Chiarito dall'INL che l'ulteriore contratto assistito di 12 mesi, da stipulare presso l'Ispettorato territoriale del lavoro, può essere sottoscritto anche in deroga al limite temporale previsto dal Ccnl
In particolare, è stato richiesto se tale disposizione trovi applicazione sia quando il limite massimo iniziale sia quello legale pari a 24 mesi, ai sensi del comma 2 dell’ art. 19, sia quando tale limite sia individuato dalla contrattazione collettiva.
Sul punto, il Dicastero, d’accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha confermato che l’ulteriore contratto della durata di 12 mesi potrà essere stipulato anche quando il limite massimo raggiunto sia quello individuato dalla contrattazione collettiva, fermo restando il rispetto, comunque, di quanto previsto al comma 1 dell’articolo stesso, in merito alla necessità, in caso di rinnovo del contratto, di indicare le c.d. “causali”.
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