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L’Associazione ascoltata dalla Commissione Lavoro ha evidenziato la necessità di favorire l’applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di ridurre il cuneo fiscale e contributivo per standardizzare il costo del lavoro alla media europea.

Archivio, Governo e Parlamento

Risoluzioni sulla Retribuzione oraria minima: la posizione dell’ANCE alla Camera

1 Luglio 2019
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Si è svolta il 1° luglio c.m. l’audizione informale dell’ANCE presso la Commissione Lavoro della Camera nell’ambito dell’esame congiunto delle Risoluzioni concernenti l’istituzione della retribuzione minima oraria: 7-00012 (primo firmatario On. Walter Rizzetto del Gruppo parlamentare FI), 7-00215 (primo firmatario On. Debora Serracchiani del Gruppo parlamentare PD), 7-00216 (primo firmatario On. Enrica Segneri del Gruppo parlamentare M5S) e 7-00234 (primo firmatario On. Elena Murelli del Gruppo parlamentare Lega).
 
La delegazione associativa nel concordare con la necessità, rilevata in tutte le risoluzioni, di assicurare, ad ogni lavoratore, ai sensi dell’art. 36 della Costituzione, una “retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e, in ogni caso, sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”, ha svolto alcune riflessioni sui risvolti che l’annunciata introduzione dell’istituto del salario minimo potrebbe generare.
 
Innanzitutto, ha evidenziato che per retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente – facendo riferimento alle disposizioni contenute nel DDL 658/S, all’esame della Commissione Lavoro del Senato – deve intendersi quale unico riferimento, per i settori già coperti dalla contrattazione, il trattamento economico complessivo individuato dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.
 
In tal senso alcune delle predette risoluzioni prevedono l’introduzione del salario minimo legale per i soli settori non regolati dalla contrattazione collettiva.
 
Occorrerebbe, infatti, specificare chiaramente, al fine di evitare fraintendimenti, la netta demarcazione tra attività già coperte dalla contrattazione collettiva e le nuove attività nelle quali non esiste alcuna contrattazione collettiva di riferimento.
 
Inoltre, al fine di contrastare il dumping contrattuale, sarebbe necessario rafforzare la contrattazione collettiva, favorendo l’applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Allo stesso tempo sarebbe necessario che ogni valore minimo, individuato a tal fine, fosse considerato, in ogni caso, quale trattamento lordo complessivo.
 
In particolare, nel settore dell’edilizia il trattamento retributivo è pari, per l’operaio comune (parametro 100) a circa 13 euro, considerando minimo, contingenza, EDR, rateo 13^, rateo TFR, rateo ferie e Indennità territoriale di settore (ITS), tutte voci che sono parte integrante della retribuzione, voci inscindibili, obbligatorie e valevoli ai fini della regolarità delle imprese, attestata attraverso il Documento unico di regolarità contributiva (DURC). A ciò si aggiungono ulteriori prestazioni, retributive, previdenziali e assistenziali, nonché importanti previsioni in materia di formazione e sicurezza, assicurate dalla contrattazione collettiva ai lavoratori anche tramite il sistema bilaterale.
 
Individuare, invece, un minimo garantito applicabile a tutti i settori, indipendentemente dalla presenza di una contrattazione collettiva di riferimento, determinerebbe la fuga dal contratto collettivo, considerato, per tali motivi, più oneroso, a scapito anche delle fondamentali garanzie in termini di formazione e sicurezza a tutela dei lavoratori.
 
E’ stato, altresì, espresso apprezzamento, con quanto rilevato nell’ambito di una delle risoluzioni, sulla necessità di ridurre il cuneo fiscale e contributivo, al fine di standardizzare il costo del lavoro alla media europea.
 
Con riferimento, infine, al computo comparativo di rappresentatività del contratto – di cui al predetto DDL 658/S all’esame del Senato – ha rilevato che il calcolo delle c.d. “teste”, nel senso di soggetti aderenti, utilizzato per la misurazione della rappresentanza delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, non può essere parimenti esaustivo per il calcolo della rappresentanza datoriale.
 
Nel settore edile, infatti, il numero complessivo delle imprese come risulta dal codice Ateco è particolarmente rilevante, causato anche dalla massiccia presenza di ditte individuali. Pertanto, il rapporto tra imprese associate e numero complessivo di imprese risulta inficiato dalla particolare frammentarietà, tipica del mondo delle costruzioni italiano.
 
Per la misurazione della rappresentatività delle singole associazioni datoriali di categoria, risulta fondamentale considerare come parametro, il fatturato aziendale delle imprese ad essa aderenti e il peso che lo stesso riveste rispetto al fatturato complessivo delle imprese di settore nonché il numero – oltre che degli addetti dipendenti delle imprese associate – degli addetti ai quali, attualmente, viene comunque già applicata la contrattazione collettiva stipulata dall’Ance, assieme alle Organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, a prescindere dalla appartenenza alle rispettive Organizzazioni.
 
Si veda precedente del 1° luglio
 
In allegato il Documento consegnato agli atti della Commissione.
 

36500-Audizione Risoluzioni Salario Minimo orario.pdfApri
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