Con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico è stata approvata la Guida operativa per promuovere l’individuazione, la definizione e la presentazione di progetti nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi o Titoli di Efficienza Energetica, prevista dall’articolo 15 del DM 11 gennaio 2017.
Si ricorda che il Decreto 11 gennaio 2017, modificato ed aggiornato dal DM 10 maggio 2018, ha revisionato il meccanismo dei Certificati Bianchi prevedendo anche l’introduzione degli interventi relativi agli “edifici a energia quasi zero” nella platea dei progetti ammessi al beneficio (vedasi documenti Ance
n. 28645 del 17/05/2017 e n.
33290 del 16/07/2018).
La Guida, redatta dal GSE in collaborazione con ENEA e RSE, riporta le informazioni utili per la predisposizione e la presentazione delle richieste di accesso agli incentivi nonché indicazioni sulle potenzialità di risparmio energetico derivanti dall’applicazione delle migliori tecnologie disponibili nei principali settori produttivi.
Il decreto ha aggiornato, inoltre, l’elenco dei progetti di efficienza energetica ammissibili (Tabella 1 tipologie degli interventi, di cui al D.M. 11 gennaio 2017, così come modificato dal D.M. 10 maggio 2018).
La Guida, Allegato 1 al decreto, è suddivisa in tre parti:
• la prima parte “Chiarimenti operativi per la presentazione dei progetti“, ha lo scopo di fornire un supporto per la presentazione dei progetti di efficienza energetica ai fini dell’accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi: i soggetti ammessi, i progetti ammissibili, le metodologie di valutazione dei progetti e certificazione dei risparmi, le istruzioni per la presentazione del Progetto a Consuntivo (PC) e del Progetto Standardizzato (PS);
• la seconda parte “
Guide Settoriali“, è composta da sei distinti allegati, relativi a settori produttivi e tecnologie, che forniscono indicazioni per individuare gli interventi di efficienza energetica realizzabili in ciascun settore e riconducibili alle tipologie di cui alla Tabella 1 dell’allegato 2 del decreto (vedere allegato), i consumi di baseline (ovvero i valori di consumo di riferimento in caso di nuovi impianti, edifici o siti)
[1], le variabili che influenzano il consumo energetico del progetto da realizzare e le modalità di calcolo dei risparmi di energia primaria addizionali generabili dal progetto. Per il settore civile l’allegato 2.5 descrive i possibili interventi di efficienza energetica riferiti agli impianti di produzione di energia termica (generatori di calore, pompe di calore) o frigorifera (gruppi frigo a compressione, gruppi frigo ad assorbimento, sistemi free cooling) sia per finalità di processo, sia per la climatizzazione ambientale che per la produzione di acqua calda sanitaria.
Per tali impianti sono indicati i valori prestazionali minimi da garantire ai fini dell’accesso al meccanismo ed i valori prestazionali di riferimento. Inoltre è riportato un prospetto di sintesi per la corretta individuazione della soluzione impiantistica da prendere come riferimento ai fini della definizione della soluzione tecnologica di baseline ed i relativi algoritmi per il calcolo dei risparmi;
• la terza parte “Interventi di efficienza energetica non ammissibili” fornisce un elenco, non esaustivo, degli interventi di efficienza energetica che non rispettano i requisiti di cui all’articolo 6 del D.M. 11/1/2017. Nell’elenco degli interventi non ammissibili al meccanismo dei certificati bianchi rientrano ad esempio la sostituzione di bruciatori negli impianti di produzione di energia termica, compresi i generatori di aria calda e la sostituzione della tipologia di fluido refrigerante e la sostituzione di scambiatori nel caso di gruppi frigo e pompe di calore, ivi compresi gli impianti di surgelazione e refrigerazione.
Si ricorda che un progetto di efficienza energetica ammissibile al meccanismo dei certificati bianchi deve generare un “risparmio energetico addizionale” inteso come “la differenza, in termini di energia primaria (espressa in TEP) , fra il consumo di baseline e il consumo energetico conseguente alla realizzazione di un progetto. Tale risparmio è determinato, con riferimento al medesimo servizio reso, assicurando una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico”.
Allegati:
• DM 30 aprile 2019
• Guida Operativa (Allegato 1 al DM 30 aprile 2019)
• Tabella 1 dell’Allegato 2 al DM 30 aprile 2019 recante l’elenco dei progetti di efficienza energetica ammissibili
[1] Il “consumo di baseline” è definito come il “consumo di energia primaria del sistema tecnologico assunto come punto di riferimento ai fini del calcolo dei risparmi energetici addizionali per i quali sono riconosciuti i Certificati Bianchi. Il consumo di baseline è pari al valore del consumo antecedente alla realizzazione del progetto di efficienza energetica, fermo restando quanto previsto all’art. 6, comma 6. Nel caso di nuovi impianti, edifici o siti comunque denominati per i quali non esistono valori di consumi energetici antecedenti all’intervento, il consumo di baseline è pari al consumo di riferimento”. Ai fini del calcolo dei risparmi, nel caso di nuova installazione, è necessario riferirsi al consumo di riferimento, ovvero al “consumo di energia primaria del progetto di riferimento, cioè il consumo che, in relazione al progetto proposto, è attribuibile all’intervento, o l’insieme di interventi, realizzati con i sistemi o con le tecnologie che, alla data di presentazione del progetto costituiscono l’offerta standard di mercato in termini tecnologici e/o lo standard minimo fissato dalla normativa”. In caso di sostituzione, è necessario riferirsi al consumo ante intervento.
36388-Allegato 2 – Tabella delle tipologie di interventi.pdfApri
36388-Allegato 1 – Guida operativa Certificati Bianchi.pdfApri
36388-DM 30 aprile 2019.pdfApri