L’Aula della Camera ha licenziato, in terza lettura, il DDL recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” (DDL 1189-B/C Relatori On. Francesco Forciniti e Francesca Businarolo del Gruppo parlamentare M5S), nel testo approvato dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia identico a quello trasmesso dal Senato.
Tra le norme confermate si evidenziano, in particolare, le seguenti:
-vengono inasprite le pene accessorie conseguenti alla condanna per reati contro la P.A., quali l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e l’interdizione dai pubblici uffici, che vengono rese perpetue in caso di condanna superiore a 2 anni di reclusione. Se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante di cui all’art. 323-bis c.p., primo comma (vale a dire se si tratti di fatti di particolare tenuità) la condanna comporta l’interdizione e il divieto temporanei da 5 a 7 anni.
Quando ricorre la circostanza attenuante di cui all’art. 323-bis c.p., secondo comma (per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite), le sanzioni accessorie operano da uno a cinque anni;
-viene previsto che la riabilitazione non produce effetti sulle pene accessorie perpetue. Decorso un termine non inferiore a 7 anni dalla riabilitazione, la pena accessoria è dichiarata estinta quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti i buona condotta;
-l’incapacità di contrattare con la p.a. viene introdotta anche come misura interdittiva, da applicare all’imputato prima della condanna. Tale misura, se si procede per reati contro la PA, può essere disposta anche fuori dei limiti di pena previsti dall’art. 287 c.p.p., comma 1;
-viene modificata la disciplina della sospensione condizionale della pena, subordinandone la concessione, in caso di delitti contro la P.A., al pagamento della riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione lesa e consentendo al giudice di disporre che la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell’interdizioni dai pubblici uffici e dell’incapacità di contrattare con la PA;
-viene introdotta un’aggravante del delitto di indebita percezione di erogazioni a danno della Stato, quando il fatto sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio;
-viene ampliato l’ambito applicativo dell’art. 322-bis c.p., relativo ai reati di corruzione commesso da membri della Corte penale internazionale o degli organi dell’Unione europea o da funzionari UE e di Stati esteri;
-viene riformulata la fattispecie del traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) – inserito anche tra i reati per i quali è previsto il divieto perpetuo di contrattare con la PA, in caso di condanna superiore ai due anni – con assorbimento nella stessa delle condotte di millantato credito e aggravamento del relativo sistema sanzionatorio;
-introduzione di una causa di non punibilità – per i reati di corruzione, induzione indebita, corruzione internazionale di pubblici agenti, turbata libertà degli incanti, turbata libertà di scelta del contraente e astensione dagli incanti – se prima dell’iscrizione della notizia di reato e, comunque entro 4 mesi dalla commissione del fatto, si procede alla denuncia volontaria e si forniscono indicazioni utili per assicurare la prova del reato e individuare gli altri responsabili;
-viene estesa al contrasto dei reati contro la PA (tra cui: concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita, traffico di influenze illecite, corruzione internazionale di pubblici agenti, turbata libertà degli incanti, turbata libertà di scelta del contraente) la disciplina degli agenti sotto copertura. A tali fini, non diventa in particolare punibile l’attività degli agenti di polizia, carabinieri, finanza e antimafia che nel corso di specifiche operazioni di polizia accettano un’offerta o promessa di denaro o altra utilità ovvero “corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attività prodromiche e strumentali”;
-viene aumentata la durata delle sanzioni interdittive che possono essere comminate alle società e agli enti riconosciuti amministrativamente responsabili di una serie di reati contro la P.A. In particolare, viene modificato l’art. 25 del Dlgs 231/2001, sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, prevedendo tra l’altro:
· l’irrogazione all’ente della sanzione fino a 200 quote in relazione anche alla commissione del delitto di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
· la modifica della durata delle sanzioni interdittive a carico delle persone giuridiche per i reati di concussione (art. 317c.p.); corruzione (art. 319, 319-bis, 319-ter c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); dazione o promessa al pubblico ufficiale di denaro o altra utilità da parte del corruttore (art. 321c.p.);istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.). La durata delle sanzioni interdittive dovrà essere compresa: tra 4 e 7 anni, se autore del reato siano persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; tra 2 e 4 anni ove il reato sia commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti che rivestono nell’ente le posizioni apicali sopraindicate;
· una minore durata delle sanzioni interdittive, non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, quando, prima della sentenza di primo grado, l’ente si sia efficacemente adoperato, tra l’altro, per evitare ulteriori conseguenze del reato, per assicurare le prove dell’illecito e per individuarne i responsabili e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato con l’adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
viene modificato l’art. 51 del D.Lgs 231/2001 in materia di durata massima delle misure cautelari a carico degli enti, prevedendo che il giudice, nel disporre le misure cautelari, non ne possa determinare la durata in misura superiore a un anno e che anche in caso di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare non può superare un anno e quattro mesi;
-viene rivisto l’istituto della prescrizione del reato, attraverso la modifica degli articoli 158, 159 e 160 del codice penale. In particolare viene disposto che:
· il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione;
· si sospende il corso della prescrizione dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado (sia di condanna che di assoluzione) o dal decreto di condanna, fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla data di irrevocabilità del citato decreto.
L’entrata in vigore della riforma della prescrizione è fissata al 1° gennaio 2020.
Per i contenuti del testo si veda la notizia di “In Evidenza” del 5 ottobre u.s.
Per le modifiche approvate dalla Camera si veda la notizia di “In Evidenza” del 27 novembre 2018
Per le modifiche approvate dal Senato si veda la notizia su “In Evidenza” del 13 Dicembre 2018