibile ai fini IRES ed IRPEF. È quanto stabilito da un emendamento al disegno di legge di Bilancio 2019 (DDL 1334/C) approvato dalla Commissione Bilancio in prima lettura.
La norma, se confermata in Aula e non modificata nel corso della seconda lettura in Senato, consente[1] di raddoppiare la quota di imposta municipale propria pagata sugli immobili strumentali, deducibile dal reddito d’impresa imponibile IRPEF/IRES.
Si ricorda che la deducibilitàdell’IMU relativa agli immobili ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni strumentaliè stata introdotta dalla legge di Stabilità 2014[2] (Legge n.147/2013 art. 1, commi 715 e 716)nella misura del:
·        30% dell’IMU pagata per il periodo d’imposta 2013
·        20% per i periodi d’imposta successivi.
Usufruiscono, quindi, della deduzione dell’IMU pagata sugli immobili strumentali i titolari di reddito d’impresa o di reddito derivante dall’esercizio di arte o professione, solo sugli immobili cd “strumentali” (categorie catastali A/10, B, C, D).
Si richiama, sul punto, la definizione di “beni strumentali” ai sensi dell’art. 43, co. 2, del DPR 917/1986 (TUIR), nelle due tipologie di immobili:
–         strumentali per “destinazione”, utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa e dell’arte o professione;
–         strumentali “per natura”, ossia gli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e che si considerano strumentali anche se non utilizzati direttamente dall’imprenditore o anche se dati in locazione o comodato.
Va evidenziato che, mentre per l’Imu sono previsti dei limiti di deducibilità, nella misura sopra indicati, la Tasi, il cui presupposto impositivo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili ad eccezione dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’Imu, risulta, invece, integralmente deducibile.

 [1] Con una modifica dell’art. 14, co.1, del DLgs 23/2011.

[2] Cfr. Ance “Legge di Stabilità 2014 – Le misure fiscali d’interesse per il settore” – ID n. 14342 del 8 gennaio 2014.
 

34481-Emendamento disegno di legge Bilancio 2019.pdfApri
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