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Tra le misure: sterilizzazione aumento IVA; proroga Ecobonus e ristrutturazione edilizia; bonus facciate; Piano rinascita urbana e Piano di investimenti per i Comuni; estensione degli strumenti di acquisto e negoziazione di Consip; Fondo per la riduzione del cuneo fiscale; misure per il Sud; Fondo green new deal.

Archivio, Governo e Parlamento

DDL Bilancio 2020: avviato al Senato il provvedimento di manovra economica

12 Novembre 2019
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è all’esame, in prima lettura, in sede referente, della Commissione Bilancio del Senato, il disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (DDL 1586/S – Relatori Sen. Rossella Accoto (M5S) e Sen. Dario Stefano (PD).

Il provvedimento contiene le misure necessarie a conseguire gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati, per il 2020 e per i due anni successivi, nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2019.

La “sessione di bilancio” si è aperta al Senato con l’assegnazione del provvedimento e lo svolgimento di  un ciclo di audizioni  preliminari  all’esame a cui ha partecipato anche ANCE (si veda notizia di Interventi ANCE dell’8 novembre 2019). In seguito all’acquisizione dei pareri delle altre Commissioni parlamentari la Commissione Bilancio ha, quindi, avviato l’esame, in sede referente, martedì 12 c.m.

 

Tra le norme del testo di maggior interesse, in particolare, si evidenziano le seguenti:

 

Fiscalità e  impresa

 

-viene prevista la sterilizzazione dell’aumento previsto per il 2020 dell’aliquota IVA ordinaria dal 22% al 24,2% e di quella ridotta dal 10% all’11,5% e sono rimodulati gli aumenti dell’IVA previsti dalla Legge di bilancio 2019 per il 2021 e 2022 (IVA ridotta all’11,5 % per 2020 e 2021; IVA ordinaria al 24,1% per il 2020 e al 24,5% per il 2021)                                                                                                                           (art.2);

 

-viene disposta, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, la deducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali nella misura del 50% ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arte e professioni (art.3);

 

-viene messa a regime la riduzione al 10% dell’aliquota della cedolare secca da applicare ai contratti di locazione a canone concordato di immobili ad uso abitativo, ai sensi dell’art. 3 del DLgs 23/2011 (art. 4);

 

-vengono prorogate per l’anno 2020 le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia (65% e 50%)  e per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (art.19);

 

–vengono prorogati al 2020 il cd. superammortamento, che consente di maggiorare a fini fiscali (del trenta per cento) il costo degli investimenti beni materiali strumentali nuovi e il cd. iperammortamento, che consente di maggiorare ai fini fiscali (dal 50 al 170 per cento a seconda dell’investimento) il costo di acquisizione di beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale. Viene, altresì, riconosciuto  un credito d’imposta, per gli anni dal 2020 al 2022, alle imprese che realizzano progetti ambientali che includono beni strumentali nuovi, pari al 10 per cento delle spese (art.22);

 

-viene prorogato al 2020 l’applicazione della disciplina del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 (art.23);

 

-viene prorogato al 31 dicembre 2020 il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi per i comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016 (art.24);

 

-viene introdotto un “bonus facciate” , ovvero viene prevista la detraibilità ai fini IRPEF del 90 per cento delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi edilizi, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici (art.25);

 

-viene previsto un rifinanziamento di 105 milioni di euro per l’anno 2020, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 47 milioni di euro per l’anno 2025 della cd. Nuova Sabatini, misura volta alla concessione – alle micro, piccole e medie imprese – di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali “Industria 4.0” e di un contributo statale (30%) in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti stessi.

La maggiorazione del contributo statale per investimenti “Industria 4.0” è del 100% per gli investimenti realizzati dalle micro e piccole imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite complessivo di 60 milioni di euro a valere sulle risorse autorizzate. Una ulteriore riserva pari al 25% delle risorse autorizzate è destinata alle micro, piccole e medie imprese a fronte dell’acquisto, anche mediante leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale (art.26);

 

-viene ripristinata l’applicazione del trattamento fiscale agevolato istituito dall’articolo 1 del DL n. 201/2011, denominato aiuto alla crescita economica (ACE), che spetta alle imprese il cui capitale proprio viene incrementato mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva (art.30);

 

-vengono stanziati 3 miliardi di euro per gli anni 2021 e 2022 per l’attribuzione di rimborsi in denaro a favore di soggetti che fanno uso di strumenti di pagamento elettronici. Le modalità attuative saranno stabilite con apposito decreto del Ministero dell’Economia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro il 30 aprile 2020 (art.31);

 

-viene disposto che  la funzione di Presidente del Comitato di indirizzo delle Zone Economiche Speciali (ZES), sia regionali che interregionali, sia attribuita ad un Commissario straordinario del Governo. Viene, inoltre, esteso ai beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022, il credito d’imposta concesso per gli investimenti nelle ZES (art.36);

 

-viene modificato l’art.15 del DPR 917/1986-TUIR con l’introduzione, a decorrere dal periodo di imposta 2020, di una soglia di reddito oltre la quale le detrazioni Irpef relative a oneri di spesa, riconosciute nella misura del 19% si azzera con gradualità.

Nello specifico, la suddetta detrazione spetta:

a) al 100%, qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;

b) per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Per gli oneri relativi a interessi passivi e oneri accessori relativi a mutui contratti per l’acquisto e per la costruzione dell’abitazione principale, la detrazione compete nell’intero importo a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo.

Viene previsto, inoltre, che, per fruire delle detrazioni IRPEF pari al 19% gli oneri devono essere pagati con versamento bancario o postale, oltre al bonifico bancario o postale, oppure attraverso carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari (artt. 75 e 85);

 

-viene prorogata la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni sia agricoli sia edificabili, posseduti da privati non esercenti attività commerciale alla data del 1° gennaio 2020, sulla base di una perizia giurata di stima e a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un’imposta sostitutiva pari all’11% dell’intero valore rivalutato delle aree. Tale imposta sostitutiva deve essere versata (o la prima rata nel caso di pagamento rateale) entro il 30 giugno 2020 (art. 89);

 

-viene prevista, a decorrere dal 2020, l’abolizione dell’imposta unica comunale (IUC), ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI), e viene ridisciplinata l’imposta municipale propria (IMU). Il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili, ad eccezione del possesso dell’abitazione principale o assimilata.

Fino al 2021, l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce) è pari allo 0,1%. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all’azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i predetti fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita sono esenti dall’IMU.

L’aliquota di base è fissata allo 0,86% e i comuni, a decorrere dall’anno 2021, possono diversificare le aliquote esclusivamente nell’ambito di una griglia individuata con decreto del MEF(art. 95);

 

-viene introdotta una riforma della riscossione degli enti locali. In particolare, viene disposto che tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse appartenenti agli enti locali affluiscano direttamente alla tesoreria dell’ente; viene introdotto, anche per gli enti locali l’istituto dell’accertamento esecutivo che consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo; viene prevista la gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche richiesti dal soggetto che ha emesso l’ingiunzione o l’atto esecutivo (art. 96).

 

Investimenti e sostenibilità

 

-nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze viene istituito un Fondo, con una dotazione complessiva di circa 22  miliardi di euro per gli anni dal 2020 al 2034, finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con particolare riferimento all’economia circolare, alla decarbonizzazione dell’economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale, e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, ad elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali (art.7);

 

-per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, vengono assegnati ai Comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico (efficientamento dell’illuminazione pubblica, risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e dì edilizia residenziale pubblica, installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili); sviluppo territoriale sostenibile (mobilità sostenibile, adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle barriere architettoniche (art.8);

-ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, l’importo di cui all’articolo 20 della L.n.67/98 è elevato a 30 miliardi di euro (art.9);

-viene prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per l’effettuazione degli adempimenti ai fini dell’appaltabilità e della cantierabilità degli interventi previsti dal D.L. n. 133/2014 (c.d. decreto-legge “Sblocca Italia”), scaduto il quale si ha la revoca delle risorse assegnate agli interventi stessi (art.10);

-nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze viene istituito un Fondo (fondo green new deal) con una dotazione di 470 milioni di euro per l’anno 2020, di 930 milioni di euro per il 2021 e di 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di cui una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 è destinata ad interventi coerenti con le finalità previste dalla direttiva 2003/87/CE che ha istituito un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione (art.11);

-viene prorogata al 2020 la possibilità di usufruire del credito d’imposta per le erogazioni liberali destinate ad interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (art.20);

-viene istituito un Programma innovativo nazionale per la rinascita urbana, al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo, con particolare riferimento alle periferie, e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali. Le Regioni, le Città metropolitane, i Comuni capoluoghi di provincia, la città di Aosta e i Comuni con più di 60.000 abitanti trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l’ammissibilità al finanziamento, le proposte da inserire nel Programma, che sono valutate da una Alta Commissione istituita presso il  Ministero stesso. Per gli interventi inseriti nel Programma ammessi al finanziamento i comuni possono prevedere l’esclusione del pagamento del contributo di costruzione. Viene inoltre istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un fondo denominato “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”, con una dotazione complessiva pari a 853,81 milioni euro per gli anni 2020-2033 (art.53);

-viene rifinanziata con 200 milioni complessivi per il triennio 2021-2023, la Strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree interne del Paese a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie (art.35);

-viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’Economia il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione finanziaria per gli anni 2020, 2021 e 2022, con importi pari, rispettivamente, a 14,5 milioni di euro per il 2020, a 14 milioni e di 13 milioni (art. 66);

-viene disposto che per le imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori  la quota di ammortamento finanziario deducibile non può, in ogni caso, essere superiore all’1% del costo dei beni (art. 91).

Misure per il Sud

–a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) del ciclo di programmazione 2014-2020, viene assegnato ai Comuni situati nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo di 300 milioni, per il quadriennio 2020-2023 da destinare a investimenti in infrastrutture sociali. Le modalità attuative saranno definite con DPCM entro il 31 marzo 2020 (art.34, commi 2 e 3);

-viene prorogato al 31 dicembre 2020 il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abbruzzo) (art.37);

-viene istituito il «Fondo cresci al Sud», a sostegno della competitività e della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese aventi sede legale e attività produttiva nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il Fondo ha una durata di dodici anni e una dotazione iniziale pari a 150 milioni di euro per il 2020 e 100 milioni di euro per il 2021, cui si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione del ciclo di programmazione 2014-2020. La gestione del Fondo è affidata ad Invitalia S.p.A (art.39).

 

Lavoro e previdenza

 

-viene istituito presso il Ministero dell’Economia un Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro per il 2020 e 5.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse previste dalla norma, si provvederà a dare attuazione alla misura (art. 5);

 

-viene messa a regime la riduzione delle tariffe, dei premi e dei contributi INAIL introdotta dall’art. 1, c. 1121, della L. 145/2018 attualmente con effetto fino al 31 dicembre 2021. Viene, inoltre, esteso alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2020, l’esonero contributivo per assunzioni di under 35 di cui all’art. 1, c. 102, della L. 205/2017 (art. 6);

 

-viene prorogata a tutto il 2020 l’APE sociale, introdotta,  in via sperimentale ,dall’art.1, commi da 179 a 186, della L. 232/2016, dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019. Viene quindi incrementata l’autorizzazione di spesa ivi prevista di 108 milioni di euro per il 2020, 218,7 milioni di euro per il 2021, 184,6 milioni di euro per il 2022, 124,4 milioni di euro per il 2023, 57,1 milioni di euro per il 2024 e 2,2 milioni di euro per il 2025 (art.56);

 

-viene prorogato l’istituto sperimentale per il pensionamento anticipato delle donne (cd. opzione donna, estendendone la possibilità di fruizione alle lavoratrici che abbiano maturato determinati requisiti entro il 31 dicembre 2019, in luogo del 31 dicembre 2018, come attualmente previsto (art. 57).

 

Misure per la P.A.

 

Vengono introdotte disposizioni per estendere l’utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni di strumenti centralizzati di acquisto e di negoziazione. In particolare, viene disposto l’utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione centralizzati di Consip anche con riferimento ai lavori pubblici. Le amministrazioni statali centrali e periferiche – ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali – devono approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip oppure mediante il sistema dinamico di acquisizione dalla stessa realizzato e gestito (art. 71).

 

Viene prevista la possibilità per le amministrazioni dello Stato, laddove lo ritengano conveniente, ed al fine di conseguire ulteriori risparmi di spesa connessa ai contratti di locazione passiva in immobili di proprietà privata, di procedere alla rinegoziazione dei contratti di locazione passiva vigenti alla data di entrata in vigore della disposizione.

I contratti saranno rinegoziati entro 150 giorni e la proposta di nuovo contratto prevedrà una durata di 9 anni e un canone calcolato ai valori minimi dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare, ridotto del 15% (art. 73).

 

Misure per gli enti territoriali

 

-viene anticipato al 2020 il superamento del pareggio di bilancio per le regioni a statuto ordinario, prevedendo che possano utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa (art. 63);

 

 

-viene destinato ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, un contributo di 110 milioni di euro a ristoro del minor gettito ad essi derivante in conseguenza dell’introduzione della TASI (art. 67);

 

-viene disposto l’aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria, da parte degli enti locali, da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti per il triennio 2020-2022, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali (art. 68);

 

-viene demandato ad un decreto del Ministro dell’economia l’individuazione di modalità e criteri per la riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli enti locali (art. 69);

 

-viene prevista l’istituzione da parte di Comuni, province e Città metropolitane, dal 2021, il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l’occupazione delle strade  (art. 97).

 

Misure per l’internazionalizzazione

 

-viene autorizzata la partecipazione italiana all’aumento di capitale della Banca Africana di Sviluppo (BAD), alla Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (IBRD) ed alla Società Finanziaria Internazionale (IFC).

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nei limiti dei vincoli stabiliti dai suddetti Fondi multilaterali di sviluppo, può contribuire alla ricostruzione delle loro risorse, anche con l’intervento di altri soggetti che svolgono attività di cooperazione allo sviluppo (art. 61).

 

Misure per la famiglia

 

-viene rifinanziato con  10 milioni di euro per l’anno 2020 al Fondo di garanzia per la prima casa (art.27);

-viene istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un fondo denominato “Fondo assegno universale e servizi alla famiglia”, con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l’anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Le risorse del Fondo sono indirizzate all’attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia. Viene, altresì, esteso l’assegno di natalità (c.d. Bonus bebè) per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 (fino al compimento del primo anno di età) e modificata la normativa relativa al Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione (art.41).

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