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L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la Guida sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico

Archivio, Fiscalità e incentivi

Ecobonus: on line la Guida dell’Agenzia delle Entrate aggiornata al 2019

14 Febbraio 2019
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È on line sul sito dell’Agenzia delle Entrate la Guida «Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico», aggiornata al mese di febbraio 2019, che fa il punto sulla disciplina relativa alla detrazione IRPEF/IRESriconosciuta in caso di interventi di riqualificazione energetica degli edifici[1] (cd. Ecobonus).
Come noto, la legge di Bilancio 2019[2] (legge n.145/2018) ha prorogato l’Ecobonus sino al 31 gennaio 2019 senza apportare modifiche alla disciplina del bonus.
Di conseguenza la detrazione IRPEF/IRESper l’efficientamento energetico degli edifici (cd. “Ecobonus ordinario”) si applicherà ancora nella misura del 65% (salvo la riduzione al 50% per alcuni tipi di intervento) per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2019, nei limiti di detrazione massima previsti per ciascun tipo di intervento agevolato.
Viceversa, per gli interventi su parti comuni condominiali, l’Ecobonus si applica, alle medesime condizioni, sino al 31 dicembre 2021.
Resta, altresì, ferma l’applicabilità del beneficio fino al 31 dicembre 2021 nella “formula potenziata” del 70/75%, per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni condominiali (cd. “Ecobonus condomini”). Questa maggiore detrazione si calcola su un ammontare complessivo di 40.000 euro per unità immobiliare.
Si ricorda che tra le modifiche alla disciplina dell’Ecobonus, introdotte a partire dal 2018[3], vi è stata la rimodulazione delle percentuali di detrazione, da ripartire sempre in 10 rate annuali di pari importo, per alcuni tipi di intervento di seguito elencati.
Interventi detraibili al 50%:
·        acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
·        acquisto e posa in opera di schermature solari;
·        sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013[4];
·        acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (fino a un limite massimo di detrazione di 30.000 euro);
Interventi detraibili al 65%:
·        riqualificazione energetica «globale»;
·        strutture opache orizzontali e verticali;
·        sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
·        sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
·        acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione;
·        acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (fino a un limite massimo di detrazione di 100.000 euro);
·        impianti geotermici a bassa entalpia;
·        sostituzione di scaldacqua tradizionali con quelli a pompa di calore;
·        acquisto, installazione e messa in opera dispositivi multimediali per controllo da remoto impianti di riscaldamento, acqua calda e climatizzazione abitazioni.
La legge di Bilancio 2018, inoltre, ha introdottola possibilità per gli interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, volti congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, di godere di detrazioni maggiori:
·              l’80%, ove gli interventi determinino il passaggio ad 1 classe di rischio sismico inferiore,
·              l’85% ove gli interventi determinino il passaggio a 2 classi di rischio sismico inferiori.
La predetta detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Altra importante novità introdotta nel 2018 è stata l’estensione a tutti i contribuenti della possibilità di cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione anche per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari, e non solo per quelli effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali.
La Guida ripercorre tutti i principali aspetti della disciplina dell’Ecobonus anche per quanto riguarda gli adempimenti. A tal riguardo preme ricordare che all’Enea è attribuita la funzione di controllo sia documentale che tramite sopralluogo, per verificare che sussistano le condizioni per usufruire delle detrazioni fiscali.

 


[1] Cfr. l’art. 14 d del DL 63/2013, convertito con modificazioni nella legge 90/2013.
[2] Cfr. l’art. 1, co. 67 della legge 145/2018.
[3] Cfr. la legge 205/2017 e ANCE “Legge di Bilancio 2018 – Focus fiscale” – ID N. 31242 del 26 gennaio 2018.
[4] La legge di bilancio 2018 ha escluso dall’agevolazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto, prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013.

35063-Le agevolazioni fiscali per risparmio energetico.pdfApri
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