L’Aula del Senato ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del DL 4/2019 recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” (DDL 1018/S – Relatori Sen. Nunzia Catalfo del Gruppo parlamentare M5S e Sen. Tiziana Nisini del Gruppo parlamentare – Lega), con modifiche al testo approvato dalla Commissione Lavoro del Senato.
Tra le novità del testo:
-Con riferimento alle disposizioni sul reddito di cittadinanza:
· viene introdotto un obbligo di comunicazione a carico dei centri per l’impiego, delle agenzie per il lavoro e degli enti di formazione che sono tenuti a registrare nelle piattaforme digitali di cui all’articolo 6, comma 1, le competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale ed informale di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015;
· viene precisato che i componenti con disabilità possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro alle condizioni, alle percentuali e con le tutele previste dalla L 68/1999;
· vengono ampliate le ipotesi di decadenza dal reddito di cittadinanza qualora uno dei membri del nucleo familiare venga, altresì, trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9-bis del DL 510/1996, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa;
· viene esteso ai casi di impiego, in forma di lavoro subordinato, di soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza, da parte di datori privati, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto, la maggiorazione nella misura del venti per cento di alcune sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 3 del DL 12/2002;
· con riferimento alla sanzione prevista per il datore di lavoro in caso di licenziamento ingiustificato del beneficiario di reddito di cittadinanza, viene inserito un limite temporale. In particolare, viene disposto che la sanzione si applichi ai casi in cui il licenziamento sia effettuato nei trentasei mesi successivi all’assunzione;
· viene disposto che, previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata, il Patto di formazione possa essere stipulato anche dai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, mediante specifici avvisi pubblici. Viene, altresì, modificato l’articolo 118 della L 388/2000 prevedendo che i fondi possono finanziare in tutto o in parte: piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali; eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti; piani di formazione o di riqualificazione professionale previsti dal Patto di formazione di cui all’articolo 8, comma 2 del DL 4/2019;
· viene prevista l’esclusione dagli incentivi per i datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti per le categorie protette, di cui all’articolo 3 della L. 68/1999, fatta salva l’ipotesi in cui l’incentivo medesimo sia inerente ad un’assunzione di un soggetto beneficiario del Reddito di cittadinanza, comunque iscritto nelle suddette liste;
· viene prevista l’applicazione degli incentivi per l’impresa che assume soggetti beneficiari di reddito di cittadinanza non solo a tempo pieno e indeterminato ma anche mediante contratto di apprendistato;
nonché le seguenti ulteriori:
-viene previsto, al fine di consentire un efficace svolgimento dell’attività di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportino la decadenza o la riduzione del beneficio nonché su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale, che il personale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro abbia accesso a tutte le informazioni e banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall’INPS e, in ogni caso, alle informazioni e banche dati individuate in un apposito allegato A (tra cui: dati anagrafici aziende/datori di lavoro; dati contenuti nel “Fascicolo elettronico aziendale”; dati anagrafici dei datori di lavoro beneficiari di interventi CIG ordinaria e straordinaria, mobilità, contratti di solidarietà);
-vengono introdotte disposizioni per la disciplina delle sanzioni in materia di infedele asseverazione o visto di conformità. In particolare, viene modificatol’articolo 39, del Dlgs 241/1997 prevedendo l’applicazione ai soggetti che rilasciano il visto di conformità, ovvero l’asseverazione, infedele si applica, della sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all’articolo 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, è previsto il pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente;
-viene disposta la proroga al 2020 della cassa integrazione guadagni straordinaria, di cui all’art. 22-bis, del Dlgs 148/2015;
-a modifica del Dlgs 148/2015 vengono, altresì, disciplinati gli acconti CIGS in favore di aziende operanti in aree di crisi complessa. Viene, in particolare, disposto che – in presenza di pluriennali piani di riorganizzazione già oggetto di specifico accordo stipulato in sede ministeriale che coinvolgono imprese operanti in più Regioni con un organico superiore a 500 unità lavorative con gravi ricadute occupazionali concentrate nelle aree di crisi complessa – il Ministro del Lavoro può autorizzare acconti per sei mensilità di integrazione salariale straordinaria, al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori sospesi;
-viene modificato l’art. 44 del Dlgs 148/2015 sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, prevedendo per i trattamenti di integrazione salariale in deroga, in caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, che il datore di lavoro sia obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall’Istituto, entro lo stesso termine previsto per il conguaglio o la richiesta di rimborso. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi, rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente;
-viene disposto che tutti gli enti erogatori di trattamenti pensionistici devono fornire ai soggetti percettori precisa e puntuale informazione circa eventuali trattenute relative alle quote associative sindacali.
Viene demandato ad un decreto ministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, la definizione delle modalità di attuazione della norma.
Il testo in scadenza il 29 marzo p.v. passa ora all’esame della Camera.