L’Aula della Camera ha licenziato in via definitiva, in seconda lettura, il disegno di legge di conversione del DL 101/2019 recante “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali“ (DDL 2203/C – Relatore l’On. Valentina Barzotti del Gruppo parlamentare M5S), con la votazione di fiducia sul testo approvato dalla Commissione Lavoro, identico a quello trasmesso dal Senato.
Tra le norme di interesse del provvedimento come approvato, si segnalano in particolare, le seguenti:
Fondo Salva opere
Viene modificata la disciplina del Fondo salva opere di cui all’art. 47 del DL 34/2019, (DL “Crescita”), per facilitarne l’accesso e l’operatività. In particolare: la copertura del fondo viene estesa ai sub-fornitori, sub-appaltatori e sub-affidatari del contraente generale (e non più ai soli affidatari di lavori); viene previsto che l’eventuale pendenza di controversie giurisdizionali in merito ai crediti dei beneficiari del Fondo verso l’appaltatore, il contraente generale o l’affidatario del contraente generale non è ostativa all’erogazione delle risorse del Fondo stesso; viene disposto, in mancanza della sussistenza della regolarità contributiva del richiedente (previa verifica del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti), il pagamento diretto delle somme dovute – nei limiti di capienza del Fondo ed in proporzione della misura del credito certificato liquidata – in favore degli enti previdenziali, assicurativi, compresa la cassa edile.
End of waste
viene introdotto un articolo aggiuntivo sulla cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste). Le norme rivedono, in particolare, i commi da 1 a 3 del dell’articolo 184-ter del Codice dell’ambiente, ridefinendo una delle condizioni per la cessazione della qualifica, prevedendo che la sostanza o l’oggetto sia destinato a essere utilizzato per scopi specifici, anziché essere “comunemente utilizzato per scopi specifici” allineando la formulazione dell’articolo a quella dettata dalla Dir. 98/2008/CE – come modificata dalla direttiva 2018/851/UE.
Viene, altresì, previsto che, in mancanza di criteri specifici come definiti dall’art.184-ter, le autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni di recupero, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 98/2008/CE e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell’ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori. In mancanza dell’adozione dei criteri suddetti, alle procedure semplificate di recupero dei rifiuti continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell’Ambiente 5 febbraio 1998 e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’Ambiente 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.
Viene, inoltre, istituito presso il Ministero dell’Ambiente di un registro nazionale deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate e viene dettata una apposita disciplina transitoria, prevedendo, in particolare, che le Autorità competenti provvedono, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della disposizione agli adempimenti dettati dalla nuova disciplina, relativamente alle autorizzazioni rilasciate, per l’avvio di operazioni di recupero di rifiuti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Prevista, altresì, la costituzione di un Gruppo di lavoro per l’adozione dei criteri in materia di end of waste.
Comunicazioni obbligatorie datore di lavoro
viene modificato l’art. 13, comma 4 del D.Lgs 150/2015 disponendo che le comunicazioni obbligatorie, relative alle assunzioni, trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro, da parte dei datori di lavoro siano inoltrate per via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anziché all’ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro), come attualmente previsto. Il Ministero le mette quindi a disposizione dell’ANPAL, delle Regioni, dell’INPS, dell’INAIL e dell’Ispettorato nazionale del lavoro per le attività di rispettiva competenza.
Contrasto al declino apparato produttivo
Viene previsto il potenziamento della struttura di cooperazione tra il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero del Lavoro, per il monitoraggio delle politiche per contrastare il declino dell’apparato produttivo.
Fondo transizione energetica
Viene istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico il Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, per sostenere la transizione energetica di settori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell’energia elettrici.
Risorse CIGS 2019
vengono incrementate, per il 2019, le risorse finanziarie destinate alla proroga del trattamento di integrazione salariale straordinario concesso per riorganizzazione, crisi aziendale o contratto di solidarietà (di cui all’art.22-bis del D.Lgs. 148/2015).
***
In corso di esame in Aula il Governo ha accolto, in particolare, i seguenti ordini del giorno sulla risoluzione della problematica relativa allo “sconto in fattura” (art. 10 DL Crescita):
-n. 88 (D’Alessandro-IV), in cui si impregna il Governo ad “adottare ogni più opportuna iniziativa di carattere normativo al fine di addivenire ad una rapida soluzione delle criticità emerse a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 10 del decreto-legge crescita alla normativa in tema di interventi per la riqualificazione energetica e antisismica, nonché di installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, da inserire nel primo provvedimento utile all’esame delle Camere, successivo alla chiusura del tavolo di confronto ministeriale”;
-n. 132 –testo riformulato in corso di seduta (Guidesi-Lega) in cui si impegna il Governo a “valutare l’opportunità di intervenire, mediante le opportune iniziative normative, sul predetto articolo 10 del Decreto Crescita, al fine di sostenere maggiormente le piccole imprese che effettuano gli interventi di efficientamento energetico e di prevenzione del rischio sismico, attraverso meccanismi agevolativi diversi in favore dei clienti finali”.
Si vedano precedenti del 30 settembre e del 25 ottobre 2019
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