Per opportuna informativa, si fornisce in allegato il messaggio Hermes n. 3777/19, con il quale l’Inps ha fornito alle proprie Sedi territoriali le indicazioni operative per uniformare, al livello nazionale, l’iter istruttorio a seguito della presentazione delle istanze di Cigo.
I chiarimenti, in particolare, riguardano l’eliminazione del file CSV e il calcolo del limite di 1/3, la richiesta di Cigo e il godimento delle ferie, l’informativa e la consultazione sindacale, la Cigo per eventi meteo e la Cigo per i lavoratori in distacco.
Quanto al primo approfondimento, l’Inps ha ricordato che l’eliminazione del file CSV deriva dal fatto che le Sedi possono reperire i dati relativi al calcolo di 1/3 direttamente dai flussi Uniemens dei 6 mesi precedenti la data di inizio del periodo di Cigo. Solo nel caso di superamento del predetto limite di 1/3, potrà essere necessaria un’ integrazione documentale, finalizzata ad acquisire il file CSV.
Ad ogni modo, il file CSV non deve essere richiesto nel caso in cui siano già decorsi due mesi dall’ultimo semestre di riferimento relativo al periodo di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa oggetto della domanda di Cigo. In tale circostanza, infatti, la Sede avrà cura di invitare l’azienda alla presentazione dei flussi Uniemens che risultino ancora incompleti o non inviati, assegnando un termine di 15 giorni dalla richiesta. Il superamento di tale termine, aggiunge l’Inps, non rileva ai fini istruttori, a condizione che la documentazione utile pervenga comunque entro e non oltre la data di adozione del provvedimento di rigetto dell’istanza.
Tale approfondimento ha consentito inoltre all’Inps di chiarire che, in relazione ad una prima presentazione di un’istanza di Cigo riferita ad una data unità produttiva, non potendo “matematicamente” essere eccepito il raggiungimento del limite di 1/3, le Sedi sono tenute a segnalare all’azienda eventuali errori o omesse indicazioni di dati che dovranno essere rettificati.
Le Sedi, nei casi di sospensione della matricola aziendale e presentazione di una domanda di Cigo nei sei mesi successivi alla data di riattivazione, ai fini del calcolo di 1/3 non devono tenere conto dei periodi “neutri” di sospensione della matricola. In tale circostanza, pertanto, sarà necessaria la presentazione da parte dell’azienda del file CSV che riguarderà gli ultimi sei mesi in cui la matricola era attiva.
Con un secondo approfondimento l’Inps ha confermato che non occorre chiedere all’azienda i dati relativi alle ferie non fruite, in quanto l’eventuale mancata fruizione non costituisce un elemento ostativo ai fini della concessione della Cigo. A tal fine, nella domanda di Cigo è stato eliminato il campo nel quale veniva fornito tale elemento informativo.
Il terzo approfondimento, che riguarda l’informativa e la consultazione sindacale, nel settore edile obbligatoria esclusivamente per le richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative, fornisce un’indicazione che consente di superare alcuni limiti burocratici in ordine al corretto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 148/15.
Infatti, nel caso in cui l’azienda produca copia del verbale di accordo sindacale sottoscritto da tutte le organizzazioni e le rappresentanze sindacali previste dall’art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 148/2015, non sarà necessario che dimostri anche l’avvenuta notifica delle relative comunicazioni, divenendo irrilevante la modalità con la quale l’azienda ha provveduto a tale adempimento. Allo stesso modo, non è necessario da parte aziendale dare prova dell’avvenuta notifica delle comunicazioni in tutti quei casi in cui le organizzazioni sindacali, che non hanno sottoscritto il verbale, attestino sotto la loro responsabilità, con dichiarazione resa per iscritto, di essere state destinatarie della comunicazione.
In merito al quarto approfondimento, relativo alla causale eventi meteo ed alle anomalie riscontrate al livello territoriale, l’Inps ha confermato alle proprie Sedi che le aziende non sono più tenute a produrre i bollettini meteo; l’istruttoria deve essere condotta esclusivamente sui bollettini acquisiti d‘ufficio. A tal fine, sia nel caso di accoglimento che di rigetto delle istanze di Cigo, le Sedi, con motivazione congrua, dovranno riportare l’indicazione dell’Ente che ha rilasciato il bollettino, con l’indicazione della stazione di rilevamento che è stata presa in esame, individuando quella più prossima all’unità produttiva/cantiere ove si è verificato l’evento. Su tale aspetto l’Inps ha altresì chiarito, che nel caso in cui la Sede ritenga di accogliere l’istanza di Cigo, derogando ai criteri stabiliti per la valutazione delle istanze relative ad eventi meteo, come indicati nella circolare n. 139/16 e nel messaggio n. 1856/17, dovranno essere specificate le ragioni di detta deroga (per es. lavorazioni particolari, misure di contingenza atte a tutelare la salute dei lavoratori, ecc.).
Con l’ultimo approfondimento viene confermato quanto già chiarito dal Ministero del Lavoro e dallo stesso Istituto previdenziale con la circolare n. 41/06, in merito alla preclusione per il lavoratore in distacco di poter usufruire della cassa integrazione guadagni ordinaria richiesta a qualunque titolo, compresi gli eventi meteo.
Solo nel caso di distacco parziale, il lavoratore distaccato potrà essere collocato in cassa integrazione unicamente dalla ditta distaccante, datrice di lavoro e responsabile del trattamento economico, ma solo per i periodi in cui viene svolta l’ordinaria attività lavorativa presso la stessa, restando esclusi, viceversa, i periodi in cui il lavoratore è in distacco presso altra azienda.
Con l’occasione, si comunica che l’Inps ha anticipato per le vie brevi agli uffici Ance che, in relazione alle informazioni relative alla ripresa dell’attività, cosi come previste nel modello Ig15 lettera “D”, verrà eliminata la possibilità di indicare la “non prevedibilità” della ripresa stessa, in quanto tale indicazione è risultata fuorviante ai fini istruttori.
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