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Le Commissioni Giustizia di Camera e Senato hanno concluso l’esame dello Schema di D.Lgs che riforma la materia fallimentare, tra le numerose osservazioni al Governo: parametri certi per gli indicatori di crisi; mantenimento della disciplina della liquidazione coatta; revisione del sistema delle soglie di allarme nelle procedure di allerta.

Archivio, Governo e Parlamento

Codice delle crisi di impresa: i pareri del Parlamento

21 Dicembre 2018
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Le Commissioni Giustizia della Camera dei Deputati e del Senato hanno concluso l’esame dello Schema di D.Lgs recante “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza” (Atto n. 53, Relatori, rispettivamente, l’On. Mario Perantoni del Gruppo M5S e il Sen. Simone Pillon del Gruppo L-SP), su cui in entrambi i rami del Parlamento è stato svolto un ciclo auditivo a cui ha partecipato anche l’ANCE (si vedano, al riguardo, notizie del 20 novembre e del 4 dicembre 2018), rendendo al Governo due pareri favorevoli con condizioni ed osservazioni.
 
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
 
Parere Camera
 
condizione:
“si mantenga la vigente disciplina della liquidazione coatta amministrativa, salvi gli opportuni coordinamenti e ferma restando la disposizione di cui all’articolo 316, comma 1”;
 
osservazioni:
“all’articolo 13, comma 1, valuti il Governo l’opportunità di sostituire il secondo periodo con il seguente: A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi”;
 
“si valuti l’opportunità, all’articolo 211: al comma 2, di inserire dopo le parole: « può derivare un grave danno, purché » le seguenti: « la prosecuzione »; di inserire un ultimo comma dal seguente tenore: « Il curatore autorizzato all’esercizio dell’impresa non può partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto”;
 
“si valuti l’opportunità, all’articolo 384, comma 1: alla lettera b), di chiarire che la fideiussione può essere escussa a decorrere dalla data dell’attestazione del notaio di non aver ricevuto per la data dell’atto di trasferimento della proprietà la polizza assicurativa conforme al decreto ministeriale di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122; alla lettera c), di prevedere che il fideiussore possa ricevere anche dai contraenti la copia dell’atto di trasferimento”;
 
“si valuti l’opportunità, all’articolo 385, di sostituire il comma 1-bis dell’articolo 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come ivi inserito, con il seguente: Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati il contenuto e le caratteristiche della polizza di assicurazione e il relativo modello standard” ;
 
“si valuti l’opportunità, all’articolo 388, di prevedere anche l’articolo 376 tra le disposizioni che entreranno in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto e di prevedere che « Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificati dagli articoli 384 e 385 del presente codice, si applicano anche nelle more dell’adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7-bis, e 4, comma 1-bis, del predetto decreto legislativo e il contenuto della fideiussione e della polizza assicurativa è determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni”.
 
Parere Senato
 
condizioni
“è necessario modificare gli indicatori significativi della crisi di cui all’articolo 13 dello schema, sostituendo il rapporto «flusso di cassa/ attivo» con quello «flussi di cassa/indebitamento finanziario netto», il rapporto «patrimonio netto/passivo» con quello «patrimonio netto/indebitamento finanziario netto» e infine il rapporto «oneri finanziari/ricavi» con quello «oneri finanziari/margine operativo lordo». Peraltro sarebbe opportuno sostituire la parola «indicatori» con «indici»; è necessario prevedere per i soggetti ammessi al regime di contabilità semplificata o che applicano il regime forfettario o di vantaggio degli strumenti compatibili con la disponibilità dei dati finanziari e patrimoniali in loro possesso”;
 
“sempre con riferimento agli indicatori della crisi è necessario indicare comunque parametri certi;
 
“è necessario regolamentare la valenza della iscrizione alla CRIF che di fatto determina il giudizio sulla liquidità e insolvenza di un soggetto, nonche´ costituisce un aggravio delle già precarie condizioni economiche del debitore”;
 
“l’entrata in vigore della disciplina delle segnalazioni all’Ocri per le piccole e media imprese il cui fatturato non eccede i 5 milioni di euro deve essere differita di ulteriori 18 mesi rispetto ai 18 già previsti, unitamente all’obbligo di istituzione del collegio sindacale di 12 mesi dalla pubblicazione del decreto;
 
osservazioni:
 
“con riguardo all’articolo 63 si segnala l’opportunità di introdurre un termine certo per addivenire all’assenso ovvero al diniego della proposta di transazione fiscale e/o previdenziale, precisando che, decorso il termine accordato, in mancanza di risposta da parte dell’Ufficio medesimo e dell’Agente della riscossione, la stessa si intende approvata; nonche´ l’opportunità di precisare che la proposta presentata dal debitore ha l’effetto di sospendere sino all’adesione dell’Ufficio ogni attività di riscossione e ogni atto conseguente”;
 
“all’articolo 384, comma 1, lettera c), dopo le parole «dal costruttore » sarebbe opportuno inserire le seguenti «o dall’assicurato”;
 
“ all’articolo 389, comma 2, dopo le parole «procedure di cui al comma 1,» occorre aggiungere le seguenti «compresi i procedimenti di liquidazione coatta amministrativa”;
 
“all’articolo 13, dopo il comma 2, è opportuno precisare che: «2- bis. Per i soggetti di cui all’articolo 300, comma 1, gli indici di cui al comma 1 sono elaborati dall’Autorità di vigilanza ed approvati con decreto del Ministero dello Sviluppo economico”;
 
 “con riguardo alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi valuti il Governo di rivedere il «sistema delle soglie» di allarme il quale può comportare il rischio di incorrere in numerosi falsi positivi e/ o negativi travolgendo imprese sane ma con difficoltà transitorie ovvero imprese le cui difficoltà, pur essendo reali, non emergono dai dati di bilancio”;
 
“in relazione al potenziamento delle regole di governance, è opportuna una riformulazione dell’articolo 378, nella parte in cui, nel modificare l’articolo 2477 c.c. prevede fra i requisiti che determinano l’obbligo di nominare l’organo di controllo, anche il superamento per due esercizi consecutivi del limite di 10 dipendenti occupati in media durante l’esercizio, in quanto tale previsione potrebbe costituire un freno per la crescita dimensionale delle società interessate”.
 
Lo Schema tornerà ora in Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva.
 
Si veda precedente del 23 novembre 2018.
 
Testo del parere della Camera dei Deputati
 
Testo del parere del Senato
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